mercoledì 15 giugno 2016

DIVISIONE A DOMANDA CONGIUNTA E PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Art 791-bis c.p.c


DIVISIONE A DOMANDA CONGIUNTA E PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
 
Art 791-bis c.p.c
La nuova disciplina della divisione su domanda congiunta, è stata introdotta dall'art. 76, D.L. 21.06.2013 , n. 69 (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98 (G.U. 20.08.2013, n. 194, S.O. n. 63), con decorrenza dal 21.08.2013dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. «decreto del fare»).
 
“Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739. Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.”

E’ uno strumento processuale nuovo che consente di pervenire alla divisione dei beni in comproprietà evitando di ricorrere al tradizionale processo contenzioso davanti al giudice civile.
La nuova procedura disciplinata all’art. 791-bis è caratterizzata da brevità rispetto alla procedura ordinaria.
Quando sussiste accordo tra le parti, ossia non sussistono contestazioni sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali, le parti interessate possono domandare congiuntamente al tribunale competente per territorio la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario a cui demandare le operazioni di divisione.
I soggetti legittimati a presentare domanda congiunta di divisione ex art. 791 bis sono gli eredi, i condomini, gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione.
L’atto processuale è rappresentato da un ricorso congiunto, che viene depositato presso il Tribunale competente, con il quale si chiede la nomina di un professionista per le operazioni di divisione (notaio o avvocato).
Se la domanda ha ad oggetto beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 c.c. La nuova procedura prevede che il giudice seguendo il procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., con decreto, nomini il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’art. 1113 c.c., predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili entro il termine assegnato nel decreto di nomina. Avvisa quindi le parti e gli altri interessati del progetto o della vendita.
Alle parti e agli altri interessati è concesso un termine di trenta giorni perché possano ricorrere al Tribunale competente per opporsi al progetto di divisione o alla vendita dei beni oggetto di divisione.
Detto termine ha natura perentoria e decorre dalla ricezione dell’avviso di progetto o di vendita.

Ove invece entro il termine dei trenta giorni non vengono sollevate contestazioni il professionista incaricato deposita il progetto con la prova degli avvisi; segue quindi il decreto con cui il giudice dichiara esecutivo il progetto e con cui rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.

 

 

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