Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa,
introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e
allegati 4 – 5) ed entrata in vigore dal primo Gennaio 2016.
Si tratta di una nuova forma giuridica d’impresa for profit
che aggiunge nel proprio oggetto sociale, alla finalità di profitto, la formale
finalità di distribuzione di valore condiviso, che viene configurato come un
obbligo di natura statutaria.
“376. Le disposizioni previste dai commi
dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e
favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli
utili, perseguono una o
più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
ed altri portatori di interesse.
377. Le finalità di cui al comma 376
sono indicate specificatamente
nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una
gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di
coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono
essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI,
del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
378. Ai fini di cui ai commi da 376 a
382, si intende per:
a) «beneficio comune»: il perseguimento,
nell'esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti
positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui
al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il
soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente,
dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti,
fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»:
modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che
devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato
dalla società benefit in termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti
settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che
devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio
comune.
379. La società benefit, fermo restando
quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio
oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende
perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano
perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo
o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del
contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le
suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di
quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436
del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla
denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare
tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle
comunicazioni verso terzi.
380. La società benefit è amministrata
in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di
beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente
a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto
dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile,
individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e
compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
381. L'inosservanza degli obblighi di
cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli
amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli
obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione
a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
382. Ai fini di cui ai commi da 376 a
384, la società benefit
redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio
comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi
specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze
che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando
lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4
annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate
nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione
dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio
successivo.
E richiesto dalla legge che tutte le società benefit nominino
un “responsabile dell’impatto” che è responsabile, assieme al management, di
assicurare che la società persegua il proprio scopo dichiarato di Beneficio
Comune.
Le Società Benefit devono presentare una relazione di Impatto per valutare le performance della società per quanto riguarda i suoi
impatti e il Beneficio Comune prodotto. La relazione deve presentare i
contenuti indicati nella legge, deve essere completata annualmente e resa
disponibile al pubblico.
Con la relazione d’impatto (da allegare al bilancio e pubblicare
sul sito aziendale) la Società misura annualmente il proprio impatto sociale,
ambientale, per poi certificarlo e mostrarlo a consumatori e investitori. È un
documento necessario per soddisfare il requisito imprescindibile di
trasparenza, deve essere stilato da un ente esterno e deve contenere:
- descrizione
degli obiettivi, delle modalità e delle azioni messe in atto per perseguire le
dichiarate finalità di beneficio comune;
- valutazione
dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno, come
descritto nell’allegato 4 della legge 28 dicembre 2015, e le aree di
valutazione identificate nell’allegato 5 della stessa.
- descrizione
dei nuovi obiettivi che la Società Benefit intende perseguire nel corso
dell’esercizio successivo.
Sono gli azionisti a determinare se la società abbia
raggiunto un impatto significativo positivo. Questa prerogativa discende dal
fatto che agli azionisti è riconosciuto un diritto privato di azione, detto
benefit enforcement, che si può esercitare per far rispettare la mission
aziendale, qualora l’azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi
prefissati. In caso di controversia spetterà poi al Tribunale determinare se
sia stato effettivamente ottenuto l’impatto positivo, o meno.
Inoltre, se la società non fornisce adeguata trasparenza o se
emergono irregolarità nei modelli di misurazione, scatta un regime sanzionatorio
che è quello in materia di pubblicità ingannevole e del Codice del consumo, il
quale si aggiunge alla, forse ancora più temuta, perdita di reputazione e di
fiducia da parte del mercato.
La relazione costituisce allegato del bilancio e, in quanto
tale, si reputa necessario il deposito presso il Registro Imprese (CCIAA)
competente al pari degli altri allegati del bilancio. La prassi, sul territorio
nazionale, non è uniforme, tuttavia questo adempimento consente di soddisfare
il requisito della trasparenza previsto dalla normativa istitutiva delle
Società Benefit.
Al Collegio Sindacale è affidato il dovere di vigilare
“sull’osservanza della legge e dello statuto”; oltre che sul “rispetto dei
principi di corretta amministrazione”; e questo comporta indubbiamente il
dovere, per quest’organo, di verificare anche gli assetti organizzativi
dell’impresa esprimendosi in merito alla loro adeguatezza relativamente
all’idoneità di raggiungere le finalità sociali.
Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio
nazionale, del sistema delle società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e
seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell’esercizio di
un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di
beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente),
l’art. 38-ter, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto il
riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura
del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit,
sostenuti nel periodo 19.7 - 31.12.2020. In sede di conversione del Decreto in
esame, il termine finale per il sostenimento delle spese è prorogato al
30.6.2021.
Ulteriore intervento a favore delle Società Benefit è quello
previsto nel Decreto Legge fiscale (emendamento all’art. 49 del DDL 2220
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), il
quale prevede che le Società Benefit (e in generale tutte le imprese che
opereranno in modo trasparente e responsabile, anche senza la qualifica
giuridica di Società Benefit) potranno vedersi riconosciuta una primalità nei
bandi pubblici.
L’acquisizione della qualifica di Società Benefit comporta la
modifica della denominazione sociale, bisognerà indicare gli autoveicoli e gli
immobili intestati alla società, per consentire di effettuare le formalità
relative al cambio del nome della società presso il catasto ed i Registri
Immobiliari per gli immobili e presso il P.R.A. per le autovetture o veicoli
iscritti;
Se la società è titolare di brevetti e/o dovrà comunicare le
modifiche da apportare, al fine di aggiornare i documenti ufficiali di dominio
pubblico con tutte le informazioni in maniera corretta;
In generale dovrà essere predisposta idonea informazione a tutti i fornitori al fine di rendere nota la variazione di denominazione
sociale.
Infine si dovrà aver cura di valutare se la società è oggetto
di autorizzazioni particolari che comportino la notifica della variazione ad
autorità e/o enti competenti.
Se hai bisogno di una consulenza non esitare a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com