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mercoledì 5 giugno 2019

COMMERCIALIZZAZIONE DI CANNABIS SATIVA L


E’ stata rimessa alle Sezioni unite la questione se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa.

Ciò a fronte di un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali.

1. Da un lato, un primo orientamento che ha fornito risposta negativa al quesito se la legge 242/2016 consenta anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e marijuana), sostenendo che tale normativa disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, soltanto per i fini commerciali elencati dall'articolo 1, comma 3, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.

2. Dall'altro, un secondo orientamento, di segno opposto, secondo cui, invece, proprio dalla liceità della coltivazione della cannabis, alla stregua della legge 242/2016, deriverebbe naturalmente la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,63, poiché essi non possono più essere considerati, ai fini giuridici, sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del Dpr 309/1990, derivandone quindi che, ove sia incontroverso che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ai sensi della legge 242/2016, sarebbe da escludere la responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante, anche in caso di superamento del limite dello 0,63, essendo semmai ammissibile soltanto un sequestro in via amministrativa, a norma dell'articolo 4, comma 7, della legge 242/2016.

All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».

Per ogni chiarimento: avv.chiaraconsani@gmail.com