giovedì 3 febbraio 2022


IL DIRITTO DI SEGUITO

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.

Il diritto di seguito sussiste quando si avverano tutte e tre le seguenti condizioni:

• vendita successiva alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;

• Intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

• il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.

La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza)

I beneficiari del diritto di seguito sono:

• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea;

• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia;

• dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Il compenso è a carico del venditore inteso come “professionista del mercato dell’arte” che è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento. Costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.

Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre ne sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

Il diritto di seguito non è dovuto:

-          sulla prima cessione dell’opera effettuata direttamente dall’autore;

-          sulle vendite successive alla prima cessione senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;

-          sulle vendite successive alla prima cessione pur con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.

S

martedì 1 febbraio 2022

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

 

Con sentenza del 20 gennaio 2022, n. 10, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio a spese dello Stato deve necessariamente essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Questo è quanto ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022, dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa la vigente disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

La Consulta ha definito questa liberalità come «spesa costituzionalmente necessaria», in quanto nel caso di mancanza di questa possibilità per una condizione di non abbienza, verrebbe oltraggiato l'inviolabile diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della Costituzione italiana.

La sentenza sottolinea come sia irragionevole imporre un procedimento, per finalità deflattive e poi non garantire una giusta difesa a spese dello Stato, proprio quando effettivamente quelle finalità sono state conseguite.