giovedì 5 luglio 2012

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE I PRESUPPOSTI ED IL SUO ITER SCELTA DI SOLIDARIETA’, DI AMORE E DI CORAGGIO


L'adozione internazionale è prima di tutto una scelta di solidarietà, di amore e di coraggio.
Le procedure per riuscire a dare a un minore straniero il diritto ad una famiglia sono lunghe e faticose.
Non bisogna dimenticare che ogni minore ha diritto ad una famiglia che lo ami e lo protegga.
Questa certezza anima tutte quelle coppie che in Italia e nel mondo decidono con fermezza di lottare per questo primario obiettivo umano e sociale.

LA DISCIPLINA:

-       La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.
-       L. 4 maggio 1983 n. 184 TITOLO III, Art 29 e seguenti, regola la procedura di adozione internazionale.

I REQUISITI:

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).

A) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

B) L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

L’ITER:

1)     Il primo step consiste nella cosidetta dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale resa dai coniugi aventi i requisiti di legge per l’adozione, presso il Tribunale per i minorenni del luogo dove hanno la residenza chiedendo che lo stesso le dichiari idonei;

2)     Depositata questa istanza, inizia la vera e propria fase di indagine sulla famiglia. Il Tribunale entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette ai servizi degli enti locali la documentazione per valutare la idoneità della coppia all’adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.  Al termine dell'indagine è fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.

3)     La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità.

4)     Effettuata la firma dell’incarico, inizia il periodo d’attesa in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni. Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel paese scelto, può dipendere dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti. Durante questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione che ciascun paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel paese straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno o più minori.  Ad abbinamento avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il figlio. Devono presentarsi alle autorità del paese straniero e a seconda del paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni paesi è obbligo per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è sufficiente una settimana di permanenza all’estero.   Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato. Terminato l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti, provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della cittadinanza italiana. L’autorità preposta dello Stato estero presso cui si presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione dell’Ente suddetto, procede all’abbinamento coppia-bambino.

5)      Se gli incontri si concludono in modo positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

6)     L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato”.

7)     Il consolato italiano nel Paese del bambino, a questo punto, ricevuta l’autorizzazione   
all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il “visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero del Paese di origine del minore, che con questo visto può entrare in Italia.

9)   La Questura competente per territorio rilascia il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.

10)  Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani, verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali. In caso di affidamento preadottivo, il Tribunale si pronuncia decorso con esito positivo un anno. Il Tribunale ordina quindi la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile; ed il bambino acquisisce, finalmente,  la cittadinanza italiana.


CONCLUDENDO:

Non è facile stabilire concretamente la durata della procedura per l’adozione internazionale per la complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.
Anche i costi non sono bassi. Si pensi al supporto legale, psicologico alla documentazione da tradurre, ai viaggi all’estero.
In tal senso si rileva come sia possibile usufruire del rimborso delle spese sostenute per adozioni.
In data 5/1/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati autorizzati nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Il nostro studio legale è a completa disposizione per tutte quelle famiglie che intendono percorre la strada dell’adozione internazionale al fine di offrire un futuro idoneo a dei bimbi che vivono in condizioni di abbandono e solitudine.

Non esitare a contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it 


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