La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 ottobre
2014, n. 22456, precisa che il diritto di abitazione sulla casa familiare, non
può essere attribuito al coniuge superstite quando lo stesso sia legalmente
separato e non più convivente nella casa oggetto della disposizione
successoria.
In caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare al momento dell’apertura della successione fa venire meno
il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto reale
di abitazione al coniuge superstite.
L'art 540 c.c. riserva al coniuge del defunto il
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei
mobili che la arredano.
L’art 548 c.c. attribuisce genericamente al coniuge
separato cui non è stata addebitata la separazione, gli stessi diritti
successori del coniuge non separato, si era ritenuta l’estensione automatica
del diritto di abitazione.
Solo di recente la giurisprudenza di legittimità ha
chiarito la questione dopo un decennio di contrastanti interpretazioni.
La sentenza n. 13.407 del 12/06/2014 ha ritenuto che
il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite ha ad
aggetto l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare in cui
entrambi i coniugi vivevano insieme stabilmente organizzandovi la vita
domestica del gruppo familiare.
La Ratio della norma di cui all’art 540 c.c. non è
tanto la tutela dell' ”interesse economico” del coniuge superstite di disporre
di un alloggio, quanto dell'”interesse morale” legato alla conservazione dei
rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.
Ad esempio: la conservazione della memoria del coniuge
scomparso, e lo stato sociale goduto durante il matrimonio.
In caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini
dell'attribuzione del diritto di abitazione.
In maniera del tutto speculare la legge Cirinnà (L. n.
76/2016) ha previsto una specie di “diritto di abitazione sulla casa
familiare”, anche se limitato nel tempo, al partner del defunto unito
civilmente ricalcando, quindi, la disciplina dell’art. 540 Cod. Civ..
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