La prassi ha definito tale
istituto, nuovo per il nostro diritto fallimentare, come concordato “in
bianco”, “pre-concordato”, “domanda
prenotativa” etc., che ha lo scopo di far emergere la crisi dell’azienda e tuttavia
consente la cristallizzazione del patrimonio del debitore. In buona sostanza impedisce
ai singoli creditori di iniziare o proseguire iniziative esecutive sui beni
dell’impresa in difficoltà, nelle more della presentazione della domanda
completa del piano concordatario che richiede tempo.
La legge, come anzidetto, impone
l’obbligo del deposito degli ultimi tre bilanci, la rendicontazione periodica e
l’impossibilità di presentazione della domanda stessa, ove l’imprenditore ne
abbia già presentata un'altra nel biennio precedente.
L’argomento che oggi vado a
focalizzare, è relativo alla sorte dei contratti pendenti ed in corso
d’esecuzione nel concordato preventivo, così come regolato dall’art. 169 bis L.
fall., ove gli stessi siano troppo onerosi per l’azienda in crisi.
Il medesimo art. 169 bis l.fall.
permette infatti al debitore in concordato di domandare, o nel ricorso
introduttivo, o successivamente allo stesso, l’autorizzazione al Tribunale ,per
sciogliersi dai contratti in corso ed anche, eventualmente a sospenderne solo
alcuni di essi.
Naturalmente è bene subito
chiarire che la presentazione della domanda di concordato non è di per sé causa
di risoluzione dei contratti in essere, talché il giudizio prognostico di
convenienza per il loro scioglimento è demandato agli organi della procedura
che valuteranno caso per caso nell’interesse esclusivo dei creditori.
Da ciò ne consegue come di norma,
l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti, possa essere valutata con
favore ove si tratti di contratti particolarmente onerosi e non più necessari per
il proseguimento dell’attività, specialmente ove questa avvenga in misura
ridotta rispetto a quella dell’azienda in
bonis, anche per ragioni di giro d’affari o per ridotta capacità
finanziaria: cash flow.
L’art. 169 bis l.fall., delimita
poi in modo ben preciso quali contratti non possano essere sciolti,
evidenziando in primis, come siano
esclusi i rapporti di lavoro subordinato.
Ciò chiarito, appare evidente
come la disciplina di riferimento sia finalizzata all’interesse supremo del
ceto creditorio. Tuttavia, rimane un quid
juris: sarà possibile applicare tale normativa al concordato con riserva,
c.d. “in bianco” o “prenotativo”, di cui abbiamo dato conto, posto che all’atto
del deposito della domanda-ricorso, manca un preciso schema di risoluzione
della crisi?
La giurisprudenza nel tempo ha
ritenuto prevalentemente applicabile la norma di cui all’art. 169 bis l.fall.
anche alla domanda con riserva od “in bianco”, osservando come la norma di cui
all’articolo in questione richiami l’art. 161 l.fall. senza effettuare un
distinguo fra la domanda c.d. “in bianco” e quella vera e propria, completa in
buona sostanza in ogni sua parte, compreso il fatidico piano e nella quale
l’imprenditore abbia “svelato” la propria scelta ai creditori, optando ad
esempio per un concordato liquidatorio anziché per uno “in continuità”,
posizioni evidentemente antitetiche fra di loro giacché uno prevede la
cessazione dell’attività e l’altro, invece, la continuità o la sopravvivenza
dell’azienda.
In questa direzione si sono
infatti pronunciati alcuni Tribunali, chiedendo infatti al ricorrente di
anticipare la tipologia del concordato prescelto. Al fine di offrire al
Tribunale, ad agli organi della procedura, di valutare la convenienza nell’interesse
dei creditori. Diverse, infatti, possono essere le convenienze per i creditori,
come anzidetto, a secondo di quale via si prenda.
Altri Tribunali, invece, hanno
ritenuto addirittura la norma non applicabile alla domanda di concordato “in
bianco”, ad altri ancora propendono, al limite, per una sospensione dei
contratti nella fase “pre-concordataria” e non per lo scioglimento.
La ratio di una tale duplice interpretazione
è evidente. Da una parte si ritiene che la domanda prenotativa, produca solo effetti
di conservazione del patrimonio del debitore, in attesa della valutazione di
ammissibilità da parte del Tribunale, e pertanto nelle more non si possa
stravolgere l’impresa che nello stesso tempo sarebbe tenuta anche al pagamento
di un indennizzo. Dall’altra, la ratio è dettata da ragioni strettamente
giuridiche: l’art. 169 bis. L. fall. non fa esplicito riferimento al ricorso ex
art. 161 comma 6 l.fall., mentre tale richiamo è contenuto nell’art. 182
quinques.
In buona sostanza e concludendo,
a parere dello scrivente pare logico propendere, nella fase
“pre-concordataria”, cioè dopo aver presentato la domanda in bianco o
contestualmente ad essa, nelle more del termine imposto dal Tribunale per la
presentazione della domanda vera e propria e del relativo piano, per una
eventuale richiesta al Tribunale di sospensione temporanea dei contratti più
onerosi o non più essenziali per il proseguimento dell’attività, e solo alla
presentazione del piano definitivo domandare invece, una volta esplicata la
road-map concordataria, lo scioglimento dai contratti gravosi che comporterà, nella
maggior parte dei casi la corresponsione di un equo indennizzo.
Avv. Alberto Consani
Quindi avendo una polizza fideiussoria assicurativa è o non è possibile escutere avendo acquistato immobile nel 2010 e avendo l'impresa presentato concordato in bianco? Grazie
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