Vari sono gli elementi sui quali
s’invita il Governo a riflettere, al fine di trovare una via di uscita
dall’applicazione, della Direttiva Bolkestein, agli attuali concessionari di
spiaggia.
Si evidenzia come la legge n.
135/2000 riconosca importanza preminente alle imprese balneari italiane,
esaltando il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del paese.
L’Italia si è, in tal senso,
impegnata a sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la
qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi.
Il Parlamento europeo, il 27
settembre 2011 con la risoluzione n 56,“ ribadisce
l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere
europee ed invita la Commissione a
valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di
questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali
ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria
professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva;
invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità
competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati
agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che
comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a
investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture
nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; ritiene che tali
misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli
operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela.”
Le varie associazioni di
categoria hanno più volte fatto notare al Governo la grave situazione in cui si
trovano le piccole imprese balneari, gestite prevalentemente a conduzione familiare.
Fin dall’assunzione in Europa
della Direttiva Servizi nel 2006 il comparto balneare Italiano ha subito e
subisce, gravi danni. I danni economici e non solo, sono stati causati dalla
situazione d’incertezza in cui sono state fatte vivere le imprese balneari e
dalla totale assenza di un quadro normativo coerente e lineare che permetta a
dette società di svilupparsi, avendo contezza della sorte delle loro aziende.
Tutto ciò, unito alla crisi
economica globale, non ha certamente permesso alle imprese in esame, dal 2006
ad oggi, di effettuare alcun investimento e di assumere nuovo personale
qualificato. Il comparto balneare e conseguentemente tutto l’indotto, è
pertanto paralizzato.
L’Italia è l’Europa nel contempo
si sono impegnate a «Pensare anzitutto in piccolo».
Con lo «Small Business Act»,
infatti, Italia e Europa si sono assunte, in considerazione della centralità
per l'economia europea del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della
fortissima incidenza, all'interno di tale sistema, delle micro imprese,
l’impegno inderogabile di dare nuovo impulso alle piccole e medie imprese
europee.
Il Governo Italiano si è,
infatti, impegnato a dar vita ad un contesto normativo ed economico nazionale
in cui gli imprenditori e le imprese familiari possano sviluppare la propria
attività.
La produzione legislativa ed
amministrativa deve essere valutata sulla base delle esigenze e delle capacità
dei piccoli e medi imprenditori.
Al riguardo occorre che i testi
normativi aventi riflessi sulle PMI siano redatti con disposizioni chiare e
facilmente comprensibili mettendosi nell'ottica interpretativa di tali
imprenditori.
In quest’ottica normativa sopra
delineata si denuncia come il Governo Italiano sia stato mancante nei confronti
della piccola impresa balneare e non abbia ottemperato ai suoi doveri di tutele
e garanzia per l’attività imprenditoriale italiana in un così importante
settore, danneggiando così tutto il comparto turistico balneare, di non poco
conto, in un paese come il nostro, penisola immersa nel mare.
Tutti gli imprenditori balneari
si augurano che il Governo tenga conto delle loro necessità, senza
contravvenire ai principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento da
sempre garantiti nel nostro paese, e senza nascondere, al contempo, la
necessità per il nostro paese di un cambiamento liberale.
L’ordinamento italiano preesistente
all’ondata della Direttiva Bolkestein prevedeva in favore dei concessionari
balneari prima il “diritto di preferenza” e poi il “diritto d’insistenza” finalizzati
a sviluppare un principio di stabilità del rapporto concessorio (Cod. della
Nav., legge 493\1993, legge 88/2001, legge 135/2001 sul turismo, legge
296/2006).
Tale costante ed uniforme
attività legislativa ha consentito la promozione di un modello turistico
virtuoso che tutta l’Europa non a caso ci invidia, garantendo alle imprese
famigliari una adeguata prospettiva economica.
Le imprese balneari infatti erano
garantite dalla legittima aspettativa di avere davanti un orizzonte temporale
lungo, per poter effettuare gli investimenti per l’ammodernamento e il
rinnovamento delle strutture e delle attrezzature.
Il Governo Italiano è chiamato
pertanto a salvaguardare i principi della certezza del diritto e della tutela
del legittimo affidamento che ha alimentato con i provvedimenti normativi sopra
elencati e che sono principi parte non solo del nostro ordinamento ma anche di
quello europeo (si veda, ad esempio la sentenza della Corte Ue, sez. VI, 24
gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C-
487/01 e C-7/02 e le sentenze
della Corte Costituzionale 264/05
e 302/2010).
In merito all’opportunità della
deroga alla Direttiva Servizi si sottolinea quanto segue.
1) In primo luogo l’articolo uno
della Direttiva Servizi (cd. Direttiva Bolkestein) dispone che “La presente direttiva non riguarda la
liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti
pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono
servizi. “
Le nostre imprese balneari sono
state chiamate negli anni a soddisfare interessi pubblici generali. Gli stabilimenti
balneari hanno infatti, svolto un ruolo decisivo per la tutela dell’ambiente
naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia, di
sorveglianza e di manutenzione degli arenili. Oltre ai servizi di manutenzione
ambientale dell’ecosistema marino nei tratti di costa di competenza, dette
imprese private sono state chiamate a svolgere altresì servizi di tutela
pubblica dei bagnanti garantendo il diritto di ciascun cittadino, italiano e
non, di usufruire dei servizi di spiaggia in modo accessibile, non
discriminatorio, garantendosi la sicurezza delle nostre spiagge costantemente
sorvegliate da dipendenti delle imprese concessionarie.
E’ opportuno pertanto che lo
Stato Italiano riconosca ai servizi offerti dalle imprese balneari italiane le
caratteristiche di «servizi d’interesse economico generale», ai sensi
dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in
quanto assicurano un «accesso efficiente ed equo di tutte le persone a servizi
di alta qualità in grado di rispondere alle loro esigenze». Si tratta di
servizi i cui caratteri sono «il servizio universale, la continuità, la qualità
del servizio, l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei
consumatori».
Il servizio universale assicura
«che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti gli utenti e
consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere
dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche
circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile»; continuità significa che «il
prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza
interruzione»; la qualità del servizio implica «la definizione, il monitoraggio
e l’applicazione di requisiti di qualità da parte delle autorità pubbliche»;
l’accessibilità delle tariffe «impone che un servizio di interesse economico
generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a
tutti»; la tutela degli utenti e dei consumatori si esprime nei caratteri sopra
menzionati (il virgolettato riporta passi del Libro verde sui servizi di
interesse generale).
2) In secondo luogo non esistono
le condizioni di “scarsità delle risorse
naturali” previste dall’articolo 12, comma 1 della direttiva servizi in
esame.
Attualmente infatti solo il 20%
circa, delle coste Italiane disponibili alla balneazione è occupato dai
concessionari.
Si invita il Governo a consentire
l’apertura di nuovi stabilimenti balneari mediante procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei piani regolatori delle amministrazioni garantendo
così il diritto di concorrenza e di libero stabilimento.
In merito alle concessioni
attualmente esistenti e da rilasciare, di là della Deroga si, Deroga no, resta
comunque ferma la necessità di dettare un quadro normativo di riordino e
coerente della materia legislativa, avente ad oggetto le concessioni demaniali,
normativa saccheggiata dalla Direttiva Servizi (c.d Bolkestein) e dai vari
provvedimenti statali di attuazione.
Il sistema normativo che per anni ha regolamentato la gestione delle
spiagge Italiane, è stato infatti smantellato.
Ed ecco che entrano in gioco i criteri
della legge delega contenuti nell’articolo 11 della Legge comunitaria 2010.
Il governo ha avuto, infatti,
mandato di redigere un decreto legislativo sulle concessioni demaniali
marittime che tenga conto dei principi e criteri direttivi dettati dalla Legge
comunitaria medesima.
Il complesso normativo nuovo si
auspica sia coerente con quello passato anche se innovativo.
Si auspica altresì che vengano
esaltate la peculiarità delle attività imprenditoriali esistenti, che usano il
demanio marittimo non per interessi individuali, ma per soddisfare interessi
pubblici e che sono volte a
soddisfare l’esigenza di tutela del bene pubblico in genere e degli utenti in
particolare, che hanno diritto a usufruire dei servizi di spiaggia in modo
accessibile e non discriminatorio.
Il governo Italiano ai sensi
dell’art 11 comma due della legge comunitaria 2012, dovrà tenere conto nel
decreto legge di riordino della materia del demanio marittimo dei seguenti
criteri:
“a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare
un uso rispondente all’interesse pubblico nonché proporzionato all’entità degli
investimenti;
b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princıpi
di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello
sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli
investimenti;
c) individuare modalita` per la riscossione e per la suddivisione dei
proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso
e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le
ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio
marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate
sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi
di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’articolo 42 del
codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza delle
concessioni, nonchè criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle
aziende.
4. Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. “
A tal fine si rileva:
DIRITTO DI PREFERENZA:
- Non è sostituendo al vecchio
concessionario un nuovo concessionario con procedura di evidenza pubblica che
si garantisce la concorrenza.
Si invita lo Stato Italiano a
tenere conto che il sistema normativo pregresso, ha fatto si che gli attuali
concessionari abbiano svolto nel tempo, attività spettanti in linea di
principio alle autorità pubbliche e che sono state demandate loro in via
sussidiaria ai sensi dell’art. 118, 4° comma della Costituzione italiana.
Nel concedere le spiagge e gli
arenili per un uso turistico/balneare ai concessionari sono stati attribuiti le
seguenti attività di interesse generale:
- la salvaguardia della pubblica
incolumità, a cui essi provvedono assicurando il servizio di salvataggio e la
costante segnalazione delle condizioni meteo-marine;
- la tutela e il monitoraggio
dell’ambiente costiero;
- la cura dell’igiene e della
sanità pubblica, alle cure salsoiodiche e di elioterapia.
Si è realizzata nel tempo quindi tra la pubblica
amministrazione e i concessionari un rapporto improntato alla massima
collaborazione e fiducia, che ha consentito a quest’ultimi la tutela di
interessi generali.
In considerazione di ciò si
ritiene che il principio di selezione per evidenzia pubblica, contenuto
all’art. 12, 1° paragrafo della Direttiva Servizi, non possa e non debba essere
applicato alla materia delle concessioni demaniali marittime.
Inoltre, il paragrafo 3 dell’art
12 della Direttiva Servizi consente agli Stati membri “di tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione,
di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della
salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della
protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di
altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.”
Pertanto si auspica che le
concessioni demaniali già esistenti non vengano messe all’asta pubblica. Detta procedura
di evidenza pubblica, potrà essere seguita solo per le nuove concessioni
demaniali.
Si invita così il governo a
rispettare la libera concorrenza e il principio del libero stabilimento
ampliando il numero delle concessioni demaniali attualmente esistenti in Italia
e lasciando le concessioni in vigore in capo ai loro titolari. Il rapporto di
fiducia e lealtà che ha legato e che lega tali concessionari con lo Stato
Italiano è tale da non poter ammettere uno spossessamento del bene aziendale
così dannoso per le imprese balneari.
Si chiede allo Stato Italiano di
assumersi la propria responsabilità di fronte a realtà imprenditoriali che il
medesimo Stato ha permesso di svilupparsi, in forza di una legislazione
favorevole al rinnovo delle concessioni balneari, ed adesso non può avvallare
un tale danno ingiusto.
Si pretende in tal senso coerenza
alle normative che lo Stato Italiano sta per emettere nella regolamentazione
della piccola impresa balneare.
Si propone al governo:
a)
di riconoscere ai concessionari attuali il
diritto di superficie sul terreno demaniale ove insistano i manufatti stabili,
le pertinenze fisse ed amovibili.
Il procedimento di
sdemanializzazione, realizzato attraverso il riconoscimento del diritto di
superficie, trasformabile in diritto di proprietà, porterebbe al rilancio
dell’economia turistica balneare italiana.
Il diritto di superficie, di
durata pari a 99 anni dovrebbe essere in seguito trasformabile in diritto di
proprietà sul terreno demaniale con espressa previsione del diritto di
prelazione in capo al suo titolare. La spiaggia definita come l’area destinata
alla sola posa ombrelloni dovrà essere riconosciuta come pertinenza diretta del
bene in diritto di superficie, mediante concessione demaniale in uso al
titolare del diritto de quo.
In alternativa
b) di confermare le imprese
balneari attualmente concessionarie di pezzi di spiaggia quali nuovi
concessionari.
I rapporti concessionari in atto
infatti, hanno dato prova di soddisfare le esigenze pubbliche imperative di tutela della spiaggia e di
servizio pubblico. Nel caso in cui un rapporto concessorio non sia più conforme
al pubblico interesse, l'amministrazione avrà sempre il potere di revocare o
dichiarare la decadenza del titolo legittimante all’uso del demanio marittimo.
Inoltre si pone luce altresì in
merito alla previsione di un “diritto di preferenza” come tale principio di
diritto sia espresso in materia di locazione commerciale stagionale
dall’articolo 27 comma 6, il quale dispone che“se la locazione commerciale ha carattere stagionale il locatore è
obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo
allo stesso conduttore che gliene a fatto richiesta......L’obbligo del locatore ha la durata massima
di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.”
Detto principio espresso in
materia di ordinamento civile è ampiamente spendibile anche in materia di
concessioni demaniali in quanto garantisce e tutela l’attività commerciale ivi
esercitata.
- Durata delle concessioni
riconfermate:
Si ritiene, possibile e lecito,
anche in applicazione della Direttiva Servizi, chiedere concessioni con durata
illimitata non essendovi, come in precedenza sottolineato, alcuna scarsità
delle risorse naturali, ripristinando così la procedura di rinnovo automatico
sopra auspicata, perché, come dice il “Manuale per l’attuazione della direttiva
servizi”:“Un’autorizzazione limitata nel
tempo ostacola l’esercizio delle attività di servizi, in quanto può impedire al
prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in
relazione agli investimenti, e introduce, in generale, un elemento di
incertezza per le imprese. Una volta che il prestatore di servizi abbia
dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi,
normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle
autorizzazioni. Sulla scorta di tali considerazioni, l’articolo 11 (della
Direttiva, n.d.r.) dispone che l’autorizzazione debba essere rilasciata, di
regola, per una durata illimitata.”
In alternativa alla durata
illimitata si potrebbe valutare una durata minima trentennale o maggiore o
minore ma che possa comunque garantire continuità all’attività balneare
e l’ammortamento degli investimenti effettuati.
La continuità nella attività
balneare è garantita solo da una lunga durata delle concessioni, in perfetta
corrispondenza con l’interesse pubblico degli utenti e con la tutela della
piccola impresa.
- Rinnovo delle concessioni
demaniali:
Si invita il governo a valutare
la possibilità di reintrodurre il rinnovo delle concessioni in scadenza.
Tale “diritto al rinnovo”
ritenuto anticoncorrenziale dall’Europa, rappresenta invero un principio
consolidato nel nostro ordinamento civile nella normativa relativa ai contratti
di locazione ad uso commerciale.
In particolare si da atto come ai
sensi della Legge 392/1978 articolo 28, la previsione del rinnovo della durata
del contratto di locazione commerciale posto in essere sia automatica.
EQUO INDENNIZZO:
Nel caso di mancato rinnovo delle
concessioni in essere o nel caso in cui concessionario uscente che abbia
partecipato alla procedura e sia risultato perdente, avrà diritto ad un equo
indennizzo.
Si deve riconoscere al
concessionario uscente il valore commerciale della propria azienda, affinché
siano adeguatamente valorizzati gli investimenti da lui effettuati e il lavoro
prestato nel corso della durata della concessione.
A tal fine si ritiene che in sede
di procedura di evidenza pubblica il valore commerciale dovrà essere determinato in base ad una
perizia asseverata, tenendo conto dell’ intera struttura dello stabilimento balneare,
comprensiva di tutti beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali tra cui
l’avviamento commerciale e che il bando della procedura specifichi
espressamente che il valore indicato in tale perizia sia corrisposto in modo
automatico al momento dell’assegnazione della concessione dal subentrante, che
contestualmente acquisirà l’azienda del precedente concessionario.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI
RAPPORTI OBBLIGATORI PENDENTI
Nel caso di mancata conferma
della concessione agli attuali titolari, o di successiva aggiudicazione di un
terzo della concessione all’asta, si configurerebbe nel subentro
dell’aggiudicatario vincitore dell’asta, una cessione di azienda.
L’art. 2560 c.c. esplicitamente
prende in considerazione la sola responsabilità dell’acquirente nei confronti
dell’alienante e dei terzi,
configurando una responsabilità solidale esterna.
Nei rapporti interni cosa
succederebbe? Il concessionario
estromesso costretto a pagare ha
diritto di regresso nei confronti dell’acquirente o viceversa? Si ha trasferimento
nei rapporti interni dei debiti dall’alienante all’acquirente?
Si rileva infatti come nei
rapporti contrattuali del libero commercio tra privati, la norma dell’art. 2560
c.c. è ritenuta inderogabile dalle parti nei limiti della responsabilità nei
rapporti esterni dei debiti. In tal senso le parti, alienante ed acquirente,
non possono escludere la responsabilità solidale dell’acquirente con
l’alienante nei confronti dei terzi, ma possono certamente liberamente regolare
la sorte dei debiti nei loro rapporti interni per esempio attraverso un accollo
interno.
Chiediamo al Governo di porre
attenzione a tale aspetto al fine di regolamentare trasferimento dei debiti
anche nei rapporti interni.
Subingresso
ed affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione
Il concessionario, nei limiti di
durata della propria concessione, potrà, previa semplice comunicazione
all’Autorità competente, sostituire altri soggetti nel godimento della stessa
ovvero affidare ad essi le attività oggetto della concessione, purché i
subentranti abbiano gli stessi requisiti richiesti per i concessionari. In ogni
caso la procedura di evidenza pubblica si applica solo al termine della durata
della concessione ed in sede di rinnovo.
CONCLUDENDO:
Lo Stato Italiano deve, ad avviso
di chi scrive, tenere nella dovuta considerazione il ragionevole affidamento
ingenerato dalle sue leggi ( Decreto legge 400/1993, L.88/2001, art 37 codice
della navigazione), le quali hanno negli anni garantito all’impresa balneare
italiana la conservazione della posizione giuridica di vantaggio che gli è
stata attribuita.
Con la presente relazione
s’intende in particolar modo mettere in luce come il mancato ottemperamento, da
parte del Governo Italiano, a tale legittimo affidamento possa essere causa
sicuramente di “maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.”
Non pochi, infatti, potranno
essere i Giudizi introdotti innanzi ai nostri Tribunali per impugnare le
inammissibili procedure d’asta sulle concessioni già esistenti ed in corso di
scadenza.
Avv. Chiara Consani