Manca in Italia una normativa che
riconosca alle coppie omosessuali la facoltà di unirsi in matrimonio civile.
LA LEGISLAZIONE ITALIANA:
L’art 29 della Costituzione
prevede il riconoscimento dei “diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio”.
L’art 30 della Costituzione
tutela i diritti dei figli nati all’interno o fuori dal matrimonio.
Dal combinato disposto degli
artt. 29 e 30 cost. emerge con chiarezza che l’attenzione del Costituente è
volta ad una formazione familiare esclusivamente eterosessuale capace (almeno
in astratto) di procreare.
Il requisito della “naturalità”
osta alla possibilità di celebrare il matrimonio tra persone del medesimo
sesso, evidenziandosi tale assunto anche dall’art. 3 comma 3 lettera g) della
legge n.898/1970 (c.d. “legge sul divorzio”), per cui la rettificazione
dell’attribuzione di sesso determina l’immediato scioglimento del matrimonio.
In conclusione, non ricorrendo le
peculiarità del fenomeno «famiglia» cosí come considerato nella Costituzione, è
da escludere – allo stato attuale della normativa – che le unioni tra persone
dello stesso sesso possano trovare una qualche rilevanza propriamente
«familiare» nel contesto costituzionale, con la possibilità, in prospettiva de
iure condendo, di acquisire una tutela analoga a quella prevista per la
famiglia legittima od anche a quella che si potrebbe prospettare per la
famiglia di fatto o convivenza more uxorio nei termini e con i limiti dettati
dalla considerazione preferenziale espressa dal Costituente per la comunità
familiare fondata sul matrimonio di cui all’art. 29, comma 1, cost.
In tal senso sulla base di tale
legislativa nazionale l’unione matrimoniale tra persone del medesimo sesso non
sarebbe solo invalida, bensì giuridicamente e legalmente inesistente
LA LEGISLAZIONE EUROPEA:
In Europa, il matrimonio
omosessuale è previsto e giuridicamente disciplinato in Olanda (dall’anno 2001),
Belgio (dall’anno 2003), Spagna e Regno Unito (dall’anno 2005).
Nel contesto europeo, occorre
distinguere gli ordinamenti giuridici:
-
che ammettono in toto il matrimonio omosessuale,
quindi facendone discendere in capo ai coniugi tutti gli obblighi relativi;
In tal caso l’unione omosessuale
viene del tutto parificata al matrimonio e quindi ciascun soggetto acquisisce
lo status coniugale, perdendo di conseguenza lo stato libero;
-
che ammettono esclusivamente le unioni civili
costituenti istituti giuridici differenti dal matrimonio vero e proprio venendo
attribuita rilevanza giuridica alla convivenza “di fatto”, more uxorio;
LA VALIDITA’ DEL MATRIMONIO
OMOSESSUALE CONTRATTO ALL’ESTERNO TRA CITTADINI ITALIANI:
Poiché in un numero crescente di
paesi il matrimonio ha visto l’abbandono del requisito della diversità di sesso
fra i coniugi spesso le coppie tra persone dello stesso sesso guardano
all’estero per contrarre matrimonio.
In tal senso è necessario
verificare se un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso
e cittadine italiane sia o meno riconosciuto in Italia.
L’art. 27, l. n. 218/1995, rinvia
alla legge nazionale di ciascun nubendo per la sussistenza dei requisiti della
capacità matrimoniale e per le altre condizioni per contrarre matrimonio.
L’art. 115 c.c. stabilisce che al
cittadino italiano che contragga matrimonio all’estero si applicano le
disposizioni contenute nella sezione I del capo III del c.c. in tema di
condizioni necessarie per contrarre matrimonio.
Ancorché la diversità di sesso
non sia espressamente contemplata dalla norme menzionate, si sostiene
comunemente l’invalidità del matrimonio contratto all’estero con persona dello
stesso sesso per mancanza, nel cittadino italiano, di uno dei requisiti
sostanziali.
Poiché, dunque, la diversità
di sesso assurge ad elemento essenziale della fattispecie «matrimonio», è
legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile «per l’assenza dei
requisiti minimi essenziali che consenta di inquadrare la fattispecie in esame
nella stessa previsione legale “matrimonio”, presupposto questo indefettibile
per la trascrizione». Emerge pertanto che la trascrizione del matrimonio
contratto all’estero fra persone dello stesso sesso, entrambe cittadine
italiane, non è ammissibile perché detto vincolo sarebbe inesistente secondo il
punto di vista del foro italiano.
UNIONI TRA PERSONE DELLO STESSO
SESSO E COMUNIONE DI VITA:
Le unioni omosessuali
rappresentano una comunione di vita e di affetti, pur sempre prive della
capacità di riprodursi.
Pur non avendo
queste unioni, a livello costituzionale, rilevanza propriamente «familiare» con
le conseguenze anzidette, tuttavia non può revocarsi in dubbio che esse
costituiscono espressione dell’esercizio di un diritto inviolabile della
persona quale è il diritto di libertà sessuale.
In tal senso nella attuale
mancanza di una normativa ad hoc che tuteli le unioni fra persone dello stesso
sesso, è possibile mediante un contratto di convivenza, avente mera efficacia
fra le parti, disciplinare i rispettivi rapporti in particolar modo quelli
patrimoniali attraverso una regolamentazione ad hoc. Prevedendo ad esempio:
la sorte dei beni mobili e degli arredi della casa in caso di separazione.
Obbligandosi una parte a corrispondere all’altra, somme a titolo di
mantenimento, sempre per il caso della separazione.
L’OPPORTUNITA’ DI FARE TESTAMENTO
SE SI INTENDE LASCIARE DEI BENI AL PROPRIO COMPAGNO/A DI VITA:
L’assenza di una norma che
riconosca valore giuridico alle unioni omosessuali incide notevolmente anche in
merito ai diritti successori.
Mentre il coniuge in forza del
matrimonio acquista la qualità di legittimario, il compagno/a di una coppia omosessuale
non ha alcun titolo per vantare dei diritti di riserva sulla successione del
compagno/a.
Per tale ragione è opportuno, se
la volontà è quella di tutelare economicamente il compagno nel caso di morte,
procedere alla stesura, nelle forme di legge, di un testamento con il quale
lasciare la disponibile al compagno/a.
Nulla toglie che con tale
testamento si possa disporre in favore del compagno/a dell’intera eredità fermo
restando il rischio dell’azione di riduzione di eventuali legittimari (i
genitori) pretermessi o lesi.
Questo studio è a vostra completa
disposizione per ogni consulenza in merito alla redazione di un contratto di
convivenza ad hoc e per rendervi consulenza testamentaria. Non esitare a
contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it
La Cassazione, in una sentenza depositata ieri, ha negato la trascrizione del matrimonio contratto all’estero da una coppia gay, confermando l’orientamento precedente.
RispondiEliminaTuttavia la stessa Cassazione ha aggiunto che una coppia di fatto omosessuale, nell’impossibilità legislativa a contrarre matrimonio in Italia, ha diritto a vivere liberamente la propria condizione con pari diritti rispetto alle coppie etero. Per vedere riconosciuto questo diritto, gay e lesbiche dovranno rivolgersi ai Tribunali, finché il Parlamento non provvederà a legiferare in merito.
Si sottolinea l’importanza di questa Sentenza che apre nuovamente le porte ad un dibattito giusto e dovuto.
L’opportunità di porre in essere contratti di convivenza nell’assenza di una legislazione Italia che regolamenti le coppie di fatto omosessuali, è ancora più forte.
Tale contratto infatti costituirebbe un elemento di prova fondamentale da portare davanti al giudice nel caso in cui si volesse agire per il riconoscimento dei diritti che attualmente hanno le coppie di fatto eterosessuali, more uxorio, come ad esempio l’azione per ottenere il subentro nel contratto di locazione nel caso di morte del compagno/compagna.
Dopo varie indicazioni dell’Europa, la Cassazione evidenzia la necessità di rispondere alle istanze degli omosessuali così fortemente discriminati nel nostro paese.
Per ulteriori chiarimenti sulla portata di questa sentenza non esitate a contattarmi via e-mail chiara.consani@virgilio.it