TESTAMENTO
BIOLOGICO
LE DAT: DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Legge 2 dicembre
2017 n. 219.
Nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla
vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la
legge rinforza il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il cuore della legge è
l’introduzione della disciplina delle DAT,
disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono
dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi
in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Le DAT, disposizioni anticipate
di trattamento, sono delle disposizioni che la persona, maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione della eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di
determinati: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale), singoli
trattamenti sanitari (nutrizione e idratazione artificiale).
Le DAT possono essere redatte per
atto pubblico notarile, la legge notarile prevede anche la possibilità
di stipulare l’atto in presenza di due testimoni nel caso di impossibilità a firmare,
o per scrittura privata autenticata dal notaio, od ancora per scrittura
privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza del disponente. L’atto non sconta nessun tipo di
imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
È possibile inoltre, manifestare
le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che
consenta di comunicare.
La legge stabilisce che la
persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte.
Le Dat possono essere revocate o
modificate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state
rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di
rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o
videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Le Dat vengono pubblicizzate in
un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale,
ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della
cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare
copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o
dove siano reperibili in copia.
Il Decreto n. 168 del 10
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020,
disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati
nazionale che ha la funzione di raccogliere copia delle disposizioni
anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di
rinnovo, modifica o revoca, assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da
parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di
autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente
da lui nominato.
La legge prevede la possibilità
(non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente
divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria,
eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel
caso in cui appaiano palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente, siano sopravvenute terapie non
prevedibili alla data di redazione delle DAT.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Per qualsiasi chiarimento o per una consulenza non esitare a contattami avv.chiaraconsani@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento