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mercoledì 21 settembre 2022

NFT E DIRITTO D’AUTORE

 

NFT E DIRITTO D’AUTORE

L’acronimo NTF rappresenta l’ultima novità nel mondo della tecnologia ed è applicabile in moltissimi ambiti. Il suo significato è Non-Fungible Token.

Un NFT è composto da un codice di informazioni registrato nella blockchain. Si tratta quindi di beni non fungibili - pezzi unici - che non possono essere sostituiti.  Manca ancora una vera e propria regolamentazione in termini giuridici per tale fenomeno. Per questo possono sorgere diverse problematiche soprattutto nell’ambito del diritto d’autore.

Una delle questioni riguarda, infatti, i diritti che gli acquirenti acquistano quando comprano un NFT.  

Interessante è poi come NFT potrebbe rappresentare una forma di registrazione, un record immutabile di rivendicazioni di proprietà, agendo come uno strumento utile al fine di verificare o determinare l’autenticità di un opera ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali. I token, una volta registrati sono immutabili.

Gli NFT garantiscono una affidabilità ben superiore a quella di autentiche cartacee. Essi, inoltre, hanno la possibilità di registrare tutte le transazioni effettuate sin dalla loro creazione, eliminando la necessità di dover procedere a successive ricerche sulle provenienze dello stesso, caratteristica quest’ultima che risulterebbe utile non solo per la tutela del diritto d’autore ma anche per la tutela dei diritti reali. Alla pari dell’autentica, anche il token è una attestazione che accompagna un bene, sia esso digitale o fisico.  Senza un Certificato di Autenticità, un’opera d’arte concettuale non è altro che la sua rappresentazione materiale. Ciò che in concreto viene messo in vendita, pertanto, per alcuni tipi di opera è proprio l’autentica, così come avviene anche con gli NFT.

Le insidie nel mondo degli NFT possono essere varie sia per gli artisti che per i collezionisti ed vale la pena approfondire questo nuovo mondo rivoluzionario che incuriosisce tutti.

Lo studio legale Consani sta studiando e approfondendo il fenomeno ed è a disposizione per una consulenza sia per gli artisti che per i collezionisti, al fine di valutare i diritti in gioco ed approfondire i vari aspetti legali in ordine alla creazione, alla vendita ed all’acquisto di un NFT oltre ad approfondire i termini contrattuali dei vari portali NFT che hanno la gestione dei dati ed i relativi marketplace.

giovedì 3 febbraio 2022


IL DIRITTO DI SEGUITO

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.

Il diritto di seguito sussiste quando si avverano tutte e tre le seguenti condizioni:

• vendita successiva alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;

• Intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

• il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.

La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza)

I beneficiari del diritto di seguito sono:

• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea;

• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia;

• dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Il compenso è a carico del venditore inteso come “professionista del mercato dell’arte” che è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento. Costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.

Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre ne sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

Il diritto di seguito non è dovuto:

-          sulla prima cessione dell’opera effettuata direttamente dall’autore;

-          sulle vendite successive alla prima cessione senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;

-          sulle vendite successive alla prima cessione pur con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.

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