Visualizzazione post con etichetta Gratuito Patrocinio Mediazione Obbligatoria Mediazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Gratuito Patrocinio Mediazione Obbligatoria Mediazione. Mostra tutti i post

martedì 1 febbraio 2022

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

 

Con sentenza del 20 gennaio 2022, n. 10, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio a spese dello Stato deve necessariamente essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Questo è quanto ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022, dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa la vigente disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

La Consulta ha definito questa liberalità come «spesa costituzionalmente necessaria», in quanto nel caso di mancanza di questa possibilità per una condizione di non abbienza, verrebbe oltraggiato l'inviolabile diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della Costituzione italiana.

La sentenza sottolinea come sia irragionevole imporre un procedimento, per finalità deflattive e poi non garantire una giusta difesa a spese dello Stato, proprio quando effettivamente quelle finalità sono state conseguite.