lunedì 29 febbraio 2016

USUCAPIONE e MEDIAZIONE


L’art. 84-bis del cd. decreto del Fare D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato l’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 del codice civile, col nuovo comma 12-bis), “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Sulla interpretazione della norma è intervenuto lo studio civilistico del Consiglio Nazionale del notariato n. 718-2013/C “La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione” che ha posto alcune riflessioni partendo dalla definizione dell’istituto giuridico dell’usucapione disciplinato dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile, in forza del quale l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale non è altro che un effetto legale che consegue al contemporaneo ricorrere di una serie di presupposti quali:

– il possesso continuato, ininterrotto e indisturbato del bene,

– la durata di tale possesso per il tempo previsto dalla legge.

Pertanto se l’usucapione è un effetto legale, non può nascere da una volontà negoziale, che pretenda di sostituirsi ai presupposti di legge ed in sede di mediazione, l’accordo conciliativo potrà avere ad oggetto solo il riconoscimento dei fatti che costituiscono i presupposti di un acquisto per usucapione, non potrà invece consistere in un atto volitivo finalizzato a riconoscere l’acquisto di un diritto reale, in quanto non è la volontà delle parti a poter determinare questo effetto.

Le differenze della trascrizione dell’accordo di mediazione di usucapione rispetto alla trascrizione di una sentenza di usucapione, che è invece regolata dal diverso art. 2651 c.c:

La sentenza accertativa dell’usucapione, viene emessa all’esito di un’istruttoria con cui il giudice, terzo imparziale, accerta la fondatezza della pretesa, ed ha l’effetto di far nascere, in capo all’usucapiente, un diritto nuovo, opponibile erga omnes;

L’accordo di mediazione con cui si accerta l’intervenuta usucapione, invece, regolamenta una vicenda che riguarda le sole parti che intervengono all’accordo e non è opponibile a nessun altro terzo.

Ne deriva che:

la sentenza accertativa dell’usucapione, trascritta ex art. 2651 c.c., è opponibile erga omnes e fa nascere un diritto del tutto nuovo in capo all’usucapiente, travolgendo i diritti di qualsiasi terzo su quel bene; essa sarà quindi trascritta a favore dell’usucapiente ed a carico di nessun soggetto, perché prescinde da e travolge qualsiasi diritto precedente in capo ad altri;

– l’accordo di conciliazione accertativo dell’usucapione, trascritto ex art. 2643 n. 12-bis) c.c., invece, verrà trascritto a favore dell’usucapiente e contro il solo soggetto usucapito intervenuto all’accordo, a significare che quel diritto è usucapito solo nei confronti della controparte, trova fondamento nei limiti in cui quel diritto aveva efficacia e valore per l’usucapito e quindi nei titoli di provenienza a suo favore, restando invece del tutto impregiudicati i diritti dei terzi. Tutto questo in linea con l’applicazione degli art. 2644, 2650 e 2645 c.c.

In conclusione, si può ragionevolmente concludere che il risultato “usucapione” non è identico a seconda che derivi da una sentenza o da un accordo conciliativo, nemmeno a seguito della novella legislativa sopra citata.

Infine, in relazione alla tassazione dell’atto, che dovrà essere curata dal notaio, l’art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La norma altresì prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

lunedì 11 gennaio 2016

L'IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO FALSO


Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Il testamento produce effetti nella sfera giuridica degli eredi con la semplice pubblicazione ex art. 620, comma 6, c.c., senza alcuna necessità di un accertamento della sua autenticità o trascrizione.

Le Sezioni Unite, con sentenza 15 giugno 2015 n. 12307 (rimarcando quanto affermato nella Sent. Cass. 15 giugno 1951 n. 1545), hanno affermato il principio secondo il quale, ove la parte contesti l’autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, su di essa grava l’onere della relativa prova.

Le Sezioni Unite hanno superato il contrasto esistente nella Corte di legittimità. Più precisamente, tra l’indirizzo che riteneva necessaria la proposizione della querela di falso e quello che, invece, considerava sufficiente il mero disconoscimento della autenticità del testamento.

In base ai principi generale, l'onere della prova grava in capo a colui che contesta la validità del testamento olografo. Ciò è anche in linea con la disposizione dell'art 456 c.c. che afferma che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria: ne consegue, quindi, che colui che si afferma successore ex lege dovrà esercitare un'azione di accertamento negativo - volta a far valere la nullità del testamento e, quindi, il verificarsi della delazione legale - il cui onere della prova ricade su di lui, in conformità ai principi generali (in tal senso Corte di Cassazione, 1545/51).

Si sottolinea infine come la falsificazione del testamento olografo sia perseguibile d'ufficio (art.493 bis, comma secondo, c.p.), ed è soggetta ad una specifica pena (art. 491 c.p.).

Inoltre ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che abbia portato ad una sentenza di condanna o di assoluzione, «ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Per chiarimenti e consulenze scrivere alla seguente mail: chiara.consani@virgilio.it