Con sentenza del 20 gennaio 2022,
n. 10, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio a spese
dello Stato deve necessariamente essere garantito ai non abbienti anche nel
procedimento di mediazione obbligatoria.
La Corte Costituzionale ha quindi
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a
spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta
nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli
stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo
d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali
fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria
che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Questo è quanto ha deciso la
Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022, dichiarando irragionevole e
lesiva del diritto di difesa la vigente disciplina del patrocinio a spese dello
Stato.
La Consulta ha definito questa
liberalità come «spesa costituzionalmente necessaria», in quanto nel caso di
mancanza di questa possibilità per una condizione di non abbienza, verrebbe
oltraggiato l'inviolabile diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della
Costituzione italiana.
La sentenza sottolinea come sia
irragionevole imporre un procedimento, per finalità deflattive e poi non
garantire una giusta difesa a spese dello Stato, proprio quando effettivamente
quelle finalità sono state conseguite.
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