SFRATTI SOSPESI E RIMBORSO IMU
2021
L’articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle
persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che
abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per
morosità la cui esecuzione è stata sospesa.
Destinatarie del beneficio sono
le persone fisiche, proprietarie di un’abitazione, concessa in locazione a uso
abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l’emissione di una convalida
di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata
sospesa fino al 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta anche in caso di
riconoscimento dello sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, con
esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Per chi ha già pagato entro il 16
giugno la prima o unica rata dell’Imu, c’è la possibilità di chiedere il
rimborso di quanto indebitamente versato presentando istanza al Comune.
L’istanza di rimborso deve essere
presentata al Comune competente indicando:
- i dati identificativi del
contribuente e dell’immobile;
- il possesso dell’immobile;
- il contratto di locazione a uso
abitativo;
- gli estremi del provvedimento
con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28
febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure
una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui
esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- gli estremi del versamento
della prima rata o dell’unica rata dell’Imu relativa al 2021;
- l’importo di cui si chiede il
rimborso;
- le coordinate bancarie su cui
si richiede l’accredito del rimborso.
Oltre alla domanda da presentare
al Comune il proprietario dovrà attestare il possesso dei requisiti che danno
diritto all’esenzione dall’Imu 2021 ed al rimborso dell’importo versato, nello
spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione Imu che deve esser
presentata entro il 30 giugno 2022.