mercoledì 21 settembre 2022

NFT E DIRITTO D’AUTORE

 

NFT E DIRITTO D’AUTORE

L’acronimo NTF rappresenta l’ultima novità nel mondo della tecnologia ed è applicabile in moltissimi ambiti. Il suo significato è Non-Fungible Token.

Un NFT è composto da un codice di informazioni registrato nella blockchain. Si tratta quindi di beni non fungibili - pezzi unici - che non possono essere sostituiti.  Manca ancora una vera e propria regolamentazione in termini giuridici per tale fenomeno. Per questo possono sorgere diverse problematiche soprattutto nell’ambito del diritto d’autore.

Una delle questioni riguarda, infatti, i diritti che gli acquirenti acquistano quando comprano un NFT.  

Interessante è poi come NFT potrebbe rappresentare una forma di registrazione, un record immutabile di rivendicazioni di proprietà, agendo come uno strumento utile al fine di verificare o determinare l’autenticità di un opera ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali. I token, una volta registrati sono immutabili.

Gli NFT garantiscono una affidabilità ben superiore a quella di autentiche cartacee. Essi, inoltre, hanno la possibilità di registrare tutte le transazioni effettuate sin dalla loro creazione, eliminando la necessità di dover procedere a successive ricerche sulle provenienze dello stesso, caratteristica quest’ultima che risulterebbe utile non solo per la tutela del diritto d’autore ma anche per la tutela dei diritti reali. Alla pari dell’autentica, anche il token è una attestazione che accompagna un bene, sia esso digitale o fisico.  Senza un Certificato di Autenticità, un’opera d’arte concettuale non è altro che la sua rappresentazione materiale. Ciò che in concreto viene messo in vendita, pertanto, per alcuni tipi di opera è proprio l’autentica, così come avviene anche con gli NFT.

Le insidie nel mondo degli NFT possono essere varie sia per gli artisti che per i collezionisti ed vale la pena approfondire questo nuovo mondo rivoluzionario che incuriosisce tutti.

Lo studio legale Consani sta studiando e approfondendo il fenomeno ed è a disposizione per una consulenza sia per gli artisti che per i collezionisti, al fine di valutare i diritti in gioco ed approfondire i vari aspetti legali in ordine alla creazione, alla vendita ed all’acquisto di un NFT oltre ad approfondire i termini contrattuali dei vari portali NFT che hanno la gestione dei dati ed i relativi marketplace.

venerdì 29 luglio 2022

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”

 

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

La norma prevede i seguenti benefici:

per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021) esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

A chi spettano

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

-          non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

-          hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

E’ necessario che l’acquirente:

abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I requisiti oggettivi

Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile) A/3 (abitazioni di tipo economico) A/4 (abitazioni di tipo popolare) A/5 (abitazione di tipo ultra popolare) A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini) A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.

 

giovedì 17 marzo 2022

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

 

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

In caso di dissenso tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alla somministrazione a quest’ultimo del vaccino anti-Covid, può essere interpellato il Tribunale territorialmente competente, che deciderà in merito.

L’art. 3 l. n. 219/2017 prevede che: «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Con il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. si possono quindi superare i contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche in ambito sanitario.

In particolare, i Tribunali Italiani chiamati a decidere su questa questione hanno autorizzato la vaccinazione, ritenuta corrispondente agli interessi del minore valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, con l’effetto che con dette pronunce viene sospeso momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.

Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com

giovedì 3 febbraio 2022


IL DIRITTO DI SEGUITO

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.

Il diritto di seguito sussiste quando si avverano tutte e tre le seguenti condizioni:

• vendita successiva alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;

• Intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

• il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.

La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza)

I beneficiari del diritto di seguito sono:

• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea;

• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia;

• dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Il compenso è a carico del venditore inteso come “professionista del mercato dell’arte” che è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento. Costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.

Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre ne sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

Il diritto di seguito non è dovuto:

-          sulla prima cessione dell’opera effettuata direttamente dall’autore;

-          sulle vendite successive alla prima cessione senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;

-          sulle vendite successive alla prima cessione pur con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.

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martedì 1 febbraio 2022

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

 

Con sentenza del 20 gennaio 2022, n. 10, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio a spese dello Stato deve necessariamente essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Questo è quanto ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022, dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa la vigente disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

La Consulta ha definito questa liberalità come «spesa costituzionalmente necessaria», in quanto nel caso di mancanza di questa possibilità per una condizione di non abbienza, verrebbe oltraggiato l'inviolabile diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della Costituzione italiana.

La sentenza sottolinea come sia irragionevole imporre un procedimento, per finalità deflattive e poi non garantire una giusta difesa a spese dello Stato, proprio quando effettivamente quelle finalità sono state conseguite.