A fine febbraio è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto
Presidenziale approvato nel consiglio dei Ministri del 12/02/2012 che delega ai
Prefetti la decisione in merito alle richieste di cambio nome e cognome estendendone
altresì la casistica.
I cambiamenti riguardano in
particolare il cambio di cognome. Tra le tipologie previste quelle più
ricorrenti sono:
1. Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello
paterno. Il numero di questo tipo di domande è in costante aumento (oltre 400
all’anno).
2. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del
nuovo marito ai propri figli.
3. Infine, per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà
possibile mantenere il cognome con il quale erano identificato all’estero.
Tali novità entreranno in vigore
solo una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta
ufficiale.
Si riporta il testo come
modificato dal Governo Monti:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, IN MATERIA DI STATO CIVILE RELATIVAMENTE
ALLA DISCIPLINA DEL TITOLO X, DEI CAMBIAMENTI E DELLE MODIFICAZIONI DEL NOME E
DEL COGNOME.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto
comma,
della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Ravvisata l’esigenza di apportare
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;
Sentito il parere della
Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …;
Consultato il Garante per la
protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del …;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
dell’interno e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento
introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 2
(Cambiamenti del nome o del
cognome)
1. All’articolo 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è
sostituito dal seguente: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,
chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole
cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela
l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda
al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di
nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve
esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.
ART. 3
(Eventuale notifica del contenuto
della domanda di modificazione del nome o del cognome)
1. All’articolo 90 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: “ 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della
domanda.”
ART. 4
(Opposizione)
1. L’articolo 91 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
"ART. 91 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero
dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai
sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al
prefetto.”.
ART. 5
(Decreto di concessione del
prefetto)
1. L’articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
"ART. 92 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante
l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le
avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità
delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede
sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente,
agli opponenti. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata
opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”.
ART. 6
(Norme abrogate)
1. Dall’entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
ART. 7
(Clausola di invarianza della
spesa)
1. Dall’attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
ART. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra
in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo
e di farlo osservare.
Se vuoi avere una consulenza in merito al cambio nome o cognome non esitare a contattare il nostro studio legale: chiara.consani@virgilio.it
Nessun commento:
Posta un commento