Il Parlamento ha approvato
definitivamente un progetto di legge volto ad eliminare dall'ordinamento le
residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il
principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.
Il 27 novembre 2012 l'Assemblea
della Camera ha definitivamente approvato l'AC. 2519-B.
Il provvedimento era già stato
approvato dalla Camera in prima lettura nel giugno 2011, per essere poi
modificato dal Senato il 16 maggio 2012. La Camera in seconda lettura non ha
apportato ulteriori modifiche al testo.
L'AC. 2519-B, approvato dalla
Camera il 27 novembre 2012, consta di sei articoli concernenti:
- nuove disposizioni, sostanziali
e processuali, in materia di filiazione naturale e relativo riconoscimento,
ispirate al principio "tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico";
- delega al Governo per la
modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra
figli legittimi, naturali e adottivi;
- ridefinizione delle competenze
fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di
affidamento e mantenimento dei figli; sono inoltre dettate disposizioni a
garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
- disposizioni transitorie e in
materia di stato civile (artt. 4 e 5);
- la clausola di invarianza
finanziaria.
I principali profili sui quali
era intervenuto con modifiche il Senato sono i seguenti:
- art. 251 c.c., con una novella
volta ad ampliare le ipotesi di riconoscimento dei figli incestuosi;
- cognome del figlio naturale,
con la soppressione della disposizione introdotta dalla Camera che,
intervenendo sull'art. 262 c.c., prevedeva che il figlio potesse assumere il
cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre;
- art. 276 c.c., in materia di
legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
naturale;
- competenza del tribunale per i minorenni
attraverso l'integrale riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge. Il
Senato ha infatti attribuito al tribunale ordinario - al posto del tribunale
per i minorenni - un'ampia serie di controversie (dal riconoscimento dei figli
naturali all'affidamento del figlio naturale ed al suo inserimento nella
famiglia legittima; assunzione del cognome del minore; autorizzazione
all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; decisioni
nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; esercizio della
potestà dei genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità).
La norma interviene a sanare le
differenze ancora esistenti nello status dei figli nati da coppie non sposate.
Prima fra tutte, il pieno riconoscimento all’interno della famiglia.
Fino ad ora i figli naturali essi
hanno avuto come parenti solo i genitori con profonde ricadute sulla
possibilità della famiglia di tutelarli, in caso di scomparsa o impossibilità
dei genitori, sul diritto successorio e sulle procedure in caso di separazione,
affidate al Tribunale dei minorenni e non a quello ordinario.
La norma ha notevoli effetti sul
piano ereditario.
a)
Il diritto di commutazione:
La principale discriminazione dei
figli naturali rispetto ai figli legittimi è rappresentato dal diritto di
commutazione di cui all’articolo 537, comma 2 del codice civile.
Tale norma, prevede, infatti, che
“i figli legittimi possono soddisfare in
denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che
non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le
circostanze personali e patrimoniali”.
Con la riforma in esame
venendo meno la distinzione tra i figli naturali e figli legittimi dovrebbe
venir meno anche il diritto di commutazione che ad essi si riferiva. Insomma da
ora in poi i figli al di fuori del matrimonio non potranno più essere liquidati
ma entreranno a pieno titolo e pari merito con i legittimi nella comunione
ereditaria.
B)
Successione tra fratelli
La novità maggiore riguarda la successione
tra fratelli.
Prima della riforma posto che il
riconoscimento del figlio naturale faceva sorgere rapporti solo tra il genitore e figlio
riconosciuto e non tra quest’ultimo e i suoi fratelli non vi era alcun rapporto
di parentela tra fratelli naturali e fratelli legittimi.
La Corte costituzionale, con la
sentenza del 4 luglio 1979 e quella successiva del 12 aprile 1990 n. 184, aveva
solo parzialmente posto rimedio a questa situazione stabilendo che alla morte
del fratello naturale, l’altro fratello avrebbe ereditato qualora il defunto
non avesse coniuge, figli ed altri parenti entro il sesto grado. Pertanto
soltanto in assenza di parenti entro il sesto grado sarebbe subentrato il
fratello naturale con priorità sullo Stato.
Oggi con l’equiparazione della filiazione
naturale a quella legittima, se muore una persona priva di figli, muore, i suoi
fratelli erediteranno sia che siano fratelli legittimi o fratelli naturali
senza più alcuna discriminazione.
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