venerdì 27 marzo 2020

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI Art 28 D.L. 9/2020


COVID – 2019 – RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI

L’art 28 del D.L. 9/2020, nel disporre le misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, ha espressamente statuito che sia il vettore che l’organizzatore possano offrire al viaggiatore o il rimborso di quanto versato per il titolo di viaggio o un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alle gestione delle conseguenze dell’annullamento del viaggio è rimessa esclusivamente all'organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore.

Per qualsiasi consulenza scrivere al seguente indirizzo mail: avv.chiara.consani@gmail.com

Qui di seguito è riportato il testo dell’articolo di riferimento DL n.9/2020.
Art. 28
Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2.I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.


giovedì 26 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Razionalizzazione delle misure di contenimento alla diffusione della pandemia e differenziazione tra le violazioni “ordinarie” punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

Il nuovo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 propone di razionalizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia.
Le misure di contenimento suscettibili di incidere sulla libertà personali di ciascun cittadino vengono tipizzate e devono corrispondere ai “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio”.
E’ prevista la possibilità di un’evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente omogenee per tutto il territorio nazionale.
Le misure possono essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020).
L’adozione delle misure di contenimento avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con una procedura definita nell'articolo 2.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, art. 2.
E’ prevista l’immediata pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in Gazzetta Ufficiale e una forma di controllo parlamentare, poiché i decreti verranno comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) riferirà ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
L’articolo 4 delinea un sistema sanzionatorio che supera lo strumento originariamente individuato nell'articolo 650 del codice penale.

Sussiste pertanto una differenziazione tra le violazioni “ordinarie” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

A norma dell'articolo 4, comma 8, le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”: con disposizione quindi che riconosce la continuità dell'illecito applica il principio di favor rei.

Per qualsiasi chiarimento o consulenza non esitate a contattarmi: avv.chiaraconsani@gmail.com







mercoledì 25 marzo 2020

FONDO SOLIDARIETÀ’ MUTUI PRIMA CASA - Covid- 2019 Decreto Legge Cura Italia


FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA

Art. 54 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”),

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della  chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché' del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La norma sopra riportata allarga l’accesso al Fondo di solidarietà, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: “di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
Basterà un’autodichiarazione per ottenere l’accesso al suddetto fondo, senza la necessità di presentare l’indicatore della situazione economica equivalente, cioè senza la necessità del cd. “ISEE”.
Non è richiesta la chiusura totale della propria attività, ma è sufficiente la mera “restrizione” con il suddetto “calo del proprio fatturato”.
La domanda potrà essere presentata in un periodo di 9 mesi con decorrenza dal 17 marzo 2020 (cioè, dalla data di pubblicazione del D.L. “Cura Italia”) e la sospensione massima dal pagamento delle rate che potrà essere ottenuta sarà di 18 mesi.
Durante tale periodo di sospensione dal versamento delle rate al pagamento degli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione” provvederà il citato Fondo di solidarietà.
Infine, coloro che non avessero i requisiti per ottenere la suddetta “moratoria”, potranno sempre seguire la strada della “rinegoziazione della durata del mutuo” ovvero della “surrogazione”.

Per qualsiasi chiarimento o necessità non esitare a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com

lunedì 23 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA EMERGENZA COVID - 2019 REGIONE TOSCANA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED IN DEROGA


DECRETO CURA ITALIA
EMERGENZA COVID - 2019
INPS
REGIONE TOSCANA
MISURE A SOSTEGNO REDDITO LAVORATORI


INPS

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS ha fornito tramite MESSAGGIO N. 1287/2020 una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana sul proprio sito https://www.regione.toscana.it/tutela-occupazione-e-sostegno-al-reddito ha pubblicato il seguente articolo.

Ai sensi del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 le Regioni possono riconoscere il trattamento di cassa integrazione in deroga con riferimento a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
La Regione Toscana ha sottoscritto con le Parti Sociali rappresentate nella Commissione Permanente Regionale Tripartita un accordo quadro che definisce criteri e modalità procedurali circa l’utilizzo della cassa integrazione in deroga.
Per l’operatività della Cassa Integrazione in deroga è necessario attendere il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale (articolo 22, comma 3 del decreto 18/2020).
Pertanto al momento non è possibile la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga per Covid 19.


Restiamo quindi in attesa dei Decreti Interministeriali e per una consulenza al fine di inviare le relative domande non esitate a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com

martedì 17 marzo 2020

IL DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI AI TEMPI DEL COVID – 2019


Il Tribunale di Milano -  sez. IX, 10/03/2020, (ud. 11/03/2020, dep. 10/03/2020) - su ricorso urgente promosso da un genitore, inaudita altera parte, ha disposto che i genitori si devono attenere alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato garantendo il diritto di visita di entrambi i genitori, ritendo che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Per qualsiasi chiarimento avv.chiaraconsani@gmail.com

venerdì 28 febbraio 2020

REVOCA DEL TESTAMENTO PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI.


L'art. 687 c.c. stabilisce che le disposizioni sia a titolo universale sia a titolo particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva oppure ignorava di avere figli o discendenti sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente  del testatore, benché postumo anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.

La fattispecie legale della revocazione di diritto riguarda sia il caso in cui il testatore non aveva discendenza al tempo del testamento, sia l'ipotesi in cui la discendenza c'era già, ma egli ne ignorava l'esistenza.

La disposizione in esame, secondo l'orientamento prevalente non si applica per il caso del testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, e sia sopraggiunto un altro figlio.

Se il testatore aveva già avuto dei figli dei quali gli era nota l'esistenza al tempo della redazione del testamento e ne siano, successivamente, sopraggiunti degli altri, la revoca non è operante.

Ne deriva che è preclusa l'applicazione in via analogica alla fattispecie di figlio sopraggiunto dopo la redazione del testamento effettuata in presenza di altri figli.

L'eccezionalità dell'art. 687 c.c. si giustifica per due ragioni: da un lato, esso dà luogo a una fattispecie di inefficacia sopravvenuta di un negozio; dall'altro, esso pone una deroga al principio della prevalenza della successione testamentaria su quella legittima, valorizzato dall'art. 457 c.c., secondo cui non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria.
 
CASSAZIONE CIVILE SEZ. II - 21/05/2019, N. 13680


La dichiarazione giudiziale di paternità anche se intervenuta dopo la morte del de cuius comporta la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli.In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

La pronunzia in esame conferma il recente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione giudiziale di paternità (nel caso di specie, intervenuta, fra l'altro, dopo la morte del de cuius) comporta la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, nonostante l'art. 687 c.c. faccia riferimento alla sola e differente fattispecie di riconoscimento di figlio naturale.
 

La ratio della revocazione, ex art. 687 c.c., delle disposizioni, a titolo universale o particolare, va individuata nell'esigenza di tutelare i figli del disponente.
 

L'art. 687 c.c. realizza a favore dei legittimari un risultato ulteriore rispetto a quello che questi potrebbero conseguire con la semplice azione di riduzione.

Infatti, la disciplina della riserva non contempla l'inefficacia totale delle disposizioni del de cuius, ma la sola riduzione di quelle lesive per i legittimari.
 
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martedì 18 febbraio 2020

IL SUICIDIO ASSISTITO Corte Costituzionale, 22/11/2019, n.242


IL SUICIDIO ASSISTITO

Corte Costituzionale, 22/11/2019, n.242

“È costituzionalmente illegittimo l'art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 l. 22 dicembre 2019, n. 217 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.”

La Corte Costituzionale  ammettere l'aiuto al suicidio, qualificandolo alla stregua di una modalità di esplicazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica riconosciuto al paziente terminale ex art. 32 Cost. (ed ex art. 1 l. n. 219/2017).
La Corte ha quindi assimilato  tale pratica al rifiuto delle cure ed alla revoca del consenso in precedenza prestato ex art. 1, comma 5, l. n. 219.
In tal modo, è stata eliminata dall'ordinamento la norma penale che sanziona l'aiuto al suicidio per la parte ritenuta incostituzionale ed è stata dettata, in sede ricostruttiva,
In presenza di quattro condizioni soggettive riscontrabili in capo al paziente sarà possibile ricorrere alla “procedura medicalizzata” :

1) affetto da patologia irreversibile: 2) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, per sé assolutamente insopportabili; 3) tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitali; 4) e, tuttavia, capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

La Corte non ha però legittimato l'eutanasia.
L'ordinamento permette al paziente di porre termine alla sua vita rifiutando le cure e i trattamenti sanitari (tramite la disciplina dettata dalla l. n. 219 del 2017), ma non consente però al medico di aiutare il paziente a porre termine alla sua esistenza in modo più veloce, laddove il malato ritenga tale ultima scelta maggiormente dignitosa per la propria esistenza.

L'eutanasia è l'atto con cui il medico somministra farmaci su richiesta del paziente con lo scopo di provocarne la morte immediata; invece, nel suicidio assistito, è «l'interessato che compie l'ultimo atto che provoca la morte, atto reso possibile grazie alla determinante collaborazione del terzo, il quale prescrive e porge il prodotto letale».

La Corte ammette così la legittimità del suicidio assistito, tuttavia la verifica di queste condizioni è affidato al Servizio Sanitario nazionale, onde evitare “abusi in danno di persone vulnerabili”, previo parere del comitato etico territoriale.

Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà quindi verificare le quattro condizioni soggettive legittimanti il paziente a richiedere il suicidio assistito, oltre che stabilire la concreta esecuzione del suicidio tramite intervento del sanitario.

La concreta attuazione del suicidio assistito richiesto da parte di paziente capace di autodeterminarsi è comunque affidata alla libera coscienza del medico, che può “scegliere se prestarsi o no, a esaudire la richiesta del malato”.

La Corte ha conferito al paziente terminale un'importantissima facoltà, esercitabile a seconda della personale sensibilità, nell'individuazione della sua soggettiva dignità nella terminalità; un'innovativa facoltà che si aggiunge e si salda con i diritti che l'ordinamento già oggi gli riconosce: ovvero, il diritto di rifiutare le cure (art. 1, comma 5, l. 219/2017), di richiedere l'applicazione della terapia analgesica, di fruire della medicina palliativa e della sedazione palliativa profonda (art. 2), di redigere il proprio testamento biologico (art. 4) e di pianificare le cure (art. 5).

La posizione soggettiva del paziente terminale è qualificabile alla stregua di un diritto soggettivo finalizzato a conseguire dal servizio sanitario nazionale quella determinata condotta attiva o prestazione: costituito, appunto, dall'aiuto medicalizzato al suicido mediante preparazione del prodotto esiziale.

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