La Cassazione n
3756/2012 ha nuovamente riconosciuto l’illegittimità dell’Iva.
La Corte di Cassazione, sopra
citata, ribadisce nuovamente che la tassa sui rifiuti sia essa “non è
assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto costituisce un entrata tributaria e
non un corrispettivo per il servizio reso”.
Già con la Sentenza n 238/09, la
Cassazione aveva dichiarato che la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale),
introdotta dal decreto Ronchi, essendo una tassa e non una tariffa, non doveva
essere soggetta all’Iva in quanto sarebbe stato come pagare una tassa sulla
tassa.
Ma la disposizione interpretativa
nell’articolo 14, comma 33 del decreto legge 78/2010, da parte del Governo di
allora, rimise tutto in gioco facendo sì che la Sentenza della Cassazione del
2009 restasse una voce inascoltata. Come se la Corte non valesse nulla. Il
Governo, dal canto suo, con la circolare la n. 3 del 2010 esplicitò la
continuità tra Tia1 e Tia2 come una normale entrata di servizio e quindi
soggetta a Iva.
Vari consumatori si sono rivolti
ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie chiedendo sia di non
applicare l’Iva per il futuro, sia il rimborso di quella versata.
Le associazioni in rappresentanza
dei consumatori hanno richiesto all’attuale governo Monti in carica, un intervento
politico che, nel chiarire una volta per tutte, la normativa, eviti la valanga
di ricorsi che i cittadini sarebbero costretti a depositare presso il Giudice
di Pace per ottenere il giusto rimborso, sostenendo spese e intasandone
l’Ufficio, fino a bloccarne il funzionamento.
Il rimborso,
come sancito dalla Corte
Cassazione, dovrà essere erogato,
entro 60 giorni dal
ricevimento della istanza, in
un’unica soluzione dal gestore
del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e
addebitato l’Iva oppure dal Comune,
nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata
da quest’ultimo.
Ci auguriamo che il Governo alla
stregua della sentenza della Corte di Cassazione citata, chiuda per sempre la questione
relativa all’applicazione dell’Iva sulla Tia. Anche perché
le Tariffe (tributi in realtà) saranno destinate alla
sostituzione con la R.E.S. (Tributo
comunale rifiuti e
servizi) che verrà introdotta
a partire dal 1.1.2013
(art. 14 – DL
201/2011) il decreto recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti
pubblici.
Per chiedere il rimborso Iva è
necessario avere tutte le fatture pagate relative alla Tariffa di Igiene
Ambientale.
Qualora il rimborso venisse negato, si potrà agire in giudizio.
Qualora il rimborso venisse negato, si potrà agire in giudizio.
Si deve, poi, chiedere alla società che gestisce il servizio dei rifiuti, la sospensione dell’applicazione Iva. Nel caso in cui nella fattura emessa fosse ancora calcolata l'IVA, al momento del pagamento della Tia, consiglio, di inviare una lettera alla società competente nella quale dare atto che si è provveduto a pagare regolarmente la tassa stessa con lo scorporo dell'IVA posta la sua illegittimità.
In tal modo si evita almeno per il futuro lunghe attese per il rimborso.
Per ogni consulenza in materia scrivete al nostro studio legale chiara.consani@virgilio.it
Nessun commento:
Posta un commento