Sentenza Cassazione civile, sez. II, 24/01/2018, n.
1744 che conferma l’ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite espresso
con la Sentenza n. 11096 del 2002.
La Suprema Corte ha precisato che, il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale individua una posizione di «detenzione
qualificata» a favore del coniuge assegnatario, essendo diretto a tutelare
l’interesse della prole a permanere nell’abituale ambiente domestico. Tale
diritto è opponibile al terzo che abbia acquistato successivamente una
posizione giuridica incompatibile con quella del coniuge assegnatario
(Cassazione, Sezioni Unite, 11096/2002); inoltre, il provvedimento giudiziale
di assegnazione della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile
al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di
assegnazione, sia che il provvedimento giudiziale sia stato o meno trascritto
nei Registri immobiliari.
Al principio di opponibilità al terzo acquirente del
provvedimento di assegnazione consegue che il terzo è tenuto a rispettare il
godimento del coniuge, nei limiti di durata innanzi precisati, quale vincolo di
destinazione collegato all'interesse dei figli, e quindi con esclusione di
qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento.
Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una
e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com
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