Il testamento olografo deve
essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La
sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è
fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza
la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese
e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si
tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra
più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento.
Il testamento produce effetti
nella sfera giuridica degli eredi con la semplice pubblicazione ex art. 620,
comma 6, c.c., senza alcuna necessità di un accertamento della sua autenticità
o trascrizione.
Le Sezioni Unite, con sentenza 15
giugno 2015 n. 12307 (rimarcando quanto affermato nella Sent. Cass. 15 giugno
1951 n. 1545), hanno affermato il principio secondo il quale, ove la parte
contesti l’autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo
della provenienza della scrittura e, quindi, su di essa grava l’onere della
relativa prova.
Le Sezioni Unite hanno superato
il contrasto esistente nella Corte di legittimità. Più precisamente, tra
l’indirizzo che riteneva necessaria la proposizione della querela di falso e
quello che, invece, considerava sufficiente il mero disconoscimento della
autenticità del testamento.
In base ai principi generale,
l'onere della prova grava in capo a colui che contesta la validità del
testamento olografo. Ciò è anche in linea con la disposizione dell'art 456 c.c.
che afferma che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,
in tutto o in parte, quella testamentaria: ne consegue, quindi, che colui che
si afferma successore ex lege dovrà esercitare un'azione di accertamento
negativo - volta a far valere la nullità del testamento e, quindi, il
verificarsi della delazione legale - il cui onere della prova ricade su di lui,
in conformità ai principi generali (in tal senso Corte di Cassazione, 1545/51).
Si sottolinea infine come la
falsificazione del testamento olografo sia perseguibile d'ufficio (art.493 bis,
comma secondo, c.p.), ed è soggetta ad una specifica pena (art. 491 c.p.).
Inoltre ai sensi dell'art. 654
c.p.p., l'accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che abbia portato
ad una sentenza di condanna o di assoluzione, «ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando
in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che
furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati
ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge non ponga
limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».
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