IL DIRITTO DI SEGUITO
Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore a percepire una
percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione
delle vendite successive alla prima.
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per
oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i
“collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le
sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli
originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore
stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle
opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o
sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate
o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di
seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.
Il diritto di seguito sussiste quando si avverano tutte e tre
le seguenti condizioni:
• vendita successiva alla prima vendita effettuata
direttamente dall’autore;
• Intervento di un professionista del mercato dell’arte
(galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore,
acquirente o intermediario;
• il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.
La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di
seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed
europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono
abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di
seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali
garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca
rappresentanza)
I beneficiari del diritto di seguito sono:
• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa
che siano cittadini dell’Unione europea;
• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione
europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto
a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; autori
di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza
italiana ma abitualmente residenti in Italia;
• dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi,
secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto
grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini
istituzionali.
Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione
o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Il compenso è a carico del venditore inteso come “professionista
del mercato dell’arte” che è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento. Costui,
infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il
compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo
importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della
vendita.
Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case
d’asta o mercanti d’arte, mentre ne sono escluse le vendite dirette tra privati.
L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto
ottenuto per ogni vendita.
Il diritto di seguito non è
dovuto:
-
sulla prima cessione dell’opera effettuata
direttamente dall’autore;
-
sulle vendite successive alla prima cessione
senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;
-
sulle vendite successive alla prima cessione pur
con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al
netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto
dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata
direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.
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