Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017
Le Sezioni Unite hanno sciolto i
dubbi sulla questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine
impartito alla banca possa considerarsi donazione diretta o meno.
Le Sezioni Unite hanno così
enunciato il seguente principio di diritto:
“ Il trasferimento per spirito
di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del
beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di
bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma
configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la
stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto
pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi
della donazione di modico valore.”
La vicenda riguarda un
trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto
bancario, eseguito a favore di un terzo – la convivente – in virtù di un ordine
in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni
dopo l’operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la
restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un
apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo
la nullità del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne
richiesta per la validità della donazione.
La questione giuridica di fondo affrontata
dalle Sezioni Unite è la seguente:
un’operazione attributiva di
strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione
all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni
contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisce una donazione
tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c..?
Le Sezioni Unite in sintesi
ritengono che l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine impartito dal
soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso
esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto
è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un
patrimonio all’altro. Osserva la Corte, in altre parole, “si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in
ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione
tipica ad esecuzione indiretta”, per cui il trasferimento trova la propria
giustificazione nel rapporto tra l’ordinante – disponente e il beneficiario,
dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una
iusta causa: “di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad
evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante,
l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che
si tratti di donazione di modico valore”.
La riconduzione della fattispecie
nella donazione diretta ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si
consideri che l’onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente
per le donazioni dirette con la conseguente nullità nel caso di mancanza della
forma solenne (atto pubblico e presenza dei testimoni).
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