COVID – 2019 – RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI
L’art 28 del D.L. 9/2020, nel disporre le
misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, ha
espressamente statuito che sia il vettore che l’organizzatore possano offrire
al viaggiatore o il rimborso di quanto versato per il titolo di viaggio o un
voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Il tenore letterale del testo normativo non
lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alle
gestione delle conseguenze dell’annullamento del viaggio è rimessa
esclusivamente all'organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al
viaggiatore.
Per qualsiasi consulenza scrivere al
seguente indirizzo mail: avv.chiara.consani@gmail.com
Qui
di seguito è riportato il testo dell’articolo di riferimento DL n.9/2020.
Art. 28
Rimborso titoli di viaggio e pacchetti
turistici
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a)
dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b)
dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di
divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate
dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai
contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
decreti;
c)
dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il
ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto
da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d)
dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo
nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da
eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e)
dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o
procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità
competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f)
dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente
come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da
COVID-19.
2.I
soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle
situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la
programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi
indicati nella medesima lettera e).
Tale
comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione
delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento,
sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della
manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1,
lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera f).
3.
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2,
procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero
all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno
dall'emissione.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in
cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di
viaggio.
5.
I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico
da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio
come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso
di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini
previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6.
In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f),
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato
anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un
anno dall'emissione.
7.
Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore
ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno
dall'emissione.
8.
Le disposizioni di cui al presente
articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio
1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
9.
Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio
al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto
dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in
ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di
viaggio nonché' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere
effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall'emissione.
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