martedì 28 agosto 2012

Dlgs 122/2005 TUTELA DELL’ACQUIRENTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRE:


Già in altri paesi esiste da anni una disciplina avente ad oggetto gli immobili da costruire. L’italia arriva nel 2005 a dettare tale normativa di tutela attraverso uno schema legislativo insoddisfacente, essenzialmente per l’inefficacia delle sue sanzioni.

RATIO della normativa:

E’ quella di offrire protezione a soggetti deboli in una contrattazione avente rapporti con soggetti considerati forti, in quanto operatori dell’edilizia e della costruzione.
Tale normativa si inserisce in uno schema più ampio che anima il legislatore europeo verso la tutela del consumatore. In realtà questa disciplina non si inserisce con pienezza nella  normativa di riferimento di tutela dei consumatori, tanto che non è stata inserita all’interno del codice del consumo, ma ha delle profonde affinità con questa.

La norma in esame tende ad utilizzare espressioni molto generiche, relativamente alla indicazione degli elementi soggettivi oggettivi e dei presupposti contrattuali necessari al fine dell’applicazione della disciplina de quo. Tale genericità corrisponde all’esigenza di rendere sempre più capiente l’ambito applicativo della stessa.

AMBITO SOGGETTIVO:

Le parti contrattuali devono essere:

- il costruttore: deve essere un imprenditore.

- L’acquirente: deve essere persona fisica.

PRESUPPOSTO CONTRATTUALE:

La normativa si applica tutte le volte in cui i soggetti di cui sopra negozino con qualunque strumento contrattuale che realizzi dal punto di vista economico uno scambio tra un prestazione immediata di denaro (acconto-caparra) o di altro genere (trasferimento immediato del terreno in natura, permuta di bene presente) e altra prestazione futura, avente ad oggetto la costruzione e pertanto il successivo trasferimento del diritto di proprietà.
Lo squilibrio di forze si viene a creare, in quanto, il soggetto debole a fronte di un trasferimento immediato di ricchezza riceve come controprestazione solo l’assunzione di un obbligo in capo al soggetto forte di dare o di fare.
Si deve trattare di negozi che abbiano come finalità un trasferimento non immediato della proprietà:
- contratti ad effetti obbligatori, contratti ad effetti reali differiti che comunque non comportino l’immediato trasferimento della proprietà;
La normativa sul punto è estremamente generica. La dottrina invita ad utilizzare la normativa in esame ogni volta in cui dal punto di vista economico le parti  realizzino l’effetto disciplinato e che si intende tutelare.

OGGETTO DEL CONTRATTO:

E’ necessario precisare quanto segue:
Per immobile da costruire si intende: qualunque immobile per il quale sia richiesto il permesso di costruire in epoca successiva al 21 luglio 2005 (PRESUPPOSTO TEMPORALE) e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità (ex art 24 Dpr 380/2001).

In tal senso si da atto che vi siano norme che qualificano in modo differente il concetto di venuta ad esistenza del bene al fine del passaggio della proprietà.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1472 c.c. e degli art 2645 bis e art 32 L 47/1985 l’immobile si intende venuto ad esistenza quando è stato realizzato il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura.

Pertanto l’immobile al rustico deve qualificarsi come “immobile da costruire” ai sensi del dlgs 122/2005 ma altresì deve considerarsi già venuto ad esistenza.

Cosicchè se le parti intendano concludere un preliminare, avente mera efficacia obbligatoria di un immobile al rustico nonostante sia ritenuto bene venuto ad esistenza si applica la disciplina di cui al Dlgs 122/2005.

Diversamente nel caso in cui le parti intendano concludere un negozio avente efficacia immediata, quale un definitivo od una permuta avente ad oggetto un rustico la disciplina del dlgs 122/2005 non si applica in quanto essendo il rustico bene esistente il trasferimento del diritto ad esso inerente è immediato e garantisce la parte acquirente senza che si debba applicare la normativa in esame.

Si da atto che tale discrasia normativa rende opportuno chiarire in sede contrattuale quando le parti intendono il bene venuto ad esistenza al fine altresì di individuare il limite di efficacia della fideiussione la quale deve garantire tutte le somme versate fino al momento del trasferimento della proprietà.

Si da atto altresì che si considera futuro non solo l’immobile che debba essere costruito ma altresì l’immobile sia oggetto di ristrutturazioni maggiori ai sensi dell’art 3 primo comma lettera d e 10 primo comma lettera c del Dpr. 380/2001.

TUTELA SPECIFICA DEL DLGS 122/2005:

LA FIDEIUSSIONE: ART 2 e 3

Devono essere garantite tutte le somme che sono state versate dall’acquirente fino al momento del trasferimento della proprietà.
All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà di un immobile da costruire, il costruttore è obbligato a pena di nullità relativa a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti in apposito elenco speciale di cui all’art 7 del Testo Unico Bancario.
La fideiussione ai sensi dell’art 1938 c.c. deve indicare l’importo massimo garantito, corrispondente alle somme di cui sopra. La fideiussione deve prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere escutibile verificatesi le condizioni di crisi dell’impresa di cui al comma 3 del medesimo articolo (fallimento, pignoramento) a richiesta scritta dell’acquirente corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme ed il valore di ogni altra prestazione eseguita in favore del costruttore. L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento del diritto di proprietà.

Il punto debole della normativa è quello relativo alle conseguenze della mancanza della fideiussione o la carenza di alcune sue caratteristiche, si ha infatti un caso di NULLITÀ RELATIVA, cosi detta protettiva che può essere attivata unicamente da parte del soggetto protetto, acquirente di immobile da costruire.

La posizione del Notaio rispetto alla fideiussione: verifica non formale dell’esistenza della fideiussione, non va allegata, né bisogna menzionare in atto gli estremi della stessa è sufficiente verificarne la sua sussistenza. E’ buona regola quantomeno menzionare la consegna in atto e accertarne la regolarità. La norma in esame non detta le sanzioni in capo al Notaio. Le nullità relative non danno luogo alla sanzione ex art 28 della legge notarile seppur sorge in capo al Notaio la responsabilità professionale ex mandato.

Si ammette la possibilità di stipulare un contratto in tal senso sospensivamente condizionato alla consegna della fideiussione da parte del costruttore. (La fideiussione non è presupposto di validità del negozio stipulato posta la nullità relativa della sanzione, inoltre si veda l’ammissibilità della condizione di adempimento relativa ad elementi strutturali del contratto). In un contratto sospensivamente condizionato non si producono effetti pertanto manca uno sborsamento di somme che giustifica l’esistenza della fideiussione stessa.

Non si può rinunciare alla garanzia fideiussoria.

LA POLIZZA ASSICURATIVA: ART 4.

Rappresenta un altro punto cardine dell’intera disciplina, evidentemente teso a rafforzare la tutela dell’acquirente, in una fase successiva rispetto a quella in cui opera la fideiussione, cioè quando il trasferimento della proprietà è già avvenuto. (nel caso di preliminare, al definitivo o nel caso di permuta di cosa presente con cosa futura, all’atto di accertamento dell’avvenuta esistenza del bene).
Il costruttore, infatti, all’atto del trasferimento della proprietà deve consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, stipulata dal medesimo costruttore con effetto dalla data di conclusione dei lavori a copertura dei danni che possono derivare dalla rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere, ossia dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, escludendo le ipotesi di cui all’art. 1667 c.c. (mere difformità o vizi dell’opera).

Per qualsiasi consulenza in merito alla stipula di un contratto avente ad oggetto un immobile da costruire non esitate a contattare il nostro studio.



lunedì 23 luglio 2012

GUIDA IN STATO DI EBREZZA ? ANCHE IN BICI!!! ATTENZIONE!!!!


Art 186 Codice della Strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter .
.......commi seguenti mancanti.......”

 L’uso della bicicletta in condizioni di tasso alcolemico alterato, rientra nell’applicazione dell’art 186 del Codice della Strada.
La norma sopra riportata, dispone, infatti, genericamente, che è vietato guidare in stato di ebrezza.
Non si specifica il mezzo che si sta conducendo.

La Sentenza 10684/2012 della Corte di Cassazione ha condannato un padre all’arresto per un mese e mezzo (e mille euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima (se fosse stato trovato alla guida della macchina sarebbe scattata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente).
L’imputato ha cercato di sostenere l’illegittimità costituzionale dell’articolo 186 del Cds, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ritenendo che la prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale violasse il principio di uguaglianza.
La Corte ha bocciato detta eccezione ritenendola irrilevante.  Nella condanna inflitta al padre non era scattata l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico.

I giudici ritengono che la misura della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui “la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida”.

lunedì 9 luglio 2012

LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA – CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO-CON OPZIONE DI ACQUISTO


LE FATTISPECIE NEGOZIALI:

Si tratta di quei contratti stipulati tra un proprietario immobiliare ed un privato, mediante il quale il privato loca il bene ed acquista il diritto (o l’opzione) di comprare l’immobile dopo un certo numero di anni (di solito tra i 2 e i 5), nel corso dei quali ha occupato l’immobile pagando un canone di affitto. Una parte di quanto versato come affitto, andrà a coprire il prezzo di acquisto.
In questo modo, il canone di locazione non è più a fondo perduto e si può diventare proprietari della casa scelta, in modo graduale.
L’effetto acquisitivo può essere automatico o meno, a seconda della fattispecie negoziale concretamente posta in essere tra le parti.

Oggi, nella fase di crisi del settore immobiliare in cui siamo, queste fattispecie negoziali sono molto utilizzate tra i privati e tra privato e costruttore.

Le strutture negoziali configurabili sono le più varie:

-       Contratto di locazione in base al quale, in esito ad un certo tempo dall'inizio della locazione, il conduttore abbia la possibilità di pagare una certa somma di denaro per acquistare il bene (Cass.Civ. Sez. III, 3587/92 ) il "contratto di locazione con patto di futura vendita" .
Tale fattispecie è congegnata con l’utilizzo di due contratti giuridicamente distinti ma collegati.
Il contratto di locazione al quale viene collegato un contratto preliminare unilaterale, dove il venditore è obbligato a vendere mentre il compratore è libero, oppure un contratto preliminare bilaterale dove il venditore è obbligato a vendere e il compratore è obbligato a comprare. Il prezzo della vendita viene fissato e determinato ed i canoni corrisposti vengono ad esso imputati.
In tale fattispecie l’effetto traslativo è da ricondurre ad una nuova manifestazione di volontà da esprimersi in sede di contratto definitivo e non alla stipula del contratto di locazione.

-       Contratto di locazione con l'intesa che, decorso il termine stabilito, qualora l'integralità dei canoni di locazione sia stata regolarmente pagata, la proprietà del bene sarà trasferita al locatore, il “contratto di vendita con patto di riservato dominio”;
In tale fattispecie l’effetto traslativo è automatico al regolare pagamento dell’ultima rata del prezzo.

-       Contratto di locazione in cui sia contenuto un vero e proprio patto di opzione, in forza del quale venga attribuito al conduttore il diritto di procedere all'acquisto del bene ad un prezzo prestabilito, con la prescrizione che le rate del canone già pagate possano essere imputate (in tutto o in parte) a conto del prezzo, il “contratto di locazione con opzione di acquisto”;
In tale fattispecie l’effetto traslativo si realizza al momento della accettazione della proposta contenuta nell’opzione di acquisto.



AMBITO APPLICATIVO;
Tali fattispecie negoziali danno la possibilità di valutare l’acquisto di una unità immobiliare dilazionando nel tempo e rateizzando il pagamento dello stesso.
In particolare può essere utile a coloro che:

- pur disponendo di un reddito adeguato a sostenere le rate di un mutuo, non dispongono di una liquidità iniziale pari al 30% del prezzo dell’unità immobiliare;

- prima di acquistare una nuova casa, devono venderne un’altra: con questa impostazione contrattuale possono entrare subito nella nuova casa, senza stipularne l’atto definitivo di compravendita (rogito), e con serenità possono provvedere alla vendita dell’usato, senza fretta al miglior prezzo. Una volta rogitato il proprio immobile, si potrà completare l’acquisto del nuovo accendendo un mutuo inferiore o facendone proprio a meno.

- hanno un reddito abbastanza elevato, per cui alla scadenza del lungo periodo di locazione, potrebbero non necessitare di accendere un mutuo o comunque utilizzare un mutuo più contenuto e calibrato rispetto alle effettive necessità del momento;

- preferiscono non intestarsi immediatamente la proprietà dell’immobile o preferiscono decidere, all’atto della stipula notarile, a chi intestarla.

Il contratto di locazione verrà stipulato con una durata massima di 6 anni e con un canone concordato (quindi inferiore ai canoni di libero mercato). Al rogito notarile di compravendita verrà riconosciuto il 100% dei canoni di locazione versati.

LA NATURA GIURIDICA:
Si tratta di forme contrattuali atipiche, non contemplate dal nostro Codice Civile ma non per questo illegittime.
L’art 1526 c.c., estende a questi rapporti la disposizione concernente la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà (cosiddetta vendita a rate)  per il caso in cui i contraenti si siano accordati nel senso che, qualora il compratore sia inadempiente, le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità.
Pertanto tali fattispecie contrattuali presentano gli elementi integrativi della locazione, ma nella sostanza sono idonee a produrre gli effetti propri di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, di cui riproducono sostanzialmente la causa.

I VANTAGGI PER IL VENDITORE:

-       è il caso del costruttore edile che trova in empasse nella vendita dei beni realizzati.
Attraverso tale fattispecie negoziale è possibile trovare una più ampia cerchia di soggetti interessati all’acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.

-       è frequente altresì che la vendita di un immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d’anni: è il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L. 185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.

Si rileva come ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: “ Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:…la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”. Pertanto nel caso di configurazione del contratto di locazione con opzione di acquistosenza vincolo della parte acquirente all’acquisto, non si perderebbero le agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero di anni.
Impostata in questi termini, la questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione  ma è necessario rilevare altresì come alla luce dei precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’’ottica dell’abuso del diritto.


I VANTAGGI per l’acquirente
a) Entrare in possesso della casa grazie a un contratto di locazione che crea meno timori per il futuro, rispetto a un mutuo;
b) coprire parzialmente il prezzo di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto;
c)fermare il prezzo fino allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione o del contratto preliminare;

 I RISCHI PER L’ACQUIRENTE NEL PRELIMINARE CON OPZIONE DI ACQUISTO:
Si rileva come i maggiori rischi per l’acquirente si hanno nel caso di contratto di locazione con opzione di acquisto.
Infatti nella fattispecie negoziale della locazione con patto di futura vendita il contratto preliminare collegato è trascrivibile così come è trascrivibile il contratto di vendita con patto di riservato dominio, garantendo questa forma di pubblicità dai rischi meglio in appresso precisati.

a)    Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto.
Se l’inquilino resta nell’impossibilità di acquistare l’immobile, perde i canoni versati. 
Circostanza, questa, da non sottovalutare se si considera il canone dedotto in contratto solitamenteè maggiorato in alcuni casi anche del 50% ,rispetto a quello corrente di mercato. 

b)   Nel caso di fallimento dell'impresa venditrice, nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio dell’opzione.
Se parte alienante è una impresa venditrice e fallisce le somme che il cliente ha corrisposto (per canoni) non sono assistite da alcuna garanzia di restituzione, con la conseguenza che, molto probabilmente, chi le ha sborsate non ne otterrà il minimo rimborso. Cosicché, se l'impresa fallisce, il diritto di opzione non è esercitabile se non pagando tutto il prezzo originariamente previsto, e quindi pagando nuovamente le rate corrisposte all'impresa poi fallita.

a)    cessione dell'immobile da parte dell’impresa venditrice ad un altro soggetto, nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio del diritto di opzione.
Il terzo acquirente potrebbe non riconoscere al conduttore il diritto di opzione.
Infatti non essendo trascrivibile il contratto di locazione con opzione di vendita il diritto ad acquistare il bene a seguito dell’esercizio dell’opzione non è opponibile ai terzi acquirenti non avendo questi avuto contezza di tale contratto.
Si precisa che tale rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis c.c.

b)   iscrizione di un'ipoteca giudiziale ad opera di un creditore dell'impresa oppure alla trascrizione di un pignoramento o di un sequestro, oppure ancora all'instaurazione di una controversia giudiziaria che coinvolga l'impresa venditrice e che abbia a oggetto la casa data in locazione.
Si precisa nuovamente che questo rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis c.c.


IL TRATTAMENTO FISCALE:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 633/1972, costituiscono cessioni assimilate ai fini iva:
- le vendite con riserva di proprietà;
- le locazioni con patto di futura vendita, ovvero con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti (locazione con preliminare bilaterale di vendita);
In altri termini la locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal punto di vista fiscale, la vendita dell’immobile si consideri conclusa alla data di stipula del contratto di locazione.
Qualora diversamente la clausola di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli solo una delle parti (opzione di acquisto o patto di futura vendita mediante preliminare unulaterale) risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell’atto di vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà).

CONCLUSIONI:
Occorre considerare che le parti negoziali sono spesso inesperte di contrattualistica immobiliare e che quindi può essere pericoloso avventurarsi in una vicenda di questo genere senza una adeguata assistenza professionale legale.
Il nostro studio legale offre consulenza legale a privati, agenzie immobiliari che intendono concludere tali fattispecie negoziali.
Non esitate a rivolgervi al nostro studio  chiara.consani@virgilio.it


giovedì 5 luglio 2012

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE I PRESUPPOSTI ED IL SUO ITER SCELTA DI SOLIDARIETA’, DI AMORE E DI CORAGGIO


L'adozione internazionale è prima di tutto una scelta di solidarietà, di amore e di coraggio.
Le procedure per riuscire a dare a un minore straniero il diritto ad una famiglia sono lunghe e faticose.
Non bisogna dimenticare che ogni minore ha diritto ad una famiglia che lo ami e lo protegga.
Questa certezza anima tutte quelle coppie che in Italia e nel mondo decidono con fermezza di lottare per questo primario obiettivo umano e sociale.

LA DISCIPLINA:

-       La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.
-       L. 4 maggio 1983 n. 184 TITOLO III, Art 29 e seguenti, regola la procedura di adozione internazionale.

I REQUISITI:

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).

A) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

B) L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

L’ITER:

1)     Il primo step consiste nella cosidetta dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale resa dai coniugi aventi i requisiti di legge per l’adozione, presso il Tribunale per i minorenni del luogo dove hanno la residenza chiedendo che lo stesso le dichiari idonei;

2)     Depositata questa istanza, inizia la vera e propria fase di indagine sulla famiglia. Il Tribunale entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette ai servizi degli enti locali la documentazione per valutare la idoneità della coppia all’adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.  Al termine dell'indagine è fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.

3)     La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità.

4)     Effettuata la firma dell’incarico, inizia il periodo d’attesa in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni. Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel paese scelto, può dipendere dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti. Durante questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione che ciascun paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel paese straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno o più minori.  Ad abbinamento avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il figlio. Devono presentarsi alle autorità del paese straniero e a seconda del paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni paesi è obbligo per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è sufficiente una settimana di permanenza all’estero.   Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato. Terminato l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti, provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della cittadinanza italiana. L’autorità preposta dello Stato estero presso cui si presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione dell’Ente suddetto, procede all’abbinamento coppia-bambino.

5)      Se gli incontri si concludono in modo positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

6)     L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato”.

7)     Il consolato italiano nel Paese del bambino, a questo punto, ricevuta l’autorizzazione   
all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il “visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero del Paese di origine del minore, che con questo visto può entrare in Italia.

9)   La Questura competente per territorio rilascia il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.

10)  Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani, verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali. In caso di affidamento preadottivo, il Tribunale si pronuncia decorso con esito positivo un anno. Il Tribunale ordina quindi la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile; ed il bambino acquisisce, finalmente,  la cittadinanza italiana.


CONCLUDENDO:

Non è facile stabilire concretamente la durata della procedura per l’adozione internazionale per la complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.
Anche i costi non sono bassi. Si pensi al supporto legale, psicologico alla documentazione da tradurre, ai viaggi all’estero.
In tal senso si rileva come sia possibile usufruire del rimborso delle spese sostenute per adozioni.
In data 5/1/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati autorizzati nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Il nostro studio legale è a completa disposizione per tutte quelle famiglie che intendono percorre la strada dell’adozione internazionale al fine di offrire un futuro idoneo a dei bimbi che vivono in condizioni di abbandono e solitudine.

Non esitare a contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it 


mercoledì 30 maggio 2012

IMU E DIRITTO DI ABITAZIONE TEMPORANEO:


L’IMU si applica alla prima casa e alla seconda anche se concessa dai genitori in comodato d’uso al figlio che non ha il possesso di altre case.

Questa è la grande novità dell’IMU. 
Con l’ICI i genitori non pagavano la tassa su entrambe le case.
L’ICI precedente era una tassa imposta solo sulle seconde case e la casa concessa in comodato d’uso al figlio, non titolare di altri immobili abitativi, era considerata anch’essa come prima casa.
L’Imu, invece, si applica a tutte e due le abitazioni: su quella dove vivono i genitori si applica l’aliquota agevolata (il 4 per mille) destinata alla prima casa, su quella dove il figlio o la figlia l’aliquota più severa (7,6 per mille) destinata alle seconde case.

Perché l’abitazione dei figli sia considerata prima casa non bastano dimora e residenza, serve anche il possesso. Per esempio, per effetto di una donazione di un diritto reale minore su di essa, come l’usufrutto o abitazione.

Considerando l’elevato ammontare della tassa per ovviare alla stessa conviene (i costi notarili di registro e ipotecarie sono nettamente minori) costituire un diritto di abitazione sulla seconda casa dei genitori in favore dei figli anche solo temporaneo per ¾ anni fino a quando questa ingiusta tassa venga ridotta.

Ovviamente è necessario tenere in considerazione che la costituzione del diritto di abitazione diminuisce il valore ipotecario della nuda proprietà non avendo più il genitore grande spazio per prendere un mutuo ipotecario da garantire sulla casa per la durata del diritto di abitazione, salvo che l’ipoteca non venga concessa sull’intera piena proprietà e congiuntamente da genitore e figlio.

Infine non si può non notare l’ineguaglianza di questa tassa.
Il parametro di calcolo dell’IMU è la rendita catastale.
Purtroppo in Italia non tutti hanno le rendite catastali aggiornate e succede che immobili di gran valore abbiano una rendita catastale aggiornata agli anni 90 ben più ridotta di un appartamento la cui rendita è aggiornata al 2006. 
Sarei curiosa di vedere le rendite delle ville dei ministri.


Per qualsiasi chiarimento chiedete una consulenza legale chiara.consani@virgilio.it

giovedì 5 aprile 2012

IL PUNTO LEGALE SULLA BOLKESTEIN:



Vari sono gli elementi sui quali s’invita il Governo a riflettere, al fine di trovare una via di uscita dall’applicazione, della Direttiva Bolkestein, agli attuali concessionari di spiaggia.

Si evidenzia come la legge n. 135/2000 riconosca importanza preminente alle imprese balneari italiane, esaltando il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del paese.
L’Italia si è, in tal senso, impegnata a sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi.

Il Parlamento europeo, il 27 settembre 2011 con la risoluzione n 56,“ ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee ed  invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva; invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela.”


Le varie associazioni di categoria hanno più volte fatto notare al Governo la grave situazione in cui si trovano le piccole imprese balneari, gestite prevalentemente a conduzione  familiare.

Fin dall’assunzione in Europa della Direttiva Servizi nel 2006 il comparto balneare Italiano ha subito e subisce, gravi danni. I danni economici e non solo, sono stati causati dalla situazione d’incertezza in cui sono state fatte vivere le imprese balneari e dalla totale assenza di un quadro normativo coerente e lineare che permetta a dette società di svilupparsi, avendo contezza della sorte delle loro aziende.
Tutto ciò, unito alla crisi economica globale, non ha certamente permesso alle imprese in esame, dal 2006 ad oggi, di effettuare alcun investimento e di assumere nuovo personale qualificato. Il comparto balneare e conseguentemente tutto l’indotto, è pertanto paralizzato.

L’Italia è l’Europa nel contempo si sono impegnate a «Pensare anzitutto in piccolo».
Con lo «Small Business Act», infatti, Italia e Europa si sono assunte, in considerazione della centralità per l'economia europea del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della fortissima incidenza, all'interno di tale sistema, delle micro imprese, l’impegno inderogabile di dare nuovo impulso alle piccole e medie imprese europee.
Il Governo Italiano si è, infatti, impegnato a dar vita ad un contesto normativo ed economico nazionale in cui gli imprenditori e le imprese familiari possano sviluppare la propria attività. 
La produzione legislativa ed amministrativa deve essere valutata sulla base delle esigenze e delle capacità dei piccoli e medi imprenditori. 
Al riguardo occorre che i testi normativi aventi riflessi sulle PMI siano redatti con disposizioni chiare e facilmente comprensibili mettendosi nell'ottica interpretativa di tali imprenditori.

In quest’ottica normativa sopra delineata si denuncia come il Governo Italiano sia stato mancante nei confronti della piccola impresa balneare e non abbia ottemperato ai suoi doveri di tutele e garanzia per l’attività imprenditoriale italiana in un così importante settore, danneggiando così tutto il comparto turistico balneare, di non poco conto, in un paese come il nostro, penisola immersa nel mare.

Tutti gli imprenditori balneari si augurano che il Governo tenga conto delle loro necessità, senza contravvenire ai principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento da sempre garantiti nel nostro paese, e senza nascondere, al contempo, la necessità per il nostro paese di un cambiamento liberale.

L’ordinamento italiano preesistente all’ondata della Direttiva Bolkestein prevedeva in favore dei concessionari balneari prima il “diritto di preferenza” e poi il “diritto d’insistenza” finalizzati a sviluppare un principio di stabilità del rapporto concessorio (Cod. della Nav., legge 493\1993, legge 88/2001, legge 135/2001 sul turismo, legge 296/2006).
Tale costante ed uniforme attività legislativa ha consentito la promozione di un modello turistico virtuoso che tutta l’Europa non a caso ci invidia, garantendo alle imprese famigliari una adeguata prospettiva economica.

Le imprese balneari infatti erano garantite dalla legittima aspettativa di avere davanti un orizzonte temporale lungo, per poter effettuare gli investimenti per l’ammodernamento e il rinnovamento delle strutture e delle attrezzature.

Il Governo Italiano è chiamato pertanto a salvaguardare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che ha alimentato con i provvedimenti normativi sopra elencati e che sono principi parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo (si veda, ad esempio la sentenza della Corte Ue, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C- 487/01 e C-7/02 e  le sentenze della Corte Costituzionale  264/05 e 302/2010). 


In merito all’opportunità della deroga alla Direttiva Servizi si sottolinea quanto segue.

1) In primo luogo l’articolo uno della Direttiva Servizi (cd. Direttiva Bolkestein) dispone che “La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi. “

Le nostre imprese balneari sono state chiamate negli anni a soddisfare interessi pubblici generali. Gli stabilimenti balneari hanno infatti, svolto un ruolo decisivo per la tutela dell’ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia, di sorveglianza e di manutenzione degli arenili. Oltre ai servizi di manutenzione ambientale dell’ecosistema marino nei tratti di costa di competenza, dette imprese private sono state chiamate a svolgere altresì servizi di tutela pubblica dei bagnanti garantendo il diritto di ciascun cittadino, italiano e non, di usufruire dei servizi di spiaggia in modo accessibile, non discriminatorio, garantendosi la sicurezza delle nostre spiagge costantemente sorvegliate da dipendenti delle imprese concessionarie.

E’ opportuno pertanto che lo Stato Italiano riconosca ai servizi offerti dalle imprese balneari italiane le caratteristiche di «servizi d’interesse economico generale», ai sensi dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in quanto assicurano un «accesso efficiente ed equo di tutte le persone a servizi di alta qualità in grado di rispondere alle loro esigenze». Si tratta di servizi i cui caratteri sono «il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori».
Il servizio universale assicura «che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile»; continuità significa che «il prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza interruzione»; la qualità del servizio implica «la definizione, il monitoraggio e l’applicazione di requisiti di qualità da parte delle autorità pubbliche»; l’accessibilità delle tariffe «impone che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti»; la tutela degli utenti e dei consumatori si esprime nei caratteri sopra menzionati (il virgolettato riporta passi del Libro verde sui servizi di interesse generale).


2) In secondo luogo non esistono le condizioni di “scarsità delle risorse naturali” previste dall’articolo 12, comma 1 della direttiva servizi in esame.
Attualmente infatti solo il 20% circa, delle coste Italiane disponibili alla balneazione è occupato dai concessionari.

Si invita il Governo a consentire l’apertura di nuovi stabilimenti balneari mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei piani regolatori delle amministrazioni garantendo così il diritto di concorrenza e di libero stabilimento.


In merito alle concessioni attualmente esistenti e da rilasciare, di là della Deroga si, Deroga no, resta comunque ferma la necessità di dettare un quadro normativo di riordino e coerente della materia legislativa, avente ad oggetto le concessioni demaniali, normativa saccheggiata dalla Direttiva Servizi (c.d Bolkestein) e dai vari provvedimenti statali di attuazione.  Il sistema normativo che per anni ha regolamentato la gestione delle spiagge Italiane, è stato infatti smantellato.

Ed ecco che entrano in gioco i criteri della legge delega contenuti nell’articolo 11 della Legge comunitaria 2010.
Il governo ha avuto, infatti, mandato di redigere un decreto legislativo sulle concessioni demaniali marittime che tenga conto dei principi e criteri direttivi dettati dalla Legge comunitaria medesima.

Il complesso normativo nuovo si auspica sia coerente con quello passato anche se innovativo.
Si auspica altresì che vengano esaltate la peculiarità delle attività imprenditoriali esistenti, che usano il demanio marittimo non per interessi individuali, ma per soddisfare interessi pubblici  e che sono volte a soddisfare l’esigenza di tutela del bene pubblico in genere e degli utenti in particolare, che hanno diritto a usufruire dei servizi di spiaggia in modo accessibile e non discriminatorio.

Il governo Italiano ai sensi dell’art 11 comma due della legge comunitaria 2012, dovrà tenere conto nel decreto legge di riordino della materia del demanio marittimo dei seguenti criteri:

“a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonché proporzionato all’entità degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princıpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita` per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonchè criteri e modalità  per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
4. Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. “



A tal fine si rileva:


DIRITTO DI PREFERENZA:

- Non è sostituendo al vecchio concessionario un nuovo concessionario con procedura di evidenza pubblica che si garantisce la concorrenza.

Si invita lo Stato Italiano a tenere conto che il sistema normativo pregresso, ha fatto si che gli attuali concessionari abbiano svolto nel tempo, attività spettanti in linea di principio alle autorità pubbliche e che sono state demandate loro in via sussidiaria ai sensi dell’art. 118, 4° comma della Costituzione italiana.

Nel concedere le spiagge e gli arenili per un uso turistico/balneare ai concessionari sono stati attribuiti le seguenti attività di interesse generale:
- la salvaguardia della pubblica incolumità, a cui essi provvedono assicurando il servizio di salvataggio e la costante segnalazione delle condizioni meteo-marine;
- la tutela e il monitoraggio dell’ambiente costiero;
- la cura dell’igiene e della sanità pubblica, alle cure salsoiodiche e di elioterapia.
 Si è realizzata nel tempo quindi tra la pubblica amministrazione e i concessionari un rapporto improntato alla massima collaborazione e fiducia, che ha consentito a quest’ultimi la tutela di interessi generali.
In considerazione di ciò si ritiene che il principio di selezione per evidenzia pubblica, contenuto all’art. 12, 1° paragrafo della Direttiva Servizi, non possa e non debba essere applicato alla materia delle concessioni demaniali marittime.

Inoltre, il paragrafo 3 dell’art 12 della Direttiva Servizi consente agli Stati membri “di tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.” 

Pertanto si auspica che le concessioni demaniali già esistenti non vengano messe all’asta pubblica. Detta procedura di evidenza pubblica, potrà essere seguita solo per le nuove concessioni demaniali.
Si invita così il governo a rispettare la libera concorrenza e il principio del libero stabilimento ampliando il numero delle concessioni demaniali attualmente esistenti in Italia e lasciando le concessioni in vigore in capo ai loro titolari. Il rapporto di fiducia e lealtà che ha legato e che lega tali concessionari con lo Stato Italiano è tale da non poter ammettere uno spossessamento del bene aziendale così dannoso per le imprese balneari.

Si chiede allo Stato Italiano di assumersi la propria responsabilità di fronte a realtà imprenditoriali che il medesimo Stato ha permesso di svilupparsi, in forza di una legislazione favorevole al rinnovo delle concessioni balneari, ed adesso non può avvallare un tale danno ingiusto.
Si pretende in tal senso coerenza alle normative che lo Stato Italiano sta per emettere nella regolamentazione della piccola impresa balneare.

Si propone al governo:

a)            di riconoscere ai concessionari attuali il diritto di superficie sul terreno demaniale ove insistano i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili.

Il procedimento di sdemanializzazione, realizzato attraverso il riconoscimento del diritto di superficie, trasformabile in diritto di proprietà, porterebbe al rilancio dell’economia turistica balneare italiana.
Il diritto di superficie, di durata pari a 99 anni dovrebbe essere in seguito trasformabile in diritto di proprietà sul terreno demaniale con espressa previsione del diritto di prelazione in capo al suo titolare. La spiaggia definita come l’area destinata alla sola posa ombrelloni dovrà essere riconosciuta come pertinenza diretta del bene in diritto di superficie, mediante concessione demaniale in uso al titolare del diritto de quo.

In alternativa

b) di confermare le imprese balneari attualmente concessionarie di pezzi di spiaggia quali nuovi concessionari.
I rapporti concessionari in atto infatti, hanno dato prova di soddisfare le  esigenze pubbliche imperative di tutela della spiaggia e di servizio pubblico. Nel caso in cui un rapporto concessorio non sia più conforme al pubblico interesse, l'amministrazione avrà sempre il potere di revocare o dichiarare la decadenza del titolo legittimante all’uso del demanio marittimo.
Inoltre si pone luce altresì in merito alla previsione di un “diritto di preferenza” come tale principio di diritto sia espresso in materia di locazione commerciale stagionale dall’articolo 27 comma 6, il quale dispone che“se la locazione commerciale ha carattere stagionale il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo allo stesso conduttore che gliene a fatto richiesta......L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.”
Detto principio espresso in materia di ordinamento civile è ampiamente spendibile anche in materia di concessioni demaniali in quanto garantisce e tutela l’attività commerciale ivi esercitata.

- Durata delle concessioni riconfermate:

Si ritiene, possibile e lecito, anche in applicazione della Direttiva Servizi, chiedere concessioni con durata illimitata non essendovi, come in precedenza sottolineato, alcuna scarsità delle risorse naturali, ripristinando così la procedura di rinnovo automatico sopra auspicata, perché, come dice il “Manuale per l’attuazione della direttiva servizi”:“Un’autorizzazione limitata nel tempo ostacola l’esercizio delle attività di servizi, in quanto può impedire al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in relazione agli investimenti, e introduce, in generale, un elemento di incertezza per le imprese. Una volta che il prestatore di servizi abbia dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle autorizzazioni. Sulla scorta di tali considerazioni, l’articolo 11 (della Direttiva, n.d.r.) dispone che l’autorizzazione debba essere rilasciata, di regola, per una durata illimitata.”

In alternativa alla durata illimitata si potrebbe valutare una durata minima trentennale o maggiore o minore ma che possa comunque garantire continuità all’attività balneare e l’ammortamento degli investimenti effettuati.
La continuità nella attività balneare è garantita solo da una lunga durata delle concessioni, in perfetta corrispondenza con l’interesse pubblico degli utenti e con la tutela della piccola impresa.

- Rinnovo delle concessioni demaniali:

Si invita il governo a valutare la possibilità di reintrodurre il rinnovo delle concessioni in scadenza.
Tale “diritto al rinnovo” ritenuto anticoncorrenziale dall’Europa, rappresenta invero un principio consolidato nel nostro ordinamento civile nella normativa relativa ai contratti di locazione ad uso commerciale.
In particolare si da atto come ai sensi della Legge 392/1978 articolo 28, la previsione del rinnovo della durata del contratto di locazione commerciale posto in essere sia automatica.

 EQUO INDENNIZZO:

Nel caso di mancato rinnovo delle concessioni in essere o nel caso in cui concessionario uscente che abbia partecipato alla procedura e sia risultato perdente, avrà diritto ad un equo indennizzo.
Si deve riconoscere al concessionario uscente il valore commerciale della propria azienda, affinché siano adeguatamente valorizzati gli investimenti da lui effettuati e il lavoro prestato nel corso della durata della concessione.
A tal fine si ritiene che in sede di procedura di evidenza pubblica il valore commerciale  dovrà essere determinato in base ad una perizia asseverata, tenendo conto dell’ intera struttura dello stabilimento balneare, comprensiva di tutti beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali tra cui l’avviamento commerciale e che il bando della procedura specifichi espressamente che il valore indicato in tale perizia sia corrisposto in modo automatico al momento dell’assegnazione della concessione dal subentrante, che contestualmente acquisirà l’azienda del precedente concessionario.

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI RAPPORTI OBBLIGATORI PENDENTI

Nel caso di mancata conferma della concessione agli attuali titolari, o di successiva aggiudicazione di un terzo della concessione all’asta, si configurerebbe nel subentro dell’aggiudicatario vincitore dell’asta, una cessione di azienda.
L’art. 2560 c.c. esplicitamente prende in considerazione la sola responsabilità dell’acquirente nei confronti dell’alienante e dei terzi,  configurando una responsabilità solidale esterna.
Nei rapporti interni cosa succederebbe?  Il concessionario estromesso costretto a pagare  ha diritto di regresso nei confronti dell’acquirente o viceversa? Si ha trasferimento nei rapporti interni dei debiti dall’alienante all’acquirente?

Si rileva infatti come nei rapporti contrattuali del libero commercio tra privati, la norma dell’art. 2560 c.c. è ritenuta inderogabile dalle parti nei limiti della responsabilità nei rapporti esterni dei debiti. In tal senso le parti, alienante ed acquirente, non possono escludere la responsabilità solidale dell’acquirente con l’alienante nei confronti dei terzi, ma possono certamente liberamente regolare la sorte dei debiti nei loro rapporti interni per esempio attraverso un accollo interno.

Chiediamo al Governo di porre attenzione a tale aspetto al fine di regolamentare trasferimento dei debiti anche nei rapporti interni.

Subingresso ed affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, nei limiti di durata della propria concessione, potrà, previa semplice comunicazione all’Autorità competente, sostituire altri soggetti nel godimento della stessa ovvero affidare ad essi le attività oggetto della concessione, purché i subentranti abbiano gli stessi requisiti richiesti per i concessionari. In ogni caso la procedura di evidenza pubblica si applica solo al termine della durata della concessione ed in sede di rinnovo.


CONCLUDENDO:


Lo Stato Italiano deve, ad avviso di chi scrive, tenere nella dovuta considerazione il ragionevole affidamento ingenerato dalle sue leggi ( Decreto legge 400/1993, L.88/2001, art 37 codice della navigazione), le quali hanno negli anni garantito all’impresa balneare italiana la conservazione della posizione giuridica di vantaggio che gli è stata attribuita.

Con la presente relazione s’intende in particolar modo mettere in luce come il mancato ottemperamento, da parte del Governo Italiano, a tale legittimo affidamento possa essere causa sicuramente di “maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Non pochi, infatti, potranno essere i Giudizi introdotti innanzi ai nostri Tribunali per impugnare le inammissibili procedure d’asta sulle concessioni già esistenti ed in corso di scadenza.



Avv. Chiara Consani

martedì 20 marzo 2012

NUOVE NORME PER IL CAMBIO NOME E COGNOME


A fine febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Presidenziale approvato nel consiglio dei Ministri del 12/02/2012 che delega ai Prefetti la decisione in merito alle richieste di cambio nome e cognome estendendone altresì la casistica.

I cambiamenti riguardano in particolare il cambio di cognome. Tra le tipologie previste quelle più ricorrenti sono:

1. Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Il numero di questo tipo di domande è in costante aumento (oltre 400 all’anno).

2. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli.

3. Infine, per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il cognome con il quale erano identificato all’estero.


Tali novità entreranno in vigore solo una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta ufficiale.

Si riporta il testo come modificato dal Governo Monti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, IN MATERIA DI STATO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL TITOLO X, DEI CAMBIAMENTI E DELLE MODIFICAZIONI DEL NOME E DEL COGNOME.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma,

della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Ravvisata l’esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sentito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 2

(Cambiamenti del nome o del cognome)

1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.

ART. 3

(Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome)

1. All’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.”

ART. 4

(Opposizione)

1. L’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: "ART. 91 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.”.

ART. 5

(Decreto di concessione del prefetto)

1. L’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: "ART. 92 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”.

ART. 6

(Norme abrogate)

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 7

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.


Se vuoi avere una consulenza in merito al cambio nome o cognome non esitare a contattare il nostro studio legale: chiara.consani@virgilio.it