DIVISIONE A DOMANDA
CONGIUNTA E PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art 791-bis c.p.c
La nuova disciplina
della divisione su domanda congiunta, è stata introdotta dall'art. 76, D.L.
21.06.2013 , n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50), così come modificato
dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98 (G.U. 20.08.2013,
n. 194, S.O. n. 63), con decorrenza dal 21.08.2013dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69
(c.d. «decreto del fare»).
“Quando non sussiste
controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni
pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa
che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con
ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina
di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale
demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al
ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio
o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto
a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli
737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il
professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
quest'ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti
di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato
rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda
e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile
a norma dell'articolo 739. Il professionista incaricato designato, sentite le
parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti
che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del
codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il
progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili
e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita.
Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV,
Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il
professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso
alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri
interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il
progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le
disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano
quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione
è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle
operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta
opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto
con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto
con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti
successivi.”
E’ uno strumento processuale
nuovo che consente di pervenire alla divisione dei beni in comproprietà
evitando di ricorrere al tradizionale processo contenzioso davanti al giudice
civile.
La nuova procedura disciplinata
all’art. 791-bis è caratterizzata da brevità rispetto alla procedura ordinaria.
Quando sussiste accordo tra le
parti, ossia non sussistono contestazioni sul diritto alla divisione né
sulle quote o altre questioni pregiudiziali, le parti interessate possono
domandare congiuntamente al tribunale competente per territorio la nomina di un
notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario a cui demandare le
operazioni di divisione.
I soggetti legittimati a
presentare domanda congiunta di divisione ex art. 791 bis sono gli eredi, i
condomini, gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o
trascritto l’opposizione alla divisione.
L’atto processuale è
rappresentato da un ricorso congiunto, che viene depositato presso il Tribunale
competente, con il quale si chiede la nomina di un professionista per le
operazioni di divisione (notaio o avvocato).
Se la domanda ha ad oggetto beni
immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 c.c. La
nuova procedura prevede che il giudice seguendo il procedimento camerale ex
art. 737 c.p.c., con decreto, nomini il notaio eventualmente indicato dalle
parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Il professionista incaricato,
sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei
partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’art. 1113
c.c., predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non
comodamente divisibili entro il termine assegnato nel decreto di nomina. Avvisa
quindi le parti e gli altri interessati del progetto o della vendita.
Alle parti e agli altri
interessati è concesso un termine di trenta giorni perché possano ricorrere al
Tribunale competente per opporsi al progetto di divisione o alla vendita dei
beni oggetto di divisione.
Detto termine ha natura
perentoria e decorre dalla ricezione dell’avviso di progetto o di vendita.
Ove invece entro il termine dei
trenta giorni non vengono sollevate contestazioni il professionista incaricato
deposita il progetto con la prova degli avvisi; segue quindi il decreto con cui
il giudice dichiara esecutivo il progetto e con cui rimette gli atti al professionista
incaricato per gli adempimenti successivi.