venerdì 8 aprile 2011

FEDERALISMO FISCALE: CAMBIA LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA AFFITTO.




E’ stata introdotta a partire dal 7 aprile 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali;
- l’imposta di registro;
- l’imposta di bollo;
E ancora:
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto;


L’imposta cedolare secca è un’imposta con un’aliquota predefinita e che prescinde dal totale dei redditi del contribuente e non prevede eventuali esenzioni.
Si tratta di un nuovo sistema di prelievo fiscale sul canone d’affitto: non più tasse in base al reddito del proprietario ma una tassa proporzionale al canone di locazione fissato.

I proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la tassa piatta (21% per i canoni liberi e 19% per quelli concordati) o la tassazione ordinaria che cresce insieme alle attuali aliquote Irpef.

L’Agenzia delle entrate ha emanato un regolamento sulle modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


Non tutti i contratti di locazione potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva. Vi rientreranno i soli affitti di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, non effettuati nell'esercizio di impresa o di professione.


Si dispone altresì che durante il periodo di applicazione della nuova imposta sia precluso qualsiasi aumento del canone di affitto, anche se pattuito in contratto, incluso l'aggiornamento Istat.  E’ inoltre previsto che l'opzione per la cedolare sia inefficace se non viene comunicata anche al locatario, con lettera raccomandata.

Sanzioni per gli affitti in nero:

Nel caso in cui il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non venga dichiarato, oppure venga indicato in misura inferiore rispetto a quella effettivo, si applicano le seguenti sanzioni:
• dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, in caso di omessa indicazione;
• dal 200% al 400% dell’imposta dovuta, in caso di indicazione in misura  inferiore rispetto a quella effettiva.
Invece, ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non  sono stati registrati e entro il termine stabilito dalla legge, si applica la  seguente disciplina:
• la durata della locazione è pari a 4 anni a decorrere dalla data di  registrazione;
• dalla data della registrazione il canone annuo ammonta al triplo della rendita catastale adeguato, a partire dal 2° anno, con l’aggiornamento  ISTAT.

 Se il contratto prevede un canone inferiore si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui:
• il contratto registrato indichi un canone inferiore rispetto a quello percepito;
• la registrazione riguardi un contratto di comodato fittizio;
a meno che la registrazione venga effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. sul federalismo.



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