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mercoledì 12 giugno 2019
FIDEIUSSIONE BANCARIA
Sentenza Cassazione 13846/19 del 22.5.19
La Suprema Corte è intervenuta ancora in materia di fideiussioni.
Le banche hanno utilizzato, tutte o quasi, lo stesso schema di contratto di fideiussione così come predisposto dall’Abi.
Questo modo di agire, tuttavia, era stato ritenuto illegittimo fino dal 2005 da Bankitalia in quanto limitava la libera concorrenza: gli istituti, così facendo, imponevano ai clienti le medesime condizioni, impedendo all’utenza una libera scelta.
Le banche, naturalmente, non hanno tenuto in nessuna considerazione la direttiva Bankitalia ed anche il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) continuando sulla loro strada.
Ora, però, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13846/19 del 22.05.2019 statuendo che le intese miranti a limitare la concorrenza, ove sanzionate da un provvedimento emesso dall’ Autorità Garante a seguito di istruttoria, ed eventualmente confermate dal giudice amministrativo, assurgono a prove privilegiate.
In pratica, chi ha prestato una garanzia per un’apertura di credito o un finanziamento, ed il contratto è del tutto simile allo schema prefissato dall’Abi di qualche anno fa, non dovrà domandare una valutazione del giudice sull’illegittimità delle clausole della fideiussione, visto che questa valutazione è già stata fatta, a monte, dall’Autorità Garante e nel caso di specie anche da Bankitalia.
Il Tribunale dovrà quindi limitarsi a verificare se il contratto è sostanzialmente simile a quello dell’Abi, ed in tal caso dichiarare la fideiussione nulla con l'effetto di liberare il garante dal rischio dell'inadempimento del garantito.
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mercoledì 5 giugno 2019
COMMERCIALIZZAZIONE DI CANNABIS SATIVA L
E’ stata rimessa alle Sezioni unite la questione se le
condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo
indicato nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare,
la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno
nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente
irrilevanti, ai sensi di tale normativa.
Ciò a fronte di un contrasto tra due diversi
orientamenti giurisprudenziali.
1. Da un lato, un primo orientamento che ha fornito
risposta negativa al quesito se la legge 242/2016 consenta anche la
commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e
marijuana), sostenendo che tale normativa disciplini esclusivamente la
coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate,
soltanto per i fini commerciali elencati dall'articolo 1, comma 3, tra i quali
non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze
e dalla resina.
2. Dall'altro, un secondo orientamento, di segno
opposto, secondo cui, invece, proprio dalla liceità della coltivazione della
cannabis, alla stregua della legge 242/2016, deriverebbe naturalmente la
liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,63,
poiché essi non possono più essere considerati, ai fini giuridici, sostanze
stupefacenti soggette alla disciplina del Dpr 309/1990, derivandone quindi che,
ove sia incontroverso che le infiorescenze sequestrate provengano da
coltivazioni lecite ai sensi della legge 242/2016, sarebbe da escludere la
responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante, anche in caso
di superamento del limite dello 0,63, essendo semmai ammissibile soltanto un
sequestro in via amministrativa, a norma dell'articolo 4, comma 7, della legge
242/2016.
All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno
adottato la seguente soluzione: «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di
foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta
varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242
del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di
canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante
agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del
13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta
coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato
di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita
e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti
derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto
privi di efficacia drogante».
Per ogni chiarimento: avv.chiaraconsani@gmail.com
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cannabis sativaL; Cassazione Penale sezioni
martedì 28 maggio 2019
CONIUGE CHIAMATO ALL’EREDITA’
CONIUGE CHIAMATO ALL’EREDITA’
ART 485 C.C.
RINUNCIA ALL’EREDITA’ E DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART
540 COMMA SECONDO C.C.
Al verificarsi dell’evento morte i chiamati all’eredità,
coloro che sono stati indicati nel testamento ovvero, in assenza di atto di
ultima volontà, i chiamati per legge, perché siano a tutti gli effetti eredi,
devono accettare la quota di eredità a loro spettante.
L’accettazione può essere espressa o tacita: la prima
è quella che risulta da atto scritto nel quale emerga chiaramente la volontà di
far propria una parte dell’asse ereditario; la seconda si concreta in un
comportamento che inequivocabilmente manifesti l’intenzione di divenire erede a
tutti gli effetti.
Eccezionalmente, esistono dei casi in cui l’eredità si
acquista senza alcuna accettazione, tacita o espressa che sia; si tratta: del
chiamato che sia già in possesso dei beni ereditari e che, entro tre mesi dal
giorno dell’apertura della successione, non abbia redatto inventario.
L'art. 485 cc prescrive che il chiamato all'eredità,
quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della
notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario
sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e
semplice.
In merito alla posizione
del coniuge residente presso la casa coniugale e chiamato
all’eredità, ciò che rileva
ai fini dell’applicazione o meno dell’art 485 c.c. è la natura dei diritti di
abitazione della casa adibita a residenza familiare e dell'uso dei mobili che
la corredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, co. 2 c.c. come
novellato dalla l. 19 settembre 1975 n. 151.
L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Corte
di Cassazione con la Sentenza n. 4847/13 supera quello espresso dalla
Sentenza n. 11018/08, secondo cui il disposto dell'art. 540 c.c. - attributivo
al coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa familiare in
proprietà del de cuius e di uso della relativa mobilia- opererebbe solo nell'ambito della successione
necessaria e non nell'ambito della successione legittima; cosicché, nel caso di
successione legittima, l'abitazione, da parte del coniuge superstite, della
casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius implicherebbe l'applicazione
dell'art. 485 c.c., ai cui fini è sufficiente che il possesso riguardi anche
uno solo dei beni ereditari (e dunque anche solo la quota della casa coniugale
già di proprietà del "de cuius").
Le Sezioni Unite hanno invece affermato l'opposto
principio secondo il quale i diritti di abitazione nella casa familiare e di
uso della relativa mobilia spettano al coniuge superstite anche nella
successione legittima.
Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni
Unite, il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa
familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può dunque
ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, dovendo
intendersi come il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso attribuiti
al coniuge a titolo di legati ex lege.
In questo senso peraltro, già nel 2008, si era
espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che
i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del
coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio -
derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di
coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché "Il titolo che abilita il coniuge al possesso
del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce
indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di
abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in
forza di legato ex lege".
Per quanto sopra esposto il coniuge del defunto che
continua ad abitare nella casa coniugale anche dopo i tre mesi dalla morte
potrà ancora rinunciare all’eredità non trovandosi nel c.d. possesso dei beni
ereditari disciplinato dall’art 485 c.c.
Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una
e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com
lunedì 20 maggio 2019
IL DIRITTO DI ABITAZIONE IN CASO DI MORTE CONIUGE SEPARATO NON PIU’ CONVIVENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 ottobre
2014, n. 22456, precisa che il diritto di abitazione sulla casa familiare, non
può essere attribuito al coniuge superstite quando lo stesso sia legalmente
separato e non più convivente nella casa oggetto della disposizione
successoria.
In caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare al momento dell’apertura della successione fa venire meno
il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto reale
di abitazione al coniuge superstite.
L'art 540 c.c. riserva al coniuge del defunto il
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei
mobili che la arredano.
L’art 548 c.c. attribuisce genericamente al coniuge
separato cui non è stata addebitata la separazione, gli stessi diritti
successori del coniuge non separato, si era ritenuta l’estensione automatica
del diritto di abitazione.
Solo di recente la giurisprudenza di legittimità ha
chiarito la questione dopo un decennio di contrastanti interpretazioni.
La sentenza n. 13.407 del 12/06/2014 ha ritenuto che
il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite ha ad
aggetto l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare in cui
entrambi i coniugi vivevano insieme stabilmente organizzandovi la vita
domestica del gruppo familiare.
La Ratio della norma di cui all’art 540 c.c. non è
tanto la tutela dell' ”interesse economico” del coniuge superstite di disporre
di un alloggio, quanto dell'”interesse morale” legato alla conservazione dei
rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.
Ad esempio: la conservazione della memoria del coniuge
scomparso, e lo stato sociale goduto durante il matrimonio.
In caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini
dell'attribuzione del diritto di abitazione.
In maniera del tutto speculare la legge Cirinnà (L. n.
76/2016) ha previsto una specie di “diritto di abitazione sulla casa
familiare”, anche se limitato nel tempo, al partner del defunto unito
civilmente ricalcando, quindi, la disciplina dell’art. 540 Cod. Civ..
PER CHIARIMENTI E CONSULENZE SCRIVERE ALLA SEGUENTE
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ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ED OPPONIBILITA’ AI TERZI
Sentenza Cassazione civile, sez. II, 24/01/2018, n.
1744 che conferma l’ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite espresso
con la Sentenza n. 11096 del 2002.
La Suprema Corte ha precisato che, il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale individua una posizione di «detenzione
qualificata» a favore del coniuge assegnatario, essendo diretto a tutelare
l’interesse della prole a permanere nell’abituale ambiente domestico. Tale
diritto è opponibile al terzo che abbia acquistato successivamente una
posizione giuridica incompatibile con quella del coniuge assegnatario
(Cassazione, Sezioni Unite, 11096/2002); inoltre, il provvedimento giudiziale
di assegnazione della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile
al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di
assegnazione, sia che il provvedimento giudiziale sia stato o meno trascritto
nei Registri immobiliari.
Al principio di opponibilità al terzo acquirente del
provvedimento di assegnazione consegue che il terzo è tenuto a rispettare il
godimento del coniuge, nei limiti di durata innanzi precisati, quale vincolo di
destinazione collegato all'interesse dei figli, e quindi con esclusione di
qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento.
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sabato 4 novembre 2017
LE DONAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI DAL CONTO DI DEPOSITO TITOLI A MEZZO BANCA
Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017
Le Sezioni Unite hanno sciolto i
dubbi sulla questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine
impartito alla banca possa considerarsi donazione diretta o meno.
Le Sezioni Unite hanno così
enunciato il seguente principio di diritto:
“ Il trasferimento per spirito
di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del
beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di
bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma
configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la
stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto
pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi
della donazione di modico valore.”
La vicenda riguarda un
trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto
bancario, eseguito a favore di un terzo – la convivente – in virtù di un ordine
in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni
dopo l’operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la
restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un
apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo
la nullità del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne
richiesta per la validità della donazione.
La questione giuridica di fondo affrontata
dalle Sezioni Unite è la seguente:
un’operazione attributiva di
strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione
all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni
contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisce una donazione
tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c..?
Le Sezioni Unite in sintesi
ritengono che l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine impartito dal
soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso
esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto
è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un
patrimonio all’altro. Osserva la Corte, in altre parole, “si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in
ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione
tipica ad esecuzione indiretta”, per cui il trasferimento trova la propria
giustificazione nel rapporto tra l’ordinante – disponente e il beneficiario,
dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una
iusta causa: “di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad
evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante,
l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che
si tratti di donazione di modico valore”.
La riconduzione della fattispecie
nella donazione diretta ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si
consideri che l’onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente
per le donazioni dirette con la conseguente nullità nel caso di mancanza della
forma solenne (atto pubblico e presenza dei testimoni).
LA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 87 ANNO 2017
La Corte Costituzionale con la
Sentenza n.87/2017 dell’Aprile 2017 ha definitivamente chiuso le questioni di
incostituzionalità delle norme introdotte sui contratti di locazione sorti a seguito della
denuncia all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art 3 commi 8 e 9 del Dlgs
23/2011 dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in
cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo).
Si ricordano le precedenti
Sentenze della Corte Costituzione in materia e precisamente:
- i commi 8 e 9 dell’art. 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale) – introduttivi di una disciplina “premiale” che, a
beneficio dei conduttori che denunciavano al fisco il contratto non
tempestivamente registrato dal locatore con clausole particolarmente favorevoli
all’inquilino, che gli avrebbero assicurato una considerevole stabilità del
rapporto locativo – sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi per
violazione dell’art. 76 Cost., con sentenza di questa Corte n. 50 del 2014, in
quanto estranei agli obiettivi ed ai criteri della legge di delega 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).- il comma 1-ter dell’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 – con cui erano «fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» – è stato, a sua volta, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 136 Cost., con sentenza n. 169 del 2015, depositata il 16 luglio 2015.
E in ragione di tali premesse, è
stato invocato il giudizio della Corte Costituzionale anche per la disposizione
di cui al comma 59 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 perché ritenuto che
la stessa incorresse in analoga violazione dell’art. 136 Cost., per «l’elusione
del giudicato (sostanziale)» di cui alla sentenza n. 50 del 2014, «e ciò a lume
sia dei numerosi arresti della Corte costituzionale, intervenuti sul tema, sia
delle precise ed inequivoche indicazioni» contenute nella sentenza n. 169 del
2015, che ha «ribadito l’intangibilità del decisum di cui alla precedente
pronuncia n. 50 del 2014».
La Corte Costituzionale però ha
ritenuto che il novellato comma 5 dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998, in
esame non fosse da cassare e precisamente:
Non
sussiste la violazione dell’art. 136 Cost
La norma in esame non ripristina né
ridefinisce il contenuto relativo a durata e corrispettivo dei pregressi
contratti non registrati, la cui convalida, per effetto delle richiamate
disposizioni del 2011 e del 2014, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle
correlative declaratorie di illegittimità costituzionale.
L’odierna disposizione prevede,
piuttosto, una predeterminazione forfettaria del danno patito dal
locatore e/o della misura dell’indennizzo dovuto dal conduttore (Corte di
cassazione, sezione terza, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25503), in ragione
della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto
e, dunque, l’assenza di suoi effetti ab origine.
La nuova disciplina si rivolge,
comunque, soltanto alla particolare platea di conduttori individuata alla
stregua della situazione di fatto determinatasi in base agli effetti della
disciplina di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, prorogati
dall’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, nel periodo intercorso dalla
data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. del 2011 a quella (16 luglio
2015) di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015. E, per tal
profilo, opera una selezione che trova giustificazione nella particolare
situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata illegittima,
sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento (fino alla data,
appunto della declaratoria di siffatta illegittimità), essendosi conformato a
quanto da essa disposto.
La pur solo parziale coincidenza
dell’importo del parametro indennitario, previsto dalla disposizione censurata,
con quello del canone legale, individuato dalle pregresse norme dichiarate
costituzionalmente illegittime, non è dunque sufficiente a determinare la
violazione del giudicato costituzionale, atteso, appunto, il più ampio e
differente assetto disciplinatorio dettato dalle norme dichiarate illegittime —
le quali avevano mantenuto intatti gli effetti di un (convalidato) rapporto
giuridico locatizio, con tutti i correlativi obblighi (reciproci), legali e
convenzionali, e con le eventuali ricadute sul contenzioso concernente
l’attuazione del rapporto stesso — rispetto alla disciplina recata dal vigente
comma 5 dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998, che quel rapporto conferma,
invece, essere venuto meno ex tunc, regolandone soltanto le implicazioni
indennitarie, in termini di occupazione sine titulo.
Non
sussiste la violazione dell’art. 3 Cost.
È pur vero, infatti, che
l’importo (pari al triplo della rendita catastale), che il comma 5 del
novellato art. 13 della legge n. 431 del 1998 riconosce forfettariamente dovuto
dai conduttori, per il periodo ivi indicato, è inferiore a quello (non
eccedente il «valore minimo» definito dalla contrattazione collettiva
territoriale) che il giudice può riconoscere dovuto dal conduttore «Nel
giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione», su azione dello
stesso conduttore, ai sensi del comma 6 del medesimo riformulato art. 13.
Ma quelle la comparazione
riguarda situazioni certamente non omogenee, attenendo la prima – in via
transitoria – ad una «indennità» dovuta in correlazione ad una pregressa
occupazione senza titolo, per di più qualificata dall’affidamento riposto
dall’inquilino nel dettato normativo poi dichiarato costituzionalmente
illegittimo, e riferendosi, diversamente, la seconda – a regime – ad un
«canone» determinabile da parte del giudice «che accerta l’esistenza del
contratto» (id est: l’esistenza di un contratto scritto non registrato nel
termine prescritto): ipotesi, quest’ultima, che, per un verso, si diversifica
da quella in precedenza disciplinata dal comma 5 dell’art. 13 nel testo
originario, che aveva riguardo al solo contratto “di fatto” instaurato dal
locatore, ossia al contratto verbale e, quindi, nullo per difetto di forma
scritta ad substantiam; e per altro verso, ne assume la disciplina, giacché
l’azione si concreta nell’“accertamento dell’esistenza” del contratto non
registrato, quale operazione consentanea a rendere valido ed efficace un
contratto nullo, che, in definitiva, pone tale, pur peculiare, seconda
fattispecie sul piano della determinazione del corrispettivo di una locazione
(recuperata in termini di validità ed efficacia), mentre la fattispecie in
esame opera, come detto, sul diverso piano della predeterminazione forfettaria
del danno patito dal locatore e/o della misura dell’utilizzo dovuto dal conduttore
per l’occupazione di un immobile senza un valido titolo locativo.
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