Il nuovo testo è entrato in
vigore dal 18 giugno 2013.
ART. 63 DISP. ATT. C.C.
Per la
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa,
può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che
lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori
non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se
non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di
mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra
nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede
diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa
per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore
copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
In relazione
alla disposizioni dell’art. 63, c.4, disp. Att. come già sottolineato nel
precedente Post http://avvocatochiaraconsani.blogspot.it/2011/08/spese-condominiali-carico.html
vi è la necessità di far risultare nell’atto con cui si trasferisce un’unità in
condominio la posizione dell’acquirente in ordine ai contributi condominiali.
La norma in
commento tiene ferma la responsabilità solidale esterna dell’acquirente per il
pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Se il venditore
non avesse già saldato tutte le sue pendenze l’acquirente assumerà responsabilità
solidale per il pagamento e di ciò deve essere dato atto.
L’acquirente, a
propria tutela, potrà pretendere l’esibizione di un’apposita attestazione rilasciata
dall’Amministratore dalla quale risulti lo stato dei pagamenti dell’alienante. Si
segnala che l’art. 1130 C.C (nuova versione) prevede ora espressamente l’obbligo
dell’Amministratore di fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali in
corso.
Per prassi le
spese condominiali ordinarie maturate sino alla data di trasferimento (o Sino
alla data di effettiva consegna dell'immobile) sono poste a carico del
venditore, mentre per le spese condominiali straordinarie si ha riguardo alla
data in cui è stata assunta la delibera condominiale che le ha autorizzate, per
cui sono poste a carico del venditore le spese deliberate sino alla data del
trasferimento (salva Sempre la responsabilità esterna solidale dell’acquirente
ex art. 63 disp. a.) Peraltro, per quanto riguarda le spese straordinarie, in
giurisprudenza, non vi è un orientamento unanime, per il caso in cui manchi una
disciplina pattizia.
La Legge 220/2012
ha altresì introdotto una responsabilità solidale anche a carico del venditore.
Chi cede diritti
su unità immobiliari in condominio resta obbligato solidalmente con il suo avente
causa per i contributi maturati sino al momento in cui è trasmessa all’Amministratore
copia autentica del titolo traslativo.
Pertanto fino a
quando non venga prodotta all’Amministratore copia autentica dell’atto traslativo,
l’alienante resta obbligato solidalmente per gli oneri condominiali maturati fermo
restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’avente causa, obbligato principale.