lunedì 2 maggio 2011

LA TUTELA DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE DLGS 122/2005 SI APPLICA SOLO SE è STATO RICHIESTO IL RELATIVO PERMESSO DI COSTRUIRE:


La Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla applicazione della normativa a tutela degli acquirenti di immobili da costruire introdotta con il Decreto Legislativo n 122/2005.  In particolare il caso di specie riguarda un contratto preliminare di immobile da costruire venduto sulla carta per il quale non era stato richiesto il relativo permesso di costruire.

Secondo la Cassazione l’applicazione della normativa in esame ha senso in quanto il preliminare abbia ad oggetto un edificio per il quale, nel momento in cui viene stipulato il contratto, sia già stato richiesto il permesso di costruire, mentre sarebbe priva di ratio là dove, appunto, l'edificio oggetto della contrattazione sia soltanto progettato "sulla carta", prima della richiesta del permesso.

"Sussiste, in conclusione, l'error in iudicando denunciato dalla ricorrente. Poiché, infatti, al momento della stipulazione del preliminare l'immobile da costruire era esistente soltanto "sulla carta", ma non era ancora stato neppure richiesto il permesso di costruire o presentata la denuncia di inizio di attività, l'immobile negoziato non rientra tra quelli «oggetto del presente decreto» (per "usare l'espressione contenuta nell'incipit dell'art. 6, comma 1), perché non ricade nell'intervallo temporale che consente di intenderlo "da costruire" ai fini dell'applicazione della normativa introdotta dal d.lgs. n. 122 del 2005. Alla Corte d'appello era pertanto precluso, versandosi al di fuori dell'ambito oggettivo di operatività del decreto legislativo, interrogarsi sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza della norma (art. 6, comma 1, lettera i) che, con riguardo al contenuto minimo del contratto avente ad oggetto un immobile da costruire, prescrive che esso «deve contenere ... gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione»".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 10 marzo 2011, n.5749)

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