FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI PRIMA CASA
Art.
54 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd.
“Cura Italia”),
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui
"prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo è
esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR
445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio
2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e
la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza
coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non è
richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della
legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da
intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma
476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito
residuo durante il periodo di sospensione.".
3. con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché'
del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalità di cui sopra al Fondo
di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400
milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui
all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
La norma sopra riportata allarga l’accesso al Fondo di
solidarietà, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: “di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo tra la data
della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al
33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attività operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
Basterà un’autodichiarazione per ottenere l’accesso al
suddetto fondo, senza la necessità di presentare l’indicatore della situazione
economica equivalente, cioè senza la necessità del cd. “ISEE”.
Non è richiesta la chiusura totale della propria attività, ma
è sufficiente la mera “restrizione” con il suddetto “calo del proprio
fatturato”.
La domanda potrà essere presentata in un periodo di 9 mesi
con decorrenza dal 17 marzo 2020 (cioè, dalla data di pubblicazione del D.L.
“Cura Italia”) e la sospensione massima dal pagamento delle rate che potrà
essere ottenuta sarà di 18 mesi.
Durante tale periodo di sospensione dal versamento delle rate
al pagamento degli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione” provvederà
il citato Fondo di solidarietà.
Infine, coloro che non avessero i requisiti per ottenere la
suddetta “moratoria”, potranno sempre seguire la strada della “rinegoziazione
della durata del mutuo” ovvero della “surrogazione”.
Per qualsiasi chiarimento o necessità non esitare a
contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com