L'adozione internazionale è prima
di tutto una scelta di solidarietà, di amore e di coraggio.
Le procedure per riuscire a dare a
un minore straniero il diritto ad una famiglia sono lunghe e faticose.
Non bisogna dimenticare che ogni
minore ha diritto ad una famiglia che lo ami e lo protegga.
Questa certezza anima tutte
quelle coppie che in Italia e nel mondo decidono con fermezza di lottare per
questo primario obiettivo umano e sociale.
LA DISCIPLINA:
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La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il
principale strumento per garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.
-
L. 4 maggio 1983 n. 184 TITOLO III, Art 29 e
seguenti, regola la procedura di adozione internazionale.
I REQUISITI:
I requisiti per l'adozione
internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono
previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).
A) L'adozione è consentita a
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di
anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i
minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere
e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale
neppure di fatto.
B) L'età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il
minore.
Non è preclusa l'adozione quando
il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni.
L’ITER:
1)
Il primo step consiste nella cosidetta dichiarazione di disponibilità all’adozione
internazionale resa dai coniugi
aventi i requisiti di legge per l’adozione, presso il Tribunale per i minorenni
del luogo dove hanno la residenza chiedendo che lo stesso le dichiari idonei;
2)
Depositata questa istanza, inizia la vera e
propria fase di indagine sulla famiglia. Il Tribunale entro quindici giorni
dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette ai servizi
degli enti locali la documentazione per valutare la idoneità della coppia
all’adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di
conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo
informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell'indagine è fatta una
relazione e inviata al tribunale per i minorenni.
Il tribunale
per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene
opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide
se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante
l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
3)
La coppia ritenuta idonea all’adozione, a
seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni,
deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti
autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali
orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di
idoneità, pena la nullità.
4)
Effettuata la firma dell’incarico, inizia il
periodo d’attesa in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente
prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni.
Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel paese scelto, può dipendere
dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla
capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti. Durante
questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione
che ciascun paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I
documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del
paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel paese
straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno
o più minori. Ad abbinamento
avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il
figlio. Devono presentarsi alle autorità del paese straniero e a seconda del
paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La
variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni paesi è obbligo
per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in
Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è
sufficiente una settimana di permanenza all’estero. Questa fase
della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed
estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da
parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza
dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da
parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà
autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato. Terminato
l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni
avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti,
provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli
effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della
cittadinanza italiana. L’autorità preposta dello Stato estero presso cui si
presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione
dell’Ente suddetto, procede all’abbinamento coppia-bambino.
5) Se gli incontri si concludono in modo
positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o
di affidamento preadottivo.
6)
L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla
Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e
quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in
Italia del minore adottato”.
7)
Il consolato italiano nel Paese del bambino, a
questo punto, ricevuta l’autorizzazione
all’ingresso
e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il
“visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero
del Paese di origine del minore, che con questo visto può entrare in Italia.
9)
La Questura competente per territorio rilascia
il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.
10)
Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i
minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del
provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani,
verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano il
diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione
dell’Aia sulle adozioni internazionali. In caso di affidamento preadottivo, il
Tribunale si pronuncia decorso con esito positivo un anno. Il Tribunale ordina
quindi la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile; ed il
bambino acquisisce, finalmente, la
cittadinanza italiana.
CONCLUDENDO:
Non è facile stabilire
concretamente la durata della procedura per l’adozione internazionale per la
complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.
Anche i costi
non sono bassi. Si pensi al supporto legale, psicologico alla documentazione da
tradurre, ai viaggi all’estero.
In tal senso
si rileva come sia possibile usufruire del rimborso delle spese sostenute per
adozioni.
In data
5/1/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. contenente le
modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per
adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori
stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati
autorizzati nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra
il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.
Il nostro
studio legale è a completa disposizione per tutte quelle famiglie che intendono
percorre la strada dell’adozione internazionale al fine di offrire un futuro idoneo
a dei bimbi che vivono in condizioni di abbandono e solitudine.
Non esitare a
contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it
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