lunedì 11 gennaio 2016

L'IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO FALSO


Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Il testamento produce effetti nella sfera giuridica degli eredi con la semplice pubblicazione ex art. 620, comma 6, c.c., senza alcuna necessità di un accertamento della sua autenticità o trascrizione.

Le Sezioni Unite, con sentenza 15 giugno 2015 n. 12307 (rimarcando quanto affermato nella Sent. Cass. 15 giugno 1951 n. 1545), hanno affermato il principio secondo il quale, ove la parte contesti l’autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, su di essa grava l’onere della relativa prova.

Le Sezioni Unite hanno superato il contrasto esistente nella Corte di legittimità. Più precisamente, tra l’indirizzo che riteneva necessaria la proposizione della querela di falso e quello che, invece, considerava sufficiente il mero disconoscimento della autenticità del testamento.

In base ai principi generale, l'onere della prova grava in capo a colui che contesta la validità del testamento olografo. Ciò è anche in linea con la disposizione dell'art 456 c.c. che afferma che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria: ne consegue, quindi, che colui che si afferma successore ex lege dovrà esercitare un'azione di accertamento negativo - volta a far valere la nullità del testamento e, quindi, il verificarsi della delazione legale - il cui onere della prova ricade su di lui, in conformità ai principi generali (in tal senso Corte di Cassazione, 1545/51).

Si sottolinea infine come la falsificazione del testamento olografo sia perseguibile d'ufficio (art.493 bis, comma secondo, c.p.), ed è soggetta ad una specifica pena (art. 491 c.p.).

Inoltre ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che abbia portato ad una sentenza di condanna o di assoluzione, «ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Per chiarimenti e consulenze scrivere alla seguente mail: chiara.consani@virgilio.it