La Corte di Cassazione, con la sentenza 22
ottobre 2014, n. 22456, precisa che il diritto di abitazione sulla casa
familiare, non può essere attribuito al coniuge superstite quando lo stesso
sia legalmente separato e non più convivente nella casa oggetto della
disposizione successoria.
In caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare al momento dell’apertura della successione fa venire meno
il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto reale
di abitazione al coniuge superstite.
L'art 540 c.c. riserva al coniuge del defunto il
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili
che la arredano.
L’art 548 c.c. attribuisce genericamente al coniuge
separato cui non è stata addebitata la separazione, gli stessi diritti
successori del coniuge non separato, si era ritenuta l’estensione automatica
del diritto di abitazione.
Solo di recente la giurisprudenza di legittimità ha
chiarito la questione dopo un decennio di contrastanti interpretazioni.
La sentenza del 22 ottobre 2014, n. 22456 ha ritenuto che
il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite ha ad
aggetto l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare in cui
entrambi i coniugi vivevano insieme stabilmente organizzandovi la vita
domestica del gruppo familiare.
La Ratio della norma di cui all’art 540 c.c. non è
tanto la tutela dell'”interesse economico” del coniuge superstite di disporre
di un alloggio, quanto dell'”interesse morale” legato alla conservazione dei
rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.
Ad esempio la conservazione della memoria del coniuge
scomparso, e lo stato sociale goduto durante il matrimonio.
In caso pertanto di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini
dell'attribuzione del diritto di abitazione.