LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.169/2015
Giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
2014 n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 23 maggio 2014, n. 80,
La disposizione all’esame è stata
introdotta in sede di conversione, ad opera della legge n. 80 del 2014, del
d.l. n. 47 del 2014, a seguito e in conseguenza della sentenza di questa Corte
n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, che aveva dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del
2011, in tema di rideterminazione ex lege di elementi di contratti di locazione
non registrati nei termini. Essa è stata inserita nell’ambito di un
provvedimento diretto in primis, secondo le intenzioni dichiarate nel preambolo
del provvedimento d’urgenza, «a fronteggiare la grave emergenza abitativa in
atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle
costruzioni» e nel contesto di un articolo (il 5) dedicato, secondo
l’originaria rubrica, alla «Lotta all’occupazione abusiva di immobili». Con
essa il legislatore ha, nella sostanza, prorogato l’efficacia e la validità dei
contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate
costituzionalmente illegittime.
La disposizione censurata si
porrebbe, dunque, in contrasto, anzitutto con l’art. 136 Cost., in quanto il
legislatore avrebbe inteso non già introdurre una norma riproduttiva di quella
precedente, ma solo enunciare «una “clausola di salvaguardia”» volta a
preservare gli effetti prodottisi in applicazione delle disposizioni dichiarate
incostituzionali ed i rapporti che ne erano stati originati; senza, per di più,
che il richiamo ai “diritti quesiti” ed ai “rapporti consolidati” – ai quali ha
fatto riferimento il parere espresso, nella fase di conversione in legge, dalla
Commissione permanente affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni della Camera dei deputati – risulti corretto né pertinente, trattandosi
di rapporti di durata non sciolti né estinti e senza possibilità di alcuna
“cristallizzazione” dei relativi effetti.
Sarebbe poi compromesso anche
l’art. 3 Cost., in quanto si sarebbe introdotto un regime irragionevolmente
discriminatorio rispetto ai medesimi rapporti di locazione, dal momento che, a
seguito della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sarebbe
venuta meno la funzione «preventiva e deterrente» circa l’adempimento degli
obblighi tributari connessi alla tempestiva registrazione dei contratti di
locazione: il che renderebbe priva di ragion d’essere la previsione di un
«termine finale» scollegato dalla originaria funzione.
Si denuncia, infine, la
violazione anche dell’art. 42, secondo comma, Cost., in quanto la facoltà del
legislatore di limitare la proprietà privata è tuttavia sottoposta al rispetto
del «limite teleologico della funzionalità alle esigenze delle collettività,
mediante un bilanciamento di interessi di rango costituzionale che non può
tradursi in uno “svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo
contenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Evenienza che, nella specie,
non si sarebbe verificata, avendo il legislatore previsto misure in chiave
sanzionatoria, tanto della durata che del canone locatizio, svuotando di
contenuto l’autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano
della funzione sociale della proprietà.
La questione incostituzionalità è
stata ritenuta fondata, pertanto la norma impugnata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 136 Cost.
Alla luce di quanto esposto tutti
i contratti di locazione sorti a seguito della denuncia all’Agenzia delle entrate
ai sensi dell’art 3 commi 8 e 9 del Dlgs 23/2011 sono invalidi. Essendo venuta
meno la sanatoria degli effetti del contratto registrato in base alle norme
dichiarate incostituzionali la detenzione del bene non può ritenersi sostenuta
da alcun titolo legittimante stante la nullità del contratto di locazione stipulato
senza l’osservanza della forma di legge.