CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI IMBARCAZIONI
AI FINI DELLA NON IMPONIBILITA’ IVA
PROVA DELLA FUORIUSCITA DEL BENE DAL
TERRITORIO DELLO STATO (ART.
41 DEL DL 331 N. 1993)
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
N 71e
Per beneficiare
della non imponibilità IVA l’operatore nazionale che cede imbarcazioni
trasportate direttamente via mare dal cessionario in altro Stato UE cosa deve
assicurarsi ai fini di garantire la propria buona fede necessaria per la non
imponibilita iva.?
Ai sensi dell'art. 41, comma 1,
lettera a), del D.L. citato, costituiscono operazioni non imponibili le
cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un
altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei
confronti di soggetti passivi d'imposta. Ne consegue che l'effettiva movimentazione
del bene dall'Italia ad un altro Stato membro rappresenta una tra le condizioni
necessarie per l'applicazione del regime di non imponibilità di cui al citato
articolo 41. In tema di prova della movimentazione del bene dallo Stato di
partenza del bene allo Stato di destino, la Direttiva 2006/112/CE non
conferisce alcuna indicazione circa la forma e la tipologia della stessa, lasciando,
invece, che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano
le condizioni e i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità
(cfr. risoluzione n. 19/E del 2013).
Stante la mancanza
nell'ordinamento interno di una norma che stabilisca quali documenti siano
idonei a dimostrare l'avvenuto trasferimento del bene dall'Italia ad altro
Stato membro, la prassi amministrativa ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
In primo luogo, l'amministrazione
ha stabilito che può costituire prova idonea dell'uscita del bene dal
territorio dello Stato " l'esibizione del documento di trasporto da cui
si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto
passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario".
Accanto al predetto documento, di
natura non fiscale, corre l'obbligo per il cedente di conservare gli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le fatture, la documentazione
bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle
cessioni intracomunitarie, i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le
parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria (cfr. ris. n. 345/E
del 2007).
In secondo luogo, nelle ipotesi
in cui il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto ( non
essendoci valico doganale nelle cessioni UE) e non sia in grado pertanto di
reperire il documento relativo (ad esempio in caso di cessioni franco
fabbrica), l'amministrazione ha stabilito il principio per cui la prova del
trasferimento del bene "può essere fornita con qualsiasi altro
documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro"
(cfr. ris. n. 477/E del 2008).
Con riferimento alla prova della
cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi sopra richiamati emergono
due principi:
1) quando non è possibile esibire
il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
2) la prova dell'avvenuto
trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti
da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito
dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.
In applicazione dei predetti
principi, si esprime l'avviso che il contribuente, nel caso di specie, possa
fornire la prova in argomento attraverso l'esibizione della seguente
documentazione:
a) fattura di vendita
dell'imbarcazione;
b) documentazione bancaria dalla
quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione
effettuata;
c) contratti attestanti gli
impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione
intracomunitaria;
d) documentazione commerciale che
attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
e) documento da cui risulti la
cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano;
f) documento da cui risulti la
avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese;
g) elenco riepilogativo delle
operazioni intracomunitarie (Intrastat).
Inoltre, data la natura del bene
(imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal
cessionario, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione
del documento di trasporto, occorre fornire anche una dichiarazione da parte
del cessionario - corredata da idonea documentazione -(ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il
porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un
porto italiano ad un porto francese.
Infine, l'applicazione del regime
di non imponibilità alla cessione dell'imbarcazione, ai sensi dell'art. 41 del
D.L. n. 331 del 1993, comporta l'obbligo per il cedente di osservare un "comportamento diligente" richiesto
in relazione alla operazione posta in essere.
Sul punto, infatti, la Corte di
giustizia Ue ha stabilito che "l'amministrazione può esigere che il
fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una
frode fiscale (sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, punto 65).
La Corte di Cassazione, seguendo
tale orientamento, in tema di dovere di diligenza del cedente, ha stabilito che
" mentre può certamente escludersi
che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione
subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore
incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di
impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una
transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore
commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della
controparte" (sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012).