lunedì 19 marzo 2012

IVA SUI RIFIUTI


La Cassazione n 3756/2012 ha nuovamente riconosciuto l’illegittimità dell’Iva.

La Corte di Cassazione, sopra citata, ribadisce nuovamente che la tassa sui rifiuti sia essa “non è assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto costituisce un entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso”.

Già con la Sentenza n 238/09, la Cassazione aveva dichiarato che la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), introdotta dal decreto Ronchi, essendo una tassa e non una tariffa, non doveva essere soggetta all’Iva in quanto sarebbe stato come pagare una tassa sulla tassa.

Ma la disposizione interpretativa nell’articolo 14, comma 33 del decreto legge 78/2010, da parte del Governo di allora, rimise tutto in gioco facendo sì che la Sentenza della Cassazione del 2009 restasse una voce inascoltata. Come se la Corte non valesse nulla. Il Governo, dal canto suo, con la circolare la n. 3 del 2010 esplicitò la continuità tra Tia1 e Tia2 come una normale entrata di servizio e quindi soggetta a Iva.

Vari consumatori si sono rivolti ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie chiedendo sia di non applicare l’Iva per il futuro, sia il rimborso di quella versata.

Le associazioni in rappresentanza dei consumatori hanno richiesto all’attuale governo Monti in carica, un intervento politico che, nel chiarire una volta per tutte, la normativa, eviti la valanga di ricorsi che i cittadini sarebbero costretti a depositare presso il Giudice di Pace per ottenere il giusto rimborso, sostenendo spese e intasandone l’Ufficio, fino a bloccarne il funzionamento.

Il  rimborso,  come  sancito dalla Corte Cassazione, dovrà essere erogato,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  istanza,  in  un’unica  soluzione  dal  gestore  del  servizio  pubblico  che  ha  applicato  la  tariffa  e  addebitato  l’Iva oppure  dal  Comune,  nel  solo  caso  in  cui  la  tariffa  sia  stata  applicata  da  quest’ultimo.

Ci auguriamo che il Governo alla stregua della sentenza della Corte di Cassazione citata, chiuda per sempre  la  questione  relativa  all’applicazione  dell’Iva  sulla  Tia.  Anche  perché    le  Tariffe  (tributi  in  realtà)    saranno  destinate  alla  sostituzione  con  la R.E.S.  (Tributo  comunale  rifiuti  e  servizi)  che  verrà  introdotta  a  partire  dal  1.1.2013   (art. 14   – DL 201/2011) il decreto recante Disposizioni urgenti per  la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.

Per chiedere il rimborso Iva è necessario avere tutte le fatture pagate relative alla Tariffa di Igiene Ambientale.
Qualora il rimborso venisse negato, si potrà agire in giudizio.

Si deve, poi, chiedere alla società che gestisce il servizio dei rifiuti, la sospensione dell’applicazione Iva. Nel caso in cui nella fattura emessa fosse ancora calcolata l'IVA, al momento del pagamento della Tia,  consiglio,  di inviare una lettera alla società competente nella quale dare atto che si è provveduto a pagare regolarmente la tassa stessa con lo scorporo dell'IVA posta la sua illegittimità.
In tal modo si evita almeno per il futuro lunghe attese per il rimborso.

Per ogni consulenza in materia scrivete al nostro studio legale chiara.consani@virgilio.it

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