L’art. 84-bis del cd. decreto del
Fare D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, ha ampliato l’elenco degli atti soggetti a trascrizione di
cui all’art. 2643 del codice civile, col nuovo comma 12-bis), “gli accordi di mediazione che accertano
l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Sulla interpretazione della norma
è intervenuto lo studio civilistico del Consiglio Nazionale del notariato n.
718-2013/C “La trascrizione dell’accordo
conciliativo accertativo dell’usucapione” che ha posto alcune riflessioni
partendo dalla definizione dell’istituto giuridico dell’usucapione disciplinato
dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile, in forza del quale l’acquisto
della proprietà o di altro diritto reale non è altro che un effetto legale che
consegue al contemporaneo ricorrere di una serie di presupposti quali:
– il possesso continuato,
ininterrotto e indisturbato del bene,
– la durata di tale possesso per
il tempo previsto dalla legge.
Pertanto se l’usucapione è un
effetto legale, non può nascere da una volontà negoziale, che pretenda di sostituirsi
ai presupposti di legge ed in sede di mediazione, l’accordo conciliativo potrà
avere ad oggetto solo il riconoscimento dei fatti che costituiscono i
presupposti di un acquisto per usucapione, non potrà invece consistere in un
atto volitivo finalizzato a riconoscere l’acquisto di un diritto reale, in
quanto non è la volontà delle parti a poter determinare questo effetto.
Le differenze della
trascrizione dell’accordo di mediazione di usucapione rispetto alla
trascrizione di una sentenza di usucapione, che è invece regolata dal diverso
art. 2651 c.c:
La sentenza accertativa dell’usucapione, viene emessa
all’esito di un’istruttoria con cui il giudice, terzo imparziale, accerta la
fondatezza della pretesa, ed ha l’effetto di far nascere, in capo all’usucapiente,
un diritto nuovo, opponibile erga omnes;
L’accordo di mediazione con cui si accerta l’intervenuta usucapione,
invece, regolamenta una vicenda che riguarda le sole parti che intervengono
all’accordo e non è opponibile a nessun altro terzo.
Ne deriva che:
– la sentenza accertativa dell’usucapione, trascritta ex art. 2651
c.c., è opponibile erga omnes e fa nascere un diritto del tutto nuovo in capo
all’usucapiente, travolgendo i diritti di qualsiasi terzo su quel bene; essa
sarà quindi trascritta a favore dell’usucapiente ed a carico di nessun
soggetto, perché prescinde da e travolge qualsiasi diritto precedente in capo
ad altri;
– l’accordo di conciliazione accertativo dell’usucapione,
trascritto ex art. 2643 n. 12-bis) c.c., invece, verrà trascritto a favore
dell’usucapiente e contro il solo soggetto usucapito intervenuto all’accordo, a
significare che quel diritto è usucapito solo nei confronti della controparte,
trova fondamento nei limiti in cui quel diritto aveva efficacia e valore per
l’usucapito e quindi nei titoli di provenienza a suo favore, restando invece
del tutto impregiudicati i diritti dei terzi. Tutto questo in linea con
l’applicazione degli art. 2644, 2650 e 2645 c.c.
In conclusione, si può ragionevolmente
concludere che il risultato “usucapione” non è identico a seconda che derivi da
una sentenza o da un accordo conciliativo, nemmeno a seguito della novella
legislativa sopra citata.
Infine, in relazione alla
tassazione dell’atto, che dovrà essere curata dal notaio, l’art. 17, commi 2 e
3, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La norma altresì
prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il
limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte
eccedente.
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RispondiEliminaSalve. Ritenete possibile promuovere una causa (procedimento ordinario o ex 702 bis e ss. cpc) per accertamento dell'usucapione (e nel caso nei confronti di chi?) dopo avere positivamente esperito mediazione e trascritto il relativo verbale di accordo?
RispondiEliminaBuonasera, ha risolto?
EliminaCredo di essere nella sua medesima situazione.
Cordialità
Antonio Bellacci
Buonasera,
RispondiEliminanel 2009 ho acquisito per usocapione un garage ed il relativo verbale di conciliazione è stato depositato alla conservatoria.
Adesso, Dicembre 2017, devo vendere il garage ed il notaio ha bloccato l'atto in quanto, secondo le leggi attuali, dovrebbe essere depositata la sentenza del giudice che però non c'è mai stata.
Come posso fare per uscire da questa situazione?
Grazie
saluti
Antonio Bellacci - Padova