Si segnala come
l’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando l’articolo 1, comma
18, del D.L. n. 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle
concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata
in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.
Successivamente l’articolo 1,
comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le
previsioni dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra
modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:
-
il demanio marittimo, per concessioni con
finalità sportive;
-
il demanio lacuale e fluviale per concessioni
con finalità turistico-ricreative e sportive;
-
i beni destinati a porti turistici, approdi e
punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
Sulla scorta di tanto, si può affermare
che le coordinate sopra esposte siano riferibili anche alle concessioni di beni
pubblici di rilevanza economica, tali cioè da suscitare l'interesse
concorrenziale delle imprese, fungendo da parametro di interpretazione ed, al
contempo, di limitazione del disposto di cui all'art. 37 cod. nav.
Tanto più ove si consideri che,
di recente, anche la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è
perfettamente allineata all'impostazione comunitaria fatta propria dal
Consiglio di Stato, rilevando che “nel rispetto delle regole dettate dal
Trattato e dalla giurisprudenza comunitaria le concessioni di beni pubblici
possono essere assentite solo in esito ad una procedura di gara caratterizzata
da idonea pubblicità preventiva; esse ricadono nel campo di applicazione delle
disposizioni comunitarie in relazione ai principi di non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità”.
Articolo 34-duodecies
(Concessioni demaniali marittime)
L’articolo 34-duodecies,
introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31
dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative.
La proroga viene concessa
novellando l’art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 25/2010 il quale, in attesa della revisione della
legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in
essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la
cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015.
L’articolo 1, comma 18, del D.L.
n. 194 del 2009, stabilisce che, ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, nelle more del procedimento
di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di
beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi,
quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla
base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che è conclusa nel rispetto
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma,
secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in
scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.
Il termine di durata delle
concessioni in essere viene pertanto prorogato, dall’articolo 34-duodecies in
commento, al 31 dicembre 2020.
Lo stesso articolo 18, mediante
un richiamo all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge. n. 400 del 1993,
aveva espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una
data successiva al 31 dicembre 2015. Il comma 18 aveva inoltre previsto
l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del Codice
della navigazione che dava preferenza al concessionario uscente in occasione
del rinnovo delle concessioni.
Si ricorda che il codice della navigazione,
all’art. 37, comma 2, stabiliva che per il rilascio di nuove concessioni
demaniali marittime per attività turistico-ricreative, fosse data preferenza
alle richieste che comportano attrezzature non fisse, amovibili, nonché, in
caso di rinnovo, fosse data preferenza, rispetto alle nuove, alle concessioni già
rilasciate precedentemente.
La necessità di procedere alla
revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era
stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n.
2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il
rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al
concessionario uscente.
Il legislatore italiano è
dapprima intervenuto, come detto, con l’art. 1, co. 18, del D.L. 194/2009[338],
abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, che
dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle
concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora
complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010), ha però evidenziato ulteriori
profili di illegittimità della normativa italiana.
In seguito agli ulteriori
rilievi, con l’art. 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è
stato abrogato il co. 2 dell’art. 01 del D.L. n. 400/1993, il quale fissava in
sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro
rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.
L’articolo 11 della legge
comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile
2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della
legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
In conseguenza di questi
interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27
febbraio 2012.
La disposizione andrebbe quindi
valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto
dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione richiamata.
Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con
l’Unione Europea)
Il 27 febbraio 2012 la
Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione n. 2008/4908, che
aveva avviato il 29 gennaio 2009, rilevando l’incompatibilità con l’ordinamento
dell’UE di alcuni profili della normativa italiana riguardante le concessioni
demaniali marittime.
La Commissione ha proceduto
all’archiviazione ritenendo che le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) rendano conforme la
normativa italiana in materia a quella dell’Unione europea.
Con la lettera di messa in mora,
con cui era stata avviata la procedura di infrazione, la Commissione europea
contestava la compatibilità con l’ordinamento dell’UE dell’art. 37, comma 2,
del codice della navigazione, e dell’art. 9, comma 4, della legge regionale
Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza
per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle
concessioni del demanio pubblico marittimo, risultavano a suo avviso
discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri.
Facendo seguito all’avvio della
procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano aveva
notificato alla Commissione il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
(convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), volto ad adeguare le
disposizioni del Codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in
particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito
della procedura di attribuzione delle concessioni.
Dopo aver esaminato tali
disposizioni, la Commissione tuttavia aveva tenuto ferma la procedura di
infrazione formulando ulteriori contestazioni all’Italia.
In particolare, la Commissione
aveva rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n.
194/2009 e quello della relativa legge di conversione la quale, in particolare,
all’articolo 1, comma 18, recava un rinvio - non previsto nel decreto legge n.
194/2009 - all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n.
400.
La Commissione aveva ritenuto che
i rinvii alle norme in questione, stabilendo esse il rinnovo automatico, di sei
anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privassero nella
sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009, fossero contrari alla
normativa UE, in particolare con riferimento:
§ all’articolo 12 della direttiva
2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che prevede una procedura di
selezione imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità, nel caso in cui
il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia
limitato a causa della scarsezza delle risorse naturali o delle capacità
tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell’articolo 12, inoltre, vieta il
rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al
prestatore uscente. La Commissione riteneva che le concessioni di beni pubblici
marittimi oggetto della procedura di infrazione costituissero autorizzazioni il
cui numero è limitato ai sensi dell’articolo 12 in esame; pertanto l’articolo
01, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, violava il citato articolo 12 laddove
favoriva l’attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari
di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio
ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza
applicare una procedura imparziale o trasparente;
§ all’articolo 49 del Trattato sul
funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei
cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale
riguardo la Commissione richiamava alla giurisprudenza della Corte di giustizia
che ha sottolineato l’incompatibilità delle norme nazionali che rendono più
difficile l’accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati
membri[340]. Sottolineava altresì che nel caso del rinnovo automatico delle
concessioni marittime a favore dell’operatore uscente previsto dalla normativa
italiana non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52
del medesimo Trattato (attività che partecipano all’esercizio di pubblici
poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica).