La Consulta cancella le sanzioni previste dall'articolo 3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011 per i contratti in nero.
La Consulta ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 3, commi 8 e 9,
del d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui prevedeva la possibilità del
conduttore di registrare tardivamente il contratto di locazione “in nero”,
ottenendo un “nuovo” contratto di durata quadriennale e con riduzione del
canone d'affitto pari al triplo della rendita catastale dell'immobile. Una
disciplina estesa anche alle ipotesi di contratto di locazione registrato con
un canone inferiore a quello effettivo e di contratti di comodato
Tale norma così disponeva: “ Ai
contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati,
che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è
stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione,
volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la
disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla
registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo
della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per
cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica
comunque il canone stabilito dalle parti.
La dichiarazione di
incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge rende la
norma inefficace ex tunc e, quindi, estende la sua invalidità a tutti i
rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della corte,
pertanto finiranno nel nulla i contratti che sono stati registrati dagli
inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011.
Gli inquilini che hanno
denunciato all’agenzia delle entrate il contratto di locazione in nero dovranno
liberare l'abitazione, perché il
contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, inoltre il
proprietario avrà diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e per
indebita occupazione nel caso di ritardata consegna dell’immobile.
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