E’ stata rimessa alle Sezioni unite la questione se le
condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo
indicato nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare,
la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno
nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente
irrilevanti, ai sensi di tale normativa.
Ciò a fronte di un contrasto tra due diversi
orientamenti giurisprudenziali.
1. Da un lato, un primo orientamento che ha fornito
risposta negativa al quesito se la legge 242/2016 consenta anche la
commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e
marijuana), sostenendo che tale normativa disciplini esclusivamente la
coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate,
soltanto per i fini commerciali elencati dall'articolo 1, comma 3, tra i quali
non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze
e dalla resina.
2. Dall'altro, un secondo orientamento, di segno
opposto, secondo cui, invece, proprio dalla liceità della coltivazione della
cannabis, alla stregua della legge 242/2016, deriverebbe naturalmente la
liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,63,
poiché essi non possono più essere considerati, ai fini giuridici, sostanze
stupefacenti soggette alla disciplina del Dpr 309/1990, derivandone quindi che,
ove sia incontroverso che le infiorescenze sequestrate provengano da
coltivazioni lecite ai sensi della legge 242/2016, sarebbe da escludere la
responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante, anche in caso
di superamento del limite dello 0,63, essendo semmai ammissibile soltanto un
sequestro in via amministrativa, a norma dell'articolo 4, comma 7, della legge
242/2016.
All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno
adottato la seguente soluzione: «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di
foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta
varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242
del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di
canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante
agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del
13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta
coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato
di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita
e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti
derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto
privi di efficacia drogante».
Per ogni chiarimento: avv.chiaraconsani@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento