L’art.
23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. n. 212 del 12.9.2014), in vigore
dal 13 settembre 2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (in Suppl.
ord. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014), in vigore dal 12 novembre 2014, ha
introdotto la disciplina dei “contratti di godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili”, altresì indicati come rent to buy.
Detto art. 23 dispone quanto segue:
“1. I
contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il
conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al
corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto,
sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di
quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale
la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire
in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell'immobile entro il termine stabilito.
2.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di
un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un
ventesimo del loro numero complessivo.
3.
Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma,
2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale
previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque
ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le
disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013
del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si
applica l'articolo 2932 del codice civile.
4.
Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin
dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente,
lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del
conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato
diversamente convenuto nel contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica
l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è
aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti
di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è
subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta
ufficiale”.
L’art. 23 del D.L. n. 133/2014 ha introdotto per la prima
volta nel nostro ordinamento la disciplina del “contratto di godimento in funzione
della successiva alienazione di immobili”, denominato nella prassi rent
to buy.
Il legislatore ha espressamente previsto che i contratti in
esame sono “diversi dalla locazione finanziaria”: ciò al fine di evitare
interferenze tra le due discipline, e per chiarire inequivocabilmente
l’inapplicabilità di queste nuove disposizioni al leasing.
Ai fini della corretta qualificazione della fattispecie altre
tre disposizioni hanno rilievo.
- La prima: nei commi 1 e 1-bis si parla di “diritto
per il conduttore” di acquistare l’immobile entro un termine determinato.
- La seconda: l’ultimo periodo del comma 3 dispone che “in
caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile” (il
diritto all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre).
- La terza: è prevista la trascrizione del contratto a norma
dell’art. 2645-bis c.c. (che disciplina la pubblicità del contratto
preliminare).
Sembrerebbe, a prima lettura, che l’oggetto della disciplina
legislativa, sia circoscritto ad una soltanto delle possibili configurazioni
del rent to buy, come articolatosi nella prassi: quella caratterizzata
dall’obbligo unilaterale del concedente-promittente alienante di
trasferire (con successivo contratto traslativo) entro il termine stabilito la proprietà
al conduttore-promissario acquirente, cui si contrappone il diritto-facoltà di
quest’ultimo di acquistare (senza, alcun obbligo al riguardo).
Un’interpretazione così tassativa esclude però la
trascrivibilità di molte fattispecie riconducibili alla disciplina del Rent To
Buy e rischia di alterare la Ratio della norma la quale mirata a tutelare
l’acquirente in presenza di una operazione economica riconducibile alla
fattispecie socialmente tipica del rent to buy, in tutte le sue
possibili varie articolazioni.
A norma dell’art. 23, comma 1, del D.L. n. 133/2004, i
contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
“sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La
trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo
2643, comma primo, numero 8) del codice civile”. Ai sensi del successivo comma
3, “il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del
codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un
periodo non superiore a dieci anni”. Disciplina, questa, che merita alcune
puntualizzazioni.
Va evidenziato che la trascrizione di cui trattasi ha ad
oggetto – se così si può dire – un contratto che deve essere riconducibile all’operazione
economica, socialmente e normativamente tipizzata, del rent to buy. Contratto il cui dato caratterizzante è
l’attribuzione immediata del godimento al conduttore, verso un corrispettivo
periodico (canoni) in parte imputabile al prezzo di trasferimento. E’
proprio questa tipicità sociale, oltre che normativa, e la correlata
valutazione legale di meritevolezza, a giustificare il prolungamento della
durata della trascrizione ex art. 2645-bis per tutta la
durata del contratto (fino ad un massimo di dieci anni), come pure la
trascrivibilità di fattispecie (come l’opzione di acquisto) che nel diritto
comune sono generalmente ritenute intrascrivibili. Il richiamo dell’art. 2645-bis
c.c. comporta che – ai fini dell’efficacia prenotativa della relativa
trascrizione – il contratto definitivo di trasferimento della proprietà
dovrà essere trascritto entro il termine finale di durata del contratto in
oggetto, e comunque entro il termine di dieci anni dalla trascrizione
del rent to buy. Nell’ipotesi in cui il contratto attribuisca al
conduttore un’opzione di acquisto, entro il suddetto termine dovrà essere
trascritto il contratto definitivo (di cui il primo segmento è lo stesso
contratto di rent to buy contenente l’opzione, ed il secondo segmento è
l’atto di accettazione da parte del conduttore).