martedì 6 marzo 2012

LE UNIONI OMOSESSUALI IN ITALIA SOLUZIONI IN ATTESA DI UNA NORMATIVA AD HOC:


Manca in Italia una normativa che riconosca alle coppie omosessuali la facoltà di unirsi in matrimonio civile.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA:

L’art 29 della Costituzione prevede il riconoscimento dei “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

L’art 30 della Costituzione tutela i diritti dei figli nati all’interno o fuori dal matrimonio.

Dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 cost. emerge con chiarezza che l’attenzione del Costituente è volta ad una formazione familiare esclusivamente eterosessuale capace (almeno in astratto) di procreare.

Il requisito della “naturalità” osta alla possibilità di celebrare il matrimonio tra persone del medesimo sesso, evidenziandosi tale assunto anche dall’art. 3 comma 3 lettera g) della legge n.898/1970 (c.d. “legge sul divorzio”), per cui la rettificazione dell’attribuzione di sesso determina l’immediato scioglimento del matrimonio.

In conclusione, non ricorrendo le peculiarità del fenomeno «famiglia» cosí come considerato nella Costituzione, è da escludere – allo stato attuale della normativa – che le unioni tra persone dello stesso sesso possano trovare una qualche rilevanza propriamente «familiare» nel contesto costituzionale, con la possibilità, in prospettiva de iure condendo, di acquisire una tutela analoga a quella prevista per la famiglia legittima od anche a quella che si potrebbe prospettare per la famiglia di fatto o convivenza more uxorio nei termini e con i limiti dettati dalla considerazione preferenziale espressa dal Costituente per la comunità familiare fondata sul matrimonio di cui all’art. 29, comma 1, cost.

In tal senso sulla base di tale legislativa nazionale l’unione matrimoniale tra persone del medesimo sesso non sarebbe solo invalida, bensì giuridicamente e legalmente inesistente


LA LEGISLAZIONE EUROPEA:

In Europa, il matrimonio omosessuale è previsto e giuridicamente disciplinato in Olanda (dall’anno 2001), Belgio (dall’anno 2003), Spagna e Regno Unito (dall’anno 2005).

Nel contesto europeo, occorre distinguere gli ordinamenti giuridici:
-       che ammettono in toto il matrimonio omosessuale, quindi facendone discendere in capo ai coniugi tutti gli obblighi relativi;
In tal caso l’unione omosessuale viene del tutto parificata al matrimonio e quindi ciascun soggetto acquisisce lo status coniugale, perdendo di conseguenza lo stato libero;

-       che ammettono esclusivamente le unioni civili costituenti istituti giuridici differenti dal matrimonio vero e proprio venendo attribuita rilevanza giuridica alla convivenza “di fatto”, more uxorio;

LA VALIDITA’ DEL MATRIMONIO OMOSESSUALE CONTRATTO ALL’ESTERNO TRA CITTADINI ITALIANI:

Poiché in un numero crescente di paesi il matrimonio ha visto l’abbandono del requisito della diversità di sesso fra i coniugi spesso le coppie tra persone dello stesso sesso guardano all’estero per contrarre matrimonio.

In tal senso è necessario verificare se un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso e cittadine italiane sia o meno riconosciuto in Italia.

L’art. 27, l. n. 218/1995, rinvia alla legge nazionale di ciascun nubendo per la sussistenza dei requisiti della capacità matrimoniale e per le altre condizioni per contrarre matrimonio.

L’art. 115 c.c. stabilisce che al cittadino italiano che contragga matrimonio all’estero si applicano le disposizioni contenute nella sezione I del capo III del c.c. in tema di condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

Ancorché la diversità di sesso non sia espressamente contemplata dalla norme menzionate, si sostiene comunemente l’invalidità del matrimonio contratto all’estero con persona dello stesso sesso per mancanza, nel cittadino italiano, di uno dei requisiti sostanziali.

Poiché, dunque, la diversità di sesso assurge ad elemento essenziale della fattispecie «matrimonio», è legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile «per l’assenza dei requisiti minimi essenziali che consenta di inquadrare la fattispecie in esame nella stessa previsione legale “matrimonio”, presupposto questo indefettibile per la trascrizione». Emerge pertanto che la trascrizione del matrimonio contratto all’estero fra persone dello stesso sesso, entrambe cittadine italiane, non è ammissibile perché detto vincolo sarebbe inesistente secondo il punto di vista del foro italiano.


UNIONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E COMUNIONE DI VITA:

Le unioni omosessuali rappresentano una comunione di vita e di affetti, pur sempre prive della capacità di riprodursi.

Pur non avendo queste unioni, a livello costituzionale, rilevanza propriamente «familiare» con le conseguenze anzidette, tuttavia non può revocarsi in dubbio che esse costituiscono espressione dell’esercizio di un diritto inviolabile della persona quale è il diritto di libertà sessuale.

In tal senso nella attuale mancanza di una normativa ad hoc che tuteli le unioni fra persone dello stesso sesso, è possibile mediante un contratto di convivenza, avente mera efficacia fra le parti, disciplinare i rispettivi rapporti in particolar modo quelli patrimoniali attraverso una regolamentazione ad hoc. Prevedendo ad esempio: la sorte dei beni mobili e degli arredi della casa in caso di separazione. Obbligandosi una parte a corrispondere all’altra, somme a titolo di mantenimento, sempre per il caso della separazione.


L’OPPORTUNITA’ DI FARE TESTAMENTO SE SI INTENDE LASCIARE DEI BENI AL PROPRIO COMPAGNO/A DI VITA:

L’assenza di una norma che riconosca valore giuridico alle unioni omosessuali incide notevolmente anche in merito ai diritti successori.
Mentre il coniuge in forza del matrimonio acquista la qualità di legittimario, il compagno/a di una coppia omosessuale non ha alcun titolo per vantare dei diritti di riserva sulla successione del compagno/a.
Per tale ragione è opportuno, se la volontà è quella di tutelare economicamente il compagno nel caso di morte, procedere alla stesura, nelle forme di legge, di un testamento con il quale lasciare la disponibile al compagno/a.
Nulla toglie che con tale testamento si possa disporre in favore del compagno/a dell’intera eredità fermo restando il rischio dell’azione di riduzione di eventuali legittimari (i genitori) pretermessi o lesi.

Questo studio è a vostra completa disposizione per ogni consulenza in merito alla redazione di un contratto di convivenza ad hoc e per rendervi consulenza testamentaria. Non esitare a contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it  

1 commento:

  1. La Cassazione, in una sentenza depositata ieri, ha negato la trascrizione del matrimonio contratto all’estero da una coppia gay, confermando l’orientamento precedente.
    Tuttavia la stessa Cassazione ha aggiunto che una coppia di fatto omosessuale, nell’impossibilità legislativa a contrarre matrimonio in Italia, ha diritto a vivere liberamente la propria condizione con pari diritti rispetto alle coppie etero. Per vedere riconosciuto questo diritto, gay e lesbiche dovranno rivolgersi ai Tribunali, finché il Parlamento non provvederà a legiferare in merito.
    Si sottolinea l’importanza di questa Sentenza che apre nuovamente le porte ad un dibattito giusto e dovuto.
    L’opportunità di porre in essere contratti di convivenza nell’assenza di una legislazione Italia che regolamenti le coppie di fatto omosessuali, è ancora più forte.
    Tale contratto infatti costituirebbe un elemento di prova fondamentale da portare davanti al giudice nel caso in cui si volesse agire per il riconoscimento dei diritti che attualmente hanno le coppie di fatto eterosessuali, more uxorio, come ad esempio l’azione per ottenere il subentro nel contratto di locazione nel caso di morte del compagno/compagna.
    Dopo varie indicazioni dell’Europa, la Cassazione evidenzia la necessità di rispondere alle istanze degli omosessuali così fortemente discriminati nel nostro paese.

    Per ulteriori chiarimenti sulla portata di questa sentenza non esitate a contattarmi via e-mail chiara.consani@virgilio.it

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