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venerdì 12 febbraio 2021
EREDITÀ DIGITALE APPLE I-CLOUD PRIVACY E TUTELA POST-MORTEM
Il Tribunale di Milano con una ordinanza emessa il 10 febbraio 2021 all’interno di un procedimento cautelare promosso ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c. ha condannato la Apple Italia S.r.l. a fornire assistenza a due genitori per il recupero dei dati personali dagli account del figlio scomparso improvvisamente. I ricorrenti, eredi del figlio deceduto, avevano intenzione di recuperare i dati contenuti nel I-cloud ed ivi archiviati, consistenti in video, fotografie allo scopo di realizzare un progetto dedicato alla sua memoria.
I genitori sono stati costretti a ricorrere al Tribunale perché la società Apple rifiutava loro tale accesso e comunicava che dopo un determinato periodo di inattività dell’account iCloud, la medesima proceda normalmente alla distruzione dei dati contenuti.
PROFILI NORMATIVI:
L’art 27 del Reg. 2016/679 c.d. “GDPR”, precisa che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute, lasciando tuttavia agli Stati Membri dell’Unione la possibilità di prevedere delle norme interne riguardanti il trattamento dei dati personali delle stesse.
Sul punto, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una specifica disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, ossia l’art. 2-terdecies, la quale è dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto: “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (…) L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”.
Non risulta tuttavia chiarito dal legislatore se l’acquisto dei diritti dell’interessato deceduto sia un acquisto mortis causa oppure rappresenti una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di “persistenza” dei diritti oltre la cessazione della vita della persona fisica interessata. Tale persistenza assume un rilievo preminente a livello dei rimedi giudizialmente esperibili.
CONSIDERAZIONI:
Sarà sempre più importante valutare il destino dei nostri dati anche tramite un testamento, in quanto, sui dati del defunto potrebbero sorgere criticità non solo di legittimazione all’esercizio dei diritti (si pensi che tali diritti siano in capo a più coeredi anche in contrapposizione tra di loro) ma anche in termini di definizione della normativa applicabile.
Per una consulenza non esitare a contattarmi via mail avv.chiaraconsani@gmail.com
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martedì 18 febbraio 2020
TESTAMENTO BIOLOGICO LE DAT: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
TESTAMENTO
BIOLOGICO
LE DAT: DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Legge 2 dicembre
2017 n. 219.
Nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla
vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la
legge rinforza il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il cuore della legge è
l’introduzione della disciplina delle DAT,
disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono
dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi
in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Le DAT, disposizioni anticipate
di trattamento, sono delle disposizioni che la persona, maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione della eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di
determinati: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale), singoli
trattamenti sanitari (nutrizione e idratazione artificiale).
Le DAT possono essere redatte per
atto pubblico notarile, la legge notarile prevede anche la possibilità
di stipulare l’atto in presenza di due testimoni nel caso di impossibilità a firmare,
o per scrittura privata autenticata dal notaio, od ancora per scrittura
privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza del disponente. L’atto non sconta nessun tipo di
imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
È possibile inoltre, manifestare
le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che
consenta di comunicare.
La legge stabilisce che la
persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte.
Le Dat possono essere revocate o
modificate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state
rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di
rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o
videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Le Dat vengono pubblicizzate in
un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale,
ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della
cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare
copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o
dove siano reperibili in copia.
Il Decreto n. 168 del 10
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020,
disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati
nazionale che ha la funzione di raccogliere copia delle disposizioni
anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di
rinnovo, modifica o revoca, assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da
parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di
autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente
da lui nominato.
La legge prevede la possibilità
(non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente
divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria,
eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel
caso in cui appaiano palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente, siano sopravvenute terapie non
prevedibili alla data di redazione delle DAT.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Per qualsiasi chiarimento o per una consulenza non esitare a contattami avv.chiaraconsani@gmail.com
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