CONIUGE CHIAMATO ALL’EREDITA’
ART 485 C.C.
RINUNCIA ALL’EREDITA’ E DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART
540 COMMA SECONDO C.C.
Al verificarsi dell’evento morte i chiamati all’eredità,
coloro che sono stati indicati nel testamento ovvero, in assenza di atto di
ultima volontà, i chiamati per legge, perché siano a tutti gli effetti eredi,
devono accettare la quota di eredità a loro spettante.
L’accettazione può essere espressa o tacita: la prima
è quella che risulta da atto scritto nel quale emerga chiaramente la volontà di
far propria una parte dell’asse ereditario; la seconda si concreta in un
comportamento che inequivocabilmente manifesti l’intenzione di divenire erede a
tutti gli effetti.
Eccezionalmente, esistono dei casi in cui l’eredità si
acquista senza alcuna accettazione, tacita o espressa che sia; si tratta: del
chiamato che sia già in possesso dei beni ereditari e che, entro tre mesi dal
giorno dell’apertura della successione, non abbia redatto inventario.
L'art. 485 cc prescrive che il chiamato all'eredità,
quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della
notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario
sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e
semplice.
In merito alla posizione
del coniuge residente presso la casa coniugale e chiamato
all’eredità, ciò che rileva
ai fini dell’applicazione o meno dell’art 485 c.c. è la natura dei diritti di
abitazione della casa adibita a residenza familiare e dell'uso dei mobili che
la corredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, co. 2 c.c. come
novellato dalla l. 19 settembre 1975 n. 151.
L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Corte
di Cassazione con la Sentenza n. 4847/13 supera quello espresso dalla
Sentenza n. 11018/08, secondo cui il disposto dell'art. 540 c.c. - attributivo
al coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa familiare in
proprietà del de cuius e di uso della relativa mobilia- opererebbe solo nell'ambito della successione
necessaria e non nell'ambito della successione legittima; cosicché, nel caso di
successione legittima, l'abitazione, da parte del coniuge superstite, della
casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius implicherebbe l'applicazione
dell'art. 485 c.c., ai cui fini è sufficiente che il possesso riguardi anche
uno solo dei beni ereditari (e dunque anche solo la quota della casa coniugale
già di proprietà del "de cuius").
Le Sezioni Unite hanno invece affermato l'opposto
principio secondo il quale i diritti di abitazione nella casa familiare e di
uso della relativa mobilia spettano al coniuge superstite anche nella
successione legittima.
Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni
Unite, il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa
familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può dunque
ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, dovendo
intendersi come il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso attribuiti
al coniuge a titolo di legati ex lege.
In questo senso peraltro, già nel 2008, si era
espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che
i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del
coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio -
derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di
coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché "Il titolo che abilita il coniuge al possesso
del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce
indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di
abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in
forza di legato ex lege".
Per quanto sopra esposto il coniuge del defunto che
continua ad abitare nella casa coniugale anche dopo i tre mesi dalla morte
potrà ancora rinunciare all’eredità non trovandosi nel c.d. possesso dei beni
ereditari disciplinato dall’art 485 c.c.
Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una
e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento