LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per ottenere l’intestazione in
proprio favore degli immobili ereditari e lo smobilizzo delle somme depositate
nei conti correnti del de cuius si devono prima pagare allo Stato le
tasse di successione.
Queste tasse vengono pagate tramite
la presentazione della dichiarazione di successione.
La dichiarazione di successione
deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide,
generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Il chiamato non è erede finché
non accetta l’eredità ma l’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione ricade su di lui sin da subito a meno che non rinunci espressamente
all’eredità con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del
Tribunale.
La nuova dichiarazione di
successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente
in via telematica con l’ausilio di professionisti competenti e abilitati al
servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se più persone sono obbligate
alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Contribuenti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione
se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e
l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende
beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a
mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Imu
Coloro che hanno presentato la
dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono
presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli
stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione
di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli
immobili.
Autoliquidazione imposta
immobili
Quando nell’attivo ereditario è
presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre
autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e
i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e
calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e
intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione
telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si
compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale
addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto
corrente.
Il versamento dell'imposta
di successione
L’imposta di successione
liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione
presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
• almeno il 20% dell’importo deve
essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
• la parte restante, è versata in
otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle
quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al
pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
La rateazione non è ammessa per
importi inferiori a 1.000 euro.
Ritardo nella presentazione
della dichiarazione di successione
Decorso il termine di dodici
mesi, l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio all’accertamento
dell’attivo ereditario e alla auto-liquidazione delle imposte a carico degli
eredi. Una volta che è stato notificato l’accertamento, gli eredi non potranno
più avvalersi del ravvedimento operoso e si vedranno costretti a pagare oltre a
quanto dovuto e agli interessi di mora anche le sanzioni amministrative che
possono andare dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata d’ufficio.
Nel caso di ritardo nella
presentazione della dichiarazione di successione, e sempre che non sia già
intervenuto l’accertamento del fisco, agli eredi è concesso di procedere con il
cosiddetto ravvedimento operoso; con il quale oltre il pagamento di quanto già
dovuto per la presentazione della dichiarazione di successione, si procederà al
pagamento di interessi di mora, che variano a seconda del ritardo accumulato.
Per il pagamento delle imposte e
delle relative sanzioni è riconosciuto allo Stato un privilegio speciale per la
riscossione coattiva, la cui forza è tale da prevalere in sede di riparto del
ricavato della vendita dei beni pignorati anche sulle ipoteche preesistenti.
Lo Studio Legale Consani è
abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di successione in tutta Italia
tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Siamo a vostra disposizione
per una consulenza e preventivo.
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chiara.consani@studioconsani.eu