Art 186 Codice della Strada - Guida sotto l'influenza
dell'alcool.
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 2.000,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida
è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter .
.......commi seguenti mancanti.......”
La norma sopra riportata,
dispone, infatti, genericamente, che è vietato guidare in stato di ebrezza.
Non si specifica il mezzo
che si sta conducendo.
La Sentenza 10684/2012 della
Corte di Cassazione ha condannato un padre all’arresto per un mese e mezzo (e
mille euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando
con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al
punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima (se fosse
stato trovato alla guida della macchina sarebbe scattata anche la sanzione
accessoria della sospensione della patente).
L’imputato ha cercato di
sostenere l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 186 del Cds, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ritenendo che la prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i
casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la
guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale violasse il principio di uguaglianza.
La Corte ha bocciato detta eccezione ritenendola irrilevante. Nella
condanna inflitta al padre non era scattata l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal
codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico.
I giudici ritengono che la misura
della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui “la
violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è
prescritta alcuna abilitazione alla guida”.
CASS. SENT. N. 4893/15 DEL 2.02.2015.
RispondiEliminaEcco recente sentenza che conferma quanto orami sapevamo già.
Secondo la Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche attraverso la conduzione di una bicicletta poiché a rilevare un ruolo decisivo è la concreta idoneità del mezzo usato a costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
È evidente – secondo i giudici – la capacità anche di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica a “interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.