Finalmente on line il nuovo sito dello studio legale.
Veniteci a visitare.
http://www.studioconsani.eu/
Visita anche la nostra pagina facebook: Studio Legale Consani
Clicca "MI PIACE" se così fosse!
Grazie.
Avv. Chiara Consani
Per richiedere una consulenza legale contattami via mail al seguente indirizzo: avv.chiaraconsani@gmail.com Per un appuntamento puoi rivolgerti altresì alla segreteria del mio studio in Viareggio Via A. Fratti n 25 tel. 0584.433405 cell. 0039. 333. 3277048
giovedì 3 ottobre 2013
martedì 24 settembre 2013
Danni da abusiva occupazione di un bene immobile
Quid juris: la domanda giudiziale per ottenere il risarcimento del danno da abusiva occupazione di un immobile ex art. 2043 c.c. deve essere provata secondo i normali canoni del diritto ex art. 1223 e 2056 c.c., trattandosi di un danno conseguenza con prova specifica che l’attore richiedente deve fornire in giudizio per aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio, oppure il danno può ritenersi in re ipsa, coincidente con l’evento, e quindi liquidabile attraverso presunzioni semplici quali una ctu che determini il suo valore locativo?
Sul punto c'è un forte contrasto giurisprudenziale:
-In alcuni casi la Suprema Corte sostiene come tale danno sia in re ipsa e cioè coincidente con l'evento; quindi, liquidabile attraverso presunzioni semplici con riferimento al c. d. danno figurativo, valutabile e quantificabile attraverso una ctu che stabilisca il valore locativo del bene, senza alcun riferimento e prova in giudizio circa l'utilizzo, anche eventuale, del bene stesso da parte del proprietario nel periodo di abusiva occupazione (perdita di chance da locazione, vendita etc.).
-In altri, sostiene invece la stessa Corte di Cassazione, a ragione per quanto riguarda il parere dello scrivente, che un tale ragionamento sovvertirebbe e sovverte il nostro sistema civilistico del risarcimento del danno extra contrattuale, invertendo addirittura l’onere probatorio che incombe sull’attore. Su tale falsariga si potrebbe anche arrivare ad affermare che anche il danno alla persona, per esempio, possa senz’altro essere liquidato in via esclusiva, attraverso il ricorso alla dichiarazione dei redditi della persona offesa! Sic et simpliciter. Mentre invece, in quest’ultimo caso (ed in tutti gli altri), c’è la necessità per il danneggiato (o per gli eredi), di dover scrupolosamente fornire in giudizio rigorosa prova dell’effettiva lesione patrimoniale subita, secondo i principi cardine del nostro ordinamento. Prova, che in molte circostanze è difficile ed onerosa, come è giusto che sia, trattandosi di spostamenti di denaro da una parte all’altra anche di notevole entità e come tali, degni della massima attenzione.
Ed allora, cosa dire con due posizioni così contrastanti, che poi in ogni caso tanto contrastanti non sono?
Come anzidetto, sono fra coloro che pensano come nessun tipo di danno, secondo il nostro ordinamento scritto, possa essere considerato in re ipsa, vieppiù il danno da abusiva occupazione di un immobile. Il danno, infatti, non coincide con l’evento che viceversa è un elemento del fatto che produce il danno stesso, talché il proprietario è tenuto a provare in giudizio la lesione patrimoniale subita giacché il danno che domanda è danno conseguenza, e quindi necessita anch'esso di rigorosa prova in giudizio.
Ad ogni buon conto, anche a seguire la tesi contraria (danno in re ipsa coincidente con l’evento), perché il Giudice possa ricorrere a presunzioni semplici per la sua quantificazione, è necessario che il proprietario provi in giudizio, almeno la propria intenzione di utilizzare il bene usurpato o l’interesse concreto per lo stesso, giacché ricordo che il Giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti che non possono essere basate sul nulla e tantomeno su di una ctu che assurgerebbe in tal caso a mezzo di prova.
Ritengo infine, che anche in assenza di prova sull’effettiva lesione patrimoniale subita, al proprietario usurpato, tuttavia solo in particolari casi specifici, potrebbe essere riconosciuta un’indennità compensativa dal mancato utilizzo personale del bene tramite valutazione secondo equità (lasciata quindi alla prudente valutazione del Giudice), ove domandata dall’attore in subordine alla domanda principale.
Mi è capitato, alcuni mesi or sono, di veder pesantemente condannare una cliente per abusiva occupazione di un immobile di grandi dimensioni, con il Giudice di prime cure completamente appiattito sulla giurisprudenza che considera il danno in re ipsa. Questi, senza minimamente tener conto della assoluta carenza di prove offerte in giudizio dall’attore sull'esistenza e sull’entità della contestata lesione patrimoniale asseritamente subita e senza aver provato neppure un minimo interesse all’utilizzo del bene de quo, ha liquidato in sentenza il danno richiesto, quantificandolo in una somma stratosferica attraverso una ctu che fra l’altro ha stimato il valore locativo del bene asserito usurpato in modo completamente avulso dalla realtà locale e fattuale. Come è noto, la sentenza di condanna in primo grado è immediatamente esecutiva.
Proposto immediato appello con richiesta d’inibitoria ex art. 283 cpc, sviluppato secondo le tesi in diritto come sopra esposte, la Corte adita, con estremo equilibrio, dando atto del contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi dell’impugnazione ed anzi ha motivato come non “convincente” la liquidazione del danno così come assegnato dal giudice di prime cure, talché anche per la presenza di periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Avv. Alberto Consani
Sul punto c'è un forte contrasto giurisprudenziale:
-In alcuni casi la Suprema Corte sostiene come tale danno sia in re ipsa e cioè coincidente con l'evento; quindi, liquidabile attraverso presunzioni semplici con riferimento al c. d. danno figurativo, valutabile e quantificabile attraverso una ctu che stabilisca il valore locativo del bene, senza alcun riferimento e prova in giudizio circa l'utilizzo, anche eventuale, del bene stesso da parte del proprietario nel periodo di abusiva occupazione (perdita di chance da locazione, vendita etc.).
-In altri, sostiene invece la stessa Corte di Cassazione, a ragione per quanto riguarda il parere dello scrivente, che un tale ragionamento sovvertirebbe e sovverte il nostro sistema civilistico del risarcimento del danno extra contrattuale, invertendo addirittura l’onere probatorio che incombe sull’attore. Su tale falsariga si potrebbe anche arrivare ad affermare che anche il danno alla persona, per esempio, possa senz’altro essere liquidato in via esclusiva, attraverso il ricorso alla dichiarazione dei redditi della persona offesa! Sic et simpliciter. Mentre invece, in quest’ultimo caso (ed in tutti gli altri), c’è la necessità per il danneggiato (o per gli eredi), di dover scrupolosamente fornire in giudizio rigorosa prova dell’effettiva lesione patrimoniale subita, secondo i principi cardine del nostro ordinamento. Prova, che in molte circostanze è difficile ed onerosa, come è giusto che sia, trattandosi di spostamenti di denaro da una parte all’altra anche di notevole entità e come tali, degni della massima attenzione.
Ed allora, cosa dire con due posizioni così contrastanti, che poi in ogni caso tanto contrastanti non sono?
Come anzidetto, sono fra coloro che pensano come nessun tipo di danno, secondo il nostro ordinamento scritto, possa essere considerato in re ipsa, vieppiù il danno da abusiva occupazione di un immobile. Il danno, infatti, non coincide con l’evento che viceversa è un elemento del fatto che produce il danno stesso, talché il proprietario è tenuto a provare in giudizio la lesione patrimoniale subita giacché il danno che domanda è danno conseguenza, e quindi necessita anch'esso di rigorosa prova in giudizio.
Ad ogni buon conto, anche a seguire la tesi contraria (danno in re ipsa coincidente con l’evento), perché il Giudice possa ricorrere a presunzioni semplici per la sua quantificazione, è necessario che il proprietario provi in giudizio, almeno la propria intenzione di utilizzare il bene usurpato o l’interesse concreto per lo stesso, giacché ricordo che il Giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti che non possono essere basate sul nulla e tantomeno su di una ctu che assurgerebbe in tal caso a mezzo di prova.
Ritengo infine, che anche in assenza di prova sull’effettiva lesione patrimoniale subita, al proprietario usurpato, tuttavia solo in particolari casi specifici, potrebbe essere riconosciuta un’indennità compensativa dal mancato utilizzo personale del bene tramite valutazione secondo equità (lasciata quindi alla prudente valutazione del Giudice), ove domandata dall’attore in subordine alla domanda principale.
Mi è capitato, alcuni mesi or sono, di veder pesantemente condannare una cliente per abusiva occupazione di un immobile di grandi dimensioni, con il Giudice di prime cure completamente appiattito sulla giurisprudenza che considera il danno in re ipsa. Questi, senza minimamente tener conto della assoluta carenza di prove offerte in giudizio dall’attore sull'esistenza e sull’entità della contestata lesione patrimoniale asseritamente subita e senza aver provato neppure un minimo interesse all’utilizzo del bene de quo, ha liquidato in sentenza il danno richiesto, quantificandolo in una somma stratosferica attraverso una ctu che fra l’altro ha stimato il valore locativo del bene asserito usurpato in modo completamente avulso dalla realtà locale e fattuale. Come è noto, la sentenza di condanna in primo grado è immediatamente esecutiva.
Proposto immediato appello con richiesta d’inibitoria ex art. 283 cpc, sviluppato secondo le tesi in diritto come sopra esposte, la Corte adita, con estremo equilibrio, dando atto del contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi dell’impugnazione ed anzi ha motivato come non “convincente” la liquidazione del danno così come assegnato dal giudice di prime cure, talché anche per la presenza di periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Avv. Alberto Consani
venerdì 30 novembre 2012
LEGGE STORICA I FIGLI NATURALI COME QUELLI LEGITTIMI
Il Parlamento ha approvato
definitivamente un progetto di legge volto ad eliminare dall'ordinamento le
residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il
principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.
Il 27 novembre 2012 l'Assemblea
della Camera ha definitivamente approvato l'AC. 2519-B.
Il provvedimento era già stato
approvato dalla Camera in prima lettura nel giugno 2011, per essere poi
modificato dal Senato il 16 maggio 2012. La Camera in seconda lettura non ha
apportato ulteriori modifiche al testo.
L'AC. 2519-B, approvato dalla
Camera il 27 novembre 2012, consta di sei articoli concernenti:
- nuove disposizioni, sostanziali
e processuali, in materia di filiazione naturale e relativo riconoscimento,
ispirate al principio "tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico";
- delega al Governo per la
modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra
figli legittimi, naturali e adottivi;
- ridefinizione delle competenze
fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di
affidamento e mantenimento dei figli; sono inoltre dettate disposizioni a
garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;
- disposizioni transitorie e in
materia di stato civile (artt. 4 e 5);
- la clausola di invarianza
finanziaria.
I principali profili sui quali
era intervenuto con modifiche il Senato sono i seguenti:
- art. 251 c.c., con una novella
volta ad ampliare le ipotesi di riconoscimento dei figli incestuosi;
- cognome del figlio naturale,
con la soppressione della disposizione introdotta dalla Camera che,
intervenendo sull'art. 262 c.c., prevedeva che il figlio potesse assumere il
cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre;
- art. 276 c.c., in materia di
legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
naturale;
- competenza del tribunale per i minorenni
attraverso l'integrale riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge. Il
Senato ha infatti attribuito al tribunale ordinario - al posto del tribunale
per i minorenni - un'ampia serie di controversie (dal riconoscimento dei figli
naturali all'affidamento del figlio naturale ed al suo inserimento nella
famiglia legittima; assunzione del cognome del minore; autorizzazione
all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; decisioni
nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; esercizio della
potestà dei genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità).
La norma interviene a sanare le
differenze ancora esistenti nello status dei figli nati da coppie non sposate.
Prima fra tutte, il pieno riconoscimento all’interno della famiglia.
Fino ad ora i figli naturali essi
hanno avuto come parenti solo i genitori con profonde ricadute sulla
possibilità della famiglia di tutelarli, in caso di scomparsa o impossibilità
dei genitori, sul diritto successorio e sulle procedure in caso di separazione,
affidate al Tribunale dei minorenni e non a quello ordinario.
La norma ha notevoli effetti sul
piano ereditario.
a)
Il diritto di commutazione:
La principale discriminazione dei
figli naturali rispetto ai figli legittimi è rappresentato dal diritto di
commutazione di cui all’articolo 537, comma 2 del codice civile.
Tale norma, prevede, infatti, che
“i figli legittimi possono soddisfare in
denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che
non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le
circostanze personali e patrimoniali”.
Con la riforma in esame
venendo meno la distinzione tra i figli naturali e figli legittimi dovrebbe
venir meno anche il diritto di commutazione che ad essi si riferiva. Insomma da
ora in poi i figli al di fuori del matrimonio non potranno più essere liquidati
ma entreranno a pieno titolo e pari merito con i legittimi nella comunione
ereditaria.
B)
Successione tra fratelli
La novità maggiore riguarda la successione
tra fratelli.
Prima della riforma posto che il
riconoscimento del figlio naturale faceva sorgere rapporti solo tra il genitore e figlio
riconosciuto e non tra quest’ultimo e i suoi fratelli non vi era alcun rapporto
di parentela tra fratelli naturali e fratelli legittimi.
La Corte costituzionale, con la
sentenza del 4 luglio 1979 e quella successiva del 12 aprile 1990 n. 184, aveva
solo parzialmente posto rimedio a questa situazione stabilendo che alla morte
del fratello naturale, l’altro fratello avrebbe ereditato qualora il defunto
non avesse coniuge, figli ed altri parenti entro il sesto grado. Pertanto
soltanto in assenza di parenti entro il sesto grado sarebbe subentrato il
fratello naturale con priorità sullo Stato.
Oggi con l’equiparazione della filiazione
naturale a quella legittima, se muore una persona priva di figli, muore, i suoi
fratelli erediteranno sia che siano fratelli legittimi o fratelli naturali
senza più alcuna discriminazione.
martedì 28 agosto 2012
Dlgs 122/2005 TUTELA DELL’ACQUIRENTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRE:
Già in altri paesi esiste da anni
una disciplina avente ad oggetto gli immobili da costruire. L’italia arriva nel
2005 a dettare tale normativa di tutela attraverso uno schema legislativo
insoddisfacente, essenzialmente per l’inefficacia delle sue sanzioni.
RATIO della normativa:
E’ quella di offrire protezione a
soggetti deboli in una contrattazione avente rapporti con soggetti considerati
forti, in quanto operatori dell’edilizia e della costruzione.
Tale normativa si inserisce in
uno schema più ampio che anima il legislatore europeo verso la tutela del
consumatore. In realtà questa disciplina non si inserisce con pienezza
nella normativa di riferimento di
tutela dei consumatori, tanto che non è stata inserita all’interno del codice
del consumo, ma ha delle profonde affinità con questa.
La norma in esame tende ad
utilizzare espressioni molto generiche, relativamente alla indicazione degli
elementi soggettivi oggettivi e dei presupposti contrattuali necessari al fine
dell’applicazione della disciplina de quo. Tale genericità corrisponde
all’esigenza di rendere sempre più capiente l’ambito applicativo della stessa.
AMBITO SOGGETTIVO:
Le parti contrattuali devono
essere:
- il
costruttore: deve essere un imprenditore.
- L’acquirente:
deve essere persona fisica.
PRESUPPOSTO CONTRATTUALE:
La normativa si applica tutte le
volte in cui i soggetti di cui sopra negozino con qualunque strumento
contrattuale che realizzi dal punto di vista economico uno scambio tra un prestazione
immediata di denaro (acconto-caparra) o di altro genere (trasferimento
immediato del terreno in natura, permuta di bene presente) e altra prestazione
futura, avente ad oggetto la costruzione e pertanto il successivo trasferimento
del diritto di proprietà.
Lo squilibrio di forze si
viene a creare, in quanto, il soggetto debole a fronte di un trasferimento
immediato di ricchezza riceve come controprestazione solo l’assunzione di un
obbligo in capo al soggetto forte di dare o di fare.
Si deve trattare di negozi che
abbiano come finalità un trasferimento non immediato della proprietà:
- contratti ad effetti
obbligatori, contratti ad effetti reali differiti che comunque non comportino
l’immediato trasferimento della proprietà;
La normativa sul punto è estremamente
generica. La dottrina invita ad utilizzare la normativa in esame ogni volta in
cui dal punto di vista economico le parti
realizzino l’effetto disciplinato e che si intende tutelare.
OGGETTO DEL CONTRATTO:
E’ necessario precisare quanto
segue:
Per immobile da costruire si
intende: qualunque immobile per il quale sia richiesto il permesso di costruire
in epoca successiva al 21 luglio 2005 (PRESUPPOSTO TEMPORALE) e che sia ancora
da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stato
tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità (ex
art 24 Dpr 380/2001).
In tal senso si da atto che vi
siano norme che qualificano in modo differente il concetto di venuta ad
esistenza del bene al fine del passaggio della proprietà.
Ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 1472 c.c. e degli art 2645 bis e art 32 L 47/1985 l’immobile si intende
venuto ad esistenza quando è stato realizzato il rustico, comprensivo delle
mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura.
Pertanto l’immobile al rustico
deve qualificarsi come “immobile da costruire” ai sensi del dlgs 122/2005 ma
altresì deve considerarsi già venuto ad esistenza.
Cosicchè se le parti intendano
concludere un preliminare, avente mera efficacia obbligatoria di un immobile al
rustico nonostante sia ritenuto bene venuto ad esistenza si applica la
disciplina di cui al Dlgs 122/2005.
Diversamente nel caso in cui le
parti intendano concludere un negozio avente efficacia immediata, quale un
definitivo od una permuta avente ad oggetto un rustico la disciplina del dlgs
122/2005 non si applica in quanto essendo il rustico bene esistente il
trasferimento del diritto ad esso inerente è immediato e garantisce la parte
acquirente senza che si debba applicare la normativa in esame.
Si da atto che tale discrasia
normativa rende opportuno chiarire in sede contrattuale quando le parti
intendono il bene venuto ad esistenza al fine altresì di individuare il limite
di efficacia della fideiussione la quale deve garantire tutte le somme versate
fino al momento del trasferimento della proprietà.
Si da atto altresì che si
considera futuro non solo l’immobile che debba essere costruito ma altresì
l’immobile sia oggetto di ristrutturazioni maggiori ai sensi dell’art 3 primo
comma lettera d e 10 primo comma lettera c del Dpr. 380/2001.
TUTELA SPECIFICA DEL DLGS
122/2005:
LA FIDEIUSSIONE: ART 2 e 3
Devono essere garantite tutte le
somme che sono state versate dall’acquirente fino al momento del trasferimento
della proprietà.
All’atto della stipula di un
contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della
proprietà di un immobile da costruire, il costruttore è obbligato a pena di
nullità relativa a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una
fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa esercente le
assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti in apposito elenco speciale
di cui all’art 7 del Testo Unico Bancario.
La fideiussione ai sensi dell’art
1938 c.c. deve indicare l’importo massimo garantito, corrispondente alle somme
di cui sopra. La fideiussione deve prevedere la rinuncia del garante al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere
escutibile verificatesi le condizioni di crisi dell’impresa di cui al comma 3
del medesimo articolo (fallimento, pignoramento) a richiesta scritta
dell’acquirente corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare
delle somme ed il valore di ogni altra prestazione eseguita in favore del
costruttore. L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento
del diritto di proprietà.
Il punto debole della normativa è
quello relativo alle conseguenze della mancanza della fideiussione o la carenza
di alcune sue caratteristiche, si ha infatti un caso di NULLITÀ RELATIVA, cosi
detta protettiva che può essere attivata unicamente da parte del soggetto
protetto, acquirente di immobile da costruire.
La posizione del Notaio rispetto
alla fideiussione: verifica non formale dell’esistenza della fideiussione, non
va allegata, né bisogna menzionare in atto gli estremi della stessa è
sufficiente verificarne la sua sussistenza. E’ buona regola quantomeno
menzionare la consegna in atto e accertarne la regolarità. La norma in esame
non detta le sanzioni in capo al Notaio. Le nullità relative non danno luogo
alla sanzione ex art 28 della legge notarile seppur sorge in capo al Notaio la
responsabilità professionale ex mandato.
Si ammette la possibilità di
stipulare un contratto in tal senso sospensivamente condizionato alla consegna
della fideiussione da parte del costruttore. (La fideiussione non è presupposto
di validità del negozio stipulato posta la nullità relativa della sanzione, inoltre
si veda l’ammissibilità della condizione di adempimento relativa ad elementi
strutturali del contratto). In un contratto sospensivamente condizionato non si
producono effetti pertanto manca uno sborsamento di somme che giustifica
l’esistenza della fideiussione stessa.
Non si può rinunciare alla
garanzia fideiussoria.
LA POLIZZA ASSICURATIVA: ART
4.
Rappresenta un altro punto
cardine dell’intera disciplina, evidentemente teso a rafforzare la tutela
dell’acquirente, in una fase successiva rispetto a quella in cui opera la
fideiussione, cioè quando il trasferimento della proprietà è già avvenuto. (nel
caso di preliminare, al definitivo o nel caso di permuta di cosa presente con
cosa futura, all’atto di accertamento dell’avvenuta esistenza del bene).
Il costruttore, infatti, all’atto
del trasferimento della proprietà deve consegnare all’acquirente una polizza
assicurativa indennitaria decennale, stipulata dal medesimo costruttore con
effetto dalla data di conclusione dei lavori a copertura dei danni che possono
derivare dalla rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti
costruttivi delle opere, ossia dei vizi costruttivi che incidono in maniera
profonda sugli elementi strutturali essenziali, escludendo le ipotesi di cui
all’art. 1667 c.c. (mere difformità o vizi dell’opera).
Per qualsiasi consulenza in
merito alla stipula di un contratto avente ad oggetto un immobile da costruire
non esitate a contattare il nostro studio.
lunedì 23 luglio 2012
GUIDA IN STATO DI EBREZZA ? ANCHE IN BICI!!! ATTENZIONE!!!!
Art 186 Codice della Strada - Guida sotto l'influenza
dell'alcool.
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 2.000,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida
è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter .
.......commi seguenti mancanti.......”
La norma sopra riportata,
dispone, infatti, genericamente, che è vietato guidare in stato di ebrezza.
Non si specifica il mezzo
che si sta conducendo.
La Sentenza 10684/2012 della
Corte di Cassazione ha condannato un padre all’arresto per un mese e mezzo (e
mille euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando
con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al
punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima (se fosse
stato trovato alla guida della macchina sarebbe scattata anche la sanzione
accessoria della sospensione della patente).
L’imputato ha cercato di
sostenere l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 186 del Cds, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ritenendo che la prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i
casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la
guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale violasse il principio di uguaglianza.
La Corte ha bocciato detta eccezione ritenendola irrilevante. Nella
condanna inflitta al padre non era scattata l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal
codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico.
I giudici ritengono che la misura
della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui “la
violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è
prescritta alcuna abilitazione alla guida”.
lunedì 9 luglio 2012
LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA – CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO-CON OPZIONE DI ACQUISTO
LE FATTISPECIE NEGOZIALI:
Si tratta di quei contratti
stipulati tra un proprietario immobiliare ed un privato, mediante il quale il
privato loca il bene ed acquista il diritto (o l’opzione) di comprare
l’immobile dopo un certo numero di anni (di solito tra i 2 e i 5), nel corso
dei quali ha occupato l’immobile pagando un canone di affitto. Una parte di
quanto versato come affitto, andrà a coprire il prezzo di acquisto.
In questo modo, il canone di
locazione non è più a fondo perduto e si può diventare proprietari della casa
scelta, in modo graduale.
L’effetto acquisitivo può essere
automatico o meno, a seconda della fattispecie negoziale concretamente posta in
essere tra le parti.
Oggi, nella fase di crisi del
settore immobiliare in cui siamo, queste fattispecie negoziali sono molto
utilizzate tra i privati e tra privato e costruttore.
Le strutture negoziali configurabili
sono le più varie:
- Contratto
di locazione in base al quale, in esito ad un certo tempo dall'inizio della
locazione, il conduttore abbia la possibilità di pagare una certa somma di
denaro per acquistare il bene (Cass.Civ. Sez. III, 3587/92 ) il "contratto di locazione con patto di
futura vendita" .
Tale fattispecie è congegnata con
l’utilizzo di due contratti giuridicamente distinti ma collegati.
Il contratto di locazione
al quale viene collegato un contratto preliminare unilaterale, dove il
venditore è obbligato a vendere mentre il compratore è libero, oppure un
contratto preliminare bilaterale dove il venditore è obbligato a vendere e
il compratore è obbligato a comprare. Il prezzo della vendita viene fissato e
determinato ed i canoni corrisposti vengono ad esso imputati.
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è da ricondurre ad una nuova manifestazione di volontà da esprimersi
in sede di contratto definitivo e non alla stipula del contratto di locazione.
-
Contratto di locazione con l'intesa che, decorso
il termine stabilito, qualora l'integralità dei canoni di locazione sia stata
regolarmente pagata, la proprietà del bene sarà trasferita al locatore, il “contratto di vendita con patto di riservato
dominio”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è automatico al regolare pagamento dell’ultima rata del prezzo.
- Contratto
di locazione in cui sia contenuto un vero e proprio patto di opzione, in forza
del quale venga attribuito al conduttore il diritto di procedere all'acquisto
del bene ad un prezzo prestabilito, con la prescrizione che le rate del canone
già pagate possano essere imputate (in tutto o in parte) a conto del prezzo, il
“contratto di locazione con opzione di
acquisto”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo si realizza al momento della accettazione della proposta contenuta
nell’opzione di acquisto.
AMBITO APPLICATIVO;
Tali fattispecie negoziali danno la
possibilità di valutare l’acquisto di una unità immobiliare dilazionando nel
tempo e rateizzando il pagamento dello stesso.
In particolare può essere utile a
coloro che:
- pur disponendo di un reddito
adeguato a sostenere le rate di un mutuo, non dispongono di una liquidità
iniziale pari al 30% del prezzo dell’unità immobiliare;
- prima di acquistare una nuova
casa, devono venderne un’altra: con questa impostazione contrattuale possono
entrare subito nella nuova casa, senza stipularne l’atto definitivo di
compravendita (rogito), e con serenità possono provvedere alla vendita
dell’usato, senza fretta al miglior prezzo. Una volta rogitato il proprio
immobile, si potrà completare l’acquisto del nuovo accendendo un mutuo
inferiore o facendone proprio a meno.
- hanno un reddito abbastanza
elevato, per cui alla scadenza del lungo periodo di locazione, potrebbero non
necessitare di accendere un mutuo o comunque utilizzare un mutuo più contenuto
e calibrato rispetto alle effettive necessità del momento;
- preferiscono non intestarsi
immediatamente la proprietà dell’immobile o preferiscono decidere, all’atto
della stipula notarile, a chi intestarla.
Il contratto di locazione verrà
stipulato con una durata massima di 6 anni e con un canone concordato (quindi
inferiore ai canoni di libero mercato). Al rogito notarile di compravendita
verrà riconosciuto il 100% dei canoni di locazione versati.
LA NATURA GIURIDICA:
Si tratta di forme contrattuali
atipiche, non contemplate dal nostro Codice Civile ma non per questo
illegittime.
L’art 1526 c.c., estende a questi
rapporti la disposizione concernente la risoluzione del contratto di vendita
con riserva di proprietà (cosiddetta vendita a rate) per il caso in cui i contraenti si siano accordati nel senso
che, qualora il compratore sia inadempiente, le rate pagate restino acquisite
al venditore a titolo d’indennità.
Pertanto tali fattispecie
contrattuali presentano gli elementi integrativi della locazione, ma nella
sostanza sono idonee a produrre gli effetti propri di un contratto di vendita
con patto di riservato dominio, di cui riproducono sostanzialmente la causa.
I VANTAGGI PER IL VENDITORE:
-
è il caso del costruttore edile che trova in
empasse nella vendita dei beni realizzati.
Attraverso tale fattispecie
negoziale è possibile trovare una più ampia cerchia di soggetti interessati
all’acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.
-
è frequente altresì che la vendita di un
immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni
fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d’anni: è
il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile
acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale
della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L.
185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.
Si rileva come ai sensi
dell’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: “ Ai fini della determinazione
dell’esercizio di competenza:…la locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva
di proprietà”. Pertanto nel caso di configurazione del contratto di locazione
con opzione di acquistosenza vincolo della parte acquirente all’acquisto, non
si perderebbero le agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della
proprietà per un certo numero di anni.
Impostata in questi termini, la
questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione ma è necessario rilevare altresì come alla luce dei
precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria nell’’ottica dell’abuso del diritto.
I VANTAGGI per l’acquirente
a) Entrare in possesso della casa
grazie a un contratto di locazione che crea meno timori per il futuro, rispetto
a un mutuo;
b) coprire parzialmente il prezzo
di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto;
c)fermare il prezzo fino allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione
o del contratto preliminare;
I RISCHI PER L’ACQUIRENTE NEL PRELIMINARE CON OPZIONE DI
ACQUISTO:
Si rileva come i maggiori rischi
per l’acquirente si hanno nel caso di contratto di locazione con opzione di
acquisto.
Infatti nella fattispecie
negoziale della locazione con patto di futura vendita il contratto preliminare
collegato è trascrivibile così come è trascrivibile il contratto di vendita con
patto di riservato dominio, garantendo questa forma di pubblicità dai rischi
meglio in appresso precisati.
a)
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di
acquisto.
Se l’inquilino resta nell’impossibilità di acquistare
l’immobile, perde i canoni versati.
Circostanza, questa, da non sottovalutare se si considera il canone dedotto in contratto solitamenteè maggiorato in alcuni casi anche del 50% ,rispetto a quello corrente di mercato.
b)
Nel caso di fallimento dell'impresa venditrice,
nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio dell’opzione.
Se parte alienante è una impresa
venditrice e fallisce le somme che il cliente ha corrisposto (per canoni) non
sono assistite da alcuna garanzia di restituzione, con la conseguenza che,
molto probabilmente, chi le ha sborsate non ne otterrà il minimo rimborso.
Cosicché, se l'impresa fallisce, il diritto di opzione non è esercitabile se
non pagando tutto il prezzo originariamente previsto, e quindi pagando
nuovamente le rate corrisposte all'impresa poi fallita.
a)
cessione dell'immobile da parte dell’impresa
venditrice ad un altro soggetto, nel periodo tra la firma del contratto di
locazione e l'esercizio del diritto di opzione.
Il terzo acquirente potrebbe non
riconoscere al conduttore il diritto di opzione.
Infatti non essendo trascrivibile
il contratto di locazione con opzione di vendita il diritto ad acquistare il
bene a seguito dell’esercizio dell’opzione non è opponibile ai terzi acquirenti
non avendo questi avuto contezza di tale contratto.
Si precisa che tale rischio non
si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione
con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il
quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis
c.c.
b)
iscrizione di un'ipoteca giudiziale ad opera di
un creditore dell'impresa oppure alla trascrizione di un pignoramento o di un
sequestro, oppure ancora all'instaurazione di una controversia giudiziaria che
coinvolga l'impresa venditrice e che abbia a oggetto la casa data in locazione.
Si precisa nuovamente che questo
rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di
locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare
unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art
2645 bis c.c.
IL TRATTAMENTO FISCALE:
Ai sensi dell’articolo 2, comma
2, del DPR 633/1972, costituiscono cessioni assimilate ai fini iva:
- le vendite con riserva di
proprietà;
- le locazioni con patto di
futura vendita, ovvero con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per entrambe le parti (locazione con preliminare bilaterale di vendita);
In altri termini la locazione con
clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal
punto di vista fiscale, la vendita dell’immobile si consideri conclusa alla
data di stipula del contratto di locazione.
Qualora diversamente la clausola
di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli
solo una delle parti (opzione di acquisto o patto di futura vendita mediante
preliminare unulaterale) risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e
il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell’atto di
vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo
della proprietà).
CONCLUSIONI:
Occorre considerare che le parti
negoziali sono spesso inesperte di contrattualistica immobiliare e che quindi
può essere pericoloso avventurarsi in una vicenda di questo genere senza una
adeguata assistenza professionale legale.
Il nostro studio legale offre
consulenza legale a privati, agenzie immobiliari che intendono concludere tali
fattispecie negoziali.
Non esitate a rivolgervi al
nostro studio chiara.consani@virgilio.it
giovedì 5 luglio 2012
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE I PRESUPPOSTI ED IL SUO ITER SCELTA DI SOLIDARIETA’, DI AMORE E DI CORAGGIO
L'adozione internazionale è prima
di tutto una scelta di solidarietà, di amore e di coraggio.
Le procedure per riuscire a dare a
un minore straniero il diritto ad una famiglia sono lunghe e faticose.
Non bisogna dimenticare che ogni
minore ha diritto ad una famiglia che lo ami e lo protegga.
Questa certezza anima tutte
quelle coppie che in Italia e nel mondo decidono con fermezza di lottare per
questo primario obiettivo umano e sociale.
LA DISCIPLINA:
-
La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il
principale strumento per garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.
-
L. 4 maggio 1983 n. 184 TITOLO III, Art 29 e
seguenti, regola la procedura di adozione internazionale.
I REQUISITI:
I requisiti per l'adozione
internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono
previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).
A) L'adozione è consentita a
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di
anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i
minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere
e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale
neppure di fatto.
B) L'età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il
minore.
Non è preclusa l'adozione quando
il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni.
L’ITER:
1)
Il primo step consiste nella cosidetta dichiarazione di disponibilità all’adozione
internazionale resa dai coniugi
aventi i requisiti di legge per l’adozione, presso il Tribunale per i minorenni
del luogo dove hanno la residenza chiedendo che lo stesso le dichiari idonei;
2)
Depositata questa istanza, inizia la vera e
propria fase di indagine sulla famiglia. Il Tribunale entro quindici giorni
dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette ai servizi
degli enti locali la documentazione per valutare la idoneità della coppia
all’adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di
conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo
informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell'indagine è fatta una
relazione e inviata al tribunale per i minorenni.
Il tribunale
per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene
opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide
se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante
l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
3)
La coppia ritenuta idonea all’adozione, a
seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni,
deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti
autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali
orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di
idoneità, pena la nullità.
4)
Effettuata la firma dell’incarico, inizia il
periodo d’attesa in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente
prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni.
Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel paese scelto, può dipendere
dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla
capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti. Durante
questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione
che ciascun paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I
documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del
paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel paese
straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno
o più minori. Ad abbinamento
avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il
figlio. Devono presentarsi alle autorità del paese straniero e a seconda del
paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La
variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni paesi è obbligo
per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in
Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è
sufficiente una settimana di permanenza all’estero. Questa fase
della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed
estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da
parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza
dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da
parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà
autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato. Terminato
l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni
avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti,
provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli
effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della
cittadinanza italiana. L’autorità preposta dello Stato estero presso cui si
presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione
dell’Ente suddetto, procede all’abbinamento coppia-bambino.
5) Se gli incontri si concludono in modo
positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o
di affidamento preadottivo.
6)
L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla
Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e
quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in
Italia del minore adottato”.
7)
Il consolato italiano nel Paese del bambino, a
questo punto, ricevuta l’autorizzazione
all’ingresso
e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il
“visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero
del Paese di origine del minore, che con questo visto può entrare in Italia.
9)
La Questura competente per territorio rilascia
il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.
10)
Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i
minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del
provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani,
verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano il
diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione
dell’Aia sulle adozioni internazionali. In caso di affidamento preadottivo, il
Tribunale si pronuncia decorso con esito positivo un anno. Il Tribunale ordina
quindi la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile; ed il
bambino acquisisce, finalmente, la
cittadinanza italiana.
CONCLUDENDO:
Non è facile stabilire
concretamente la durata della procedura per l’adozione internazionale per la
complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.
Anche i costi
non sono bassi. Si pensi al supporto legale, psicologico alla documentazione da
tradurre, ai viaggi all’estero.
In tal senso
si rileva come sia possibile usufruire del rimborso delle spese sostenute per
adozioni.
In data
5/1/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. contenente le
modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per
adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori
stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati
autorizzati nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra
il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.
Il nostro
studio legale è a completa disposizione per tutte quelle famiglie che intendono
percorre la strada dell’adozione internazionale al fine di offrire un futuro idoneo
a dei bimbi che vivono in condizioni di abbandono e solitudine.
Non esitare a
contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it
Iscriviti a:
Post (Atom)