Il Tribunale di Milano - sez. IX, 10/03/2020, (ud. 11/03/2020, dep. 10/03/2020) - su
ricorso urgente promosso da un genitore, inaudita altera parte, ha
disposto che i genitori si devono attenere alle previsioni di cui al verbale di
separazione consensuale omologato garantendo il diritto di visita di entrambi i
genitori, ritendo che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del
DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle
disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli
spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio",
sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare
violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.
In particolare, il Tribunale di
Milano ha rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data
10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli
minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti,
in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di
separazione e divorzio.
Per qualsiasi chiarimento avv.chiaraconsani@gmail.com
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