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giovedì 17 marzo 2022

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

 

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

In caso di dissenso tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alla somministrazione a quest’ultimo del vaccino anti-Covid, può essere interpellato il Tribunale territorialmente competente, che deciderà in merito.

L’art. 3 l. n. 219/2017 prevede che: «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Con il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. si possono quindi superare i contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche in ambito sanitario.

In particolare, i Tribunali Italiani chiamati a decidere su questa questione hanno autorizzato la vaccinazione, ritenuta corrispondente agli interessi del minore valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, con l’effetto che con dette pronunce viene sospeso momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.

Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com

venerdì 19 febbraio 2021

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO 2021

La legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento in scadenza il 31 gennaio 2021 previsto dall’articolo 12, commi 9 e 10 del decreto-legge n. 137/2020, cd. decreto Ristori, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Attualmente lo stop ai licenziamenti è esteso a tutte le ipotesi di recesso giustificate da motivi estranei alla persona del lavoratore o a sue condotte extra-lavorative (tali sono i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa). Il divieto riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal requisito dimensionale e non è più dipendente dalla fruizione integrale degli ammortizzatori COVID-19. La violazione di tale divieto comporta la nullità del licenziamento e la reintegra del lavoratore. Senza attendere la fine del blocco, le aziende possono ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle seguenti ipotesi: - dipendenti interessati dal recesso impiegati in un appalto e successivamente passati al nuovo appaltatore in forza di una norma di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero clausola prevista all’interno del contratto di appalto, in virtù della quale si è obbligati a riassumere il personale in forza al momento del subentro; - fallimento, nel caso in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa ovvero ne venga decretata la cessazione; - cessazione definitiva dell’attività di impresa; - messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività (qualora non si possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa); - accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, concluso dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In questo caso i lavoratori che aderiscono all’accordo possono accedere all’indennità di disoccupazione NASPI, in presenza degli altri requisiti. Il divieto di licenziamento non interessa le ipotesi di licenziamento giustificate da motivi estranei all’attività produttiva ovvero all’organizzazione del lavoro. L’azienda potrà sempre risolve il contratto per ragioni attinenti le caratteristiche o la condotta del lavoratore interessato: Licenziamenti per giusta causa; Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo; Licenziamenti per superamento del periodo di comporto; Licenziamenti intimati in periodo di prova o al termine dello stesso; Licenziamento riguardante il lavoratore domestico o il dirigente; Cessazione dell’apprendistato al termine del periodo formativo; Licenziamento per raggiunti limiti di età per la fruizione della pensione di vecchiaia; Licenziamento che interessa il socio di una cooperativa di produzione e lavoro, laddove preceduto dalla risoluzione dal rapporto associativo. Per una consulenza non esitare a contattarmi: avv.chiaraconsani@gmail.com

venerdì 27 marzo 2020

Legal Task Force - Italy - Tuscany - Viareggio - Lucca - Camaiore - Forte dei Marmi



Studio Legale Consani
Emergenza COVID-19 Legal Task Force




Lo Studio Legale Consani ha organizzato al suo interno una task force per far fronte alle richieste da parte dei clienti.
I professionisti dello studio, ciascuno per la propria area di competenza, sono in costante aggiornamento in merito ai numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi necessità giuridica o di assistenza legale.
Contattaci al seguente indirizzo mail:
avv.chiaraconsani@gmail.com
chiara.consani@studioconsani.eu
francesco.consani@studioconsani.eu
alberto.consani@studioconsani.eu 


Consani Law firm made available a COVID-19 Legal Task Force to provide our clients with practical support to pass through the uncertainty unleashed by the COVID-19.
It is a multidisciplinary task force to respond to all doubts.
The task force includes experts in the following fields of Italian law: employment, healthcare and life sciences, privacy, corporate criminal law, litigation, commercial contracts, corporate, compliance, transport law, administrative law and tax.
If you live or if you have any economic interest in Italy, we are ready to support.

Please contact us: 
avv.chiaraconsani@gmail.com

chiara.consani@studioconsani.eu
francesco.consani@studioconsani.eu
alberto.consani@studioconsani.eu 






RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI Art 28 D.L. 9/2020


COVID – 2019 – RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI

L’art 28 del D.L. 9/2020, nel disporre le misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, ha espressamente statuito che sia il vettore che l’organizzatore possano offrire al viaggiatore o il rimborso di quanto versato per il titolo di viaggio o un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alle gestione delle conseguenze dell’annullamento del viaggio è rimessa esclusivamente all'organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore.

Per qualsiasi consulenza scrivere al seguente indirizzo mail: avv.chiara.consani@gmail.com

Qui di seguito è riportato il testo dell’articolo di riferimento DL n.9/2020.
Art. 28
Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2.I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.


giovedì 26 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Razionalizzazione delle misure di contenimento alla diffusione della pandemia e differenziazione tra le violazioni “ordinarie” punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

Il nuovo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 propone di razionalizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia.
Le misure di contenimento suscettibili di incidere sulla libertà personali di ciascun cittadino vengono tipizzate e devono corrispondere ai “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio”.
E’ prevista la possibilità di un’evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente omogenee per tutto il territorio nazionale.
Le misure possono essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020).
L’adozione delle misure di contenimento avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con una procedura definita nell'articolo 2.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, art. 2.
E’ prevista l’immediata pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in Gazzetta Ufficiale e una forma di controllo parlamentare, poiché i decreti verranno comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) riferirà ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
L’articolo 4 delinea un sistema sanzionatorio che supera lo strumento originariamente individuato nell'articolo 650 del codice penale.

Sussiste pertanto una differenziazione tra le violazioni “ordinarie” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

A norma dell'articolo 4, comma 8, le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”: con disposizione quindi che riconosce la continuità dell'illecito applica il principio di favor rei.

Per qualsiasi chiarimento o consulenza non esitate a contattarmi: avv.chiaraconsani@gmail.com







mercoledì 25 marzo 2020

FONDO SOLIDARIETÀ’ MUTUI PRIMA CASA - Covid- 2019 Decreto Legge Cura Italia


FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA

Art. 54 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”),

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della  chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché' del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La norma sopra riportata allarga l’accesso al Fondo di solidarietà, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: “di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
Basterà un’autodichiarazione per ottenere l’accesso al suddetto fondo, senza la necessità di presentare l’indicatore della situazione economica equivalente, cioè senza la necessità del cd. “ISEE”.
Non è richiesta la chiusura totale della propria attività, ma è sufficiente la mera “restrizione” con il suddetto “calo del proprio fatturato”.
La domanda potrà essere presentata in un periodo di 9 mesi con decorrenza dal 17 marzo 2020 (cioè, dalla data di pubblicazione del D.L. “Cura Italia”) e la sospensione massima dal pagamento delle rate che potrà essere ottenuta sarà di 18 mesi.
Durante tale periodo di sospensione dal versamento delle rate al pagamento degli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione” provvederà il citato Fondo di solidarietà.
Infine, coloro che non avessero i requisiti per ottenere la suddetta “moratoria”, potranno sempre seguire la strada della “rinegoziazione della durata del mutuo” ovvero della “surrogazione”.

Per qualsiasi chiarimento o necessità non esitare a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com

lunedì 23 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA EMERGENZA COVID - 2019 REGIONE TOSCANA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED IN DEROGA


DECRETO CURA ITALIA
EMERGENZA COVID - 2019
INPS
REGIONE TOSCANA
MISURE A SOSTEGNO REDDITO LAVORATORI


INPS

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS ha fornito tramite MESSAGGIO N. 1287/2020 una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana sul proprio sito https://www.regione.toscana.it/tutela-occupazione-e-sostegno-al-reddito ha pubblicato il seguente articolo.

Ai sensi del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 le Regioni possono riconoscere il trattamento di cassa integrazione in deroga con riferimento a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
La Regione Toscana ha sottoscritto con le Parti Sociali rappresentate nella Commissione Permanente Regionale Tripartita un accordo quadro che definisce criteri e modalità procedurali circa l’utilizzo della cassa integrazione in deroga.
Per l’operatività della Cassa Integrazione in deroga è necessario attendere il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale (articolo 22, comma 3 del decreto 18/2020).
Pertanto al momento non è possibile la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga per Covid 19.


Restiamo quindi in attesa dei Decreti Interministeriali e per una consulenza al fine di inviare le relative domande non esitate a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com

martedì 17 marzo 2020

IL DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI AI TEMPI DEL COVID – 2019


Il Tribunale di Milano -  sez. IX, 10/03/2020, (ud. 11/03/2020, dep. 10/03/2020) - su ricorso urgente promosso da un genitore, inaudita altera parte, ha disposto che i genitori si devono attenere alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato garantendo il diritto di visita di entrambi i genitori, ritendo che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Per qualsiasi chiarimento avv.chiaraconsani@gmail.com