giovedì 3 marzo 2016

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO ISTRUZIONI PER L'USO - ASPETTANDO GODOT


Il disegno di legge Cirinnà è una proposta che per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza.

In attesa della conferma alla Camera ecco alcuni chiarimenti sul disegno di legge approvato al Senato.

L’UNIONE CIVILE:

Definisce il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, che vogliano organizzare la loro vita in comune.

La legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali, chiamandolo “unione civile”, diverso dal matrimonio regolato dall’articolo 29 della costituzione, ma che si può equiparare a quest’ultimo per diritti e doveri previsti.

Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile, il quale provvede alla registrazione. Le due persone che hanno contratto l’unione civile devono dichiarare il regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei beni), un indirizzo di residenza comune e possono assumere un cognome comune che può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile.

Non possono contrarre l’unione civile:

- persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile;

- persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o persone che tra loro sono parenti.

Come nel matrimonio, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità; entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate; in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni.In caso di morte la parte dell’unione civile ancora in vita ha diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità.

In merito alla cessazione dell’unione la stessa si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. Si fa presente sul punto che nel caso delle unioni civili ( diversamente dal matrimonio) è stato previsto un vero e proprio divorzio breve, senza previa separazione ed in tempi brevissimi. In questo punto le unioni civili rispetto al matrimonio sono davvero innovative!

In ogni modo si applicano allo scioglimento delle unioni le disposizioni in materia di divorzio, come espressamente richiamate dal disegno di legge, con la possibilità di vedere riconosciuto ad uno dei due partner il diritto di mantenimento, tenendo conto delle condizioni dei due uniti.

LE CONVIVENZE DI FATTO:

Con il termine convivenze di fatto, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".

Il fine di questa regolamentazione è quello di concedere alle coppie conviventi i diritti basilari per l’assistenza reciproca, riconoscendoli quindi come un’unione di fatto meritevole di tutela giuridica.

Il contenuto del contratto è sostanzialmente libero: le parti possono indicare i rispettivi obblighi e diritti come, ad esempio, le modalità di cooperazione e collaborazione ai bisogni della convivenza. Inoltre dovranno regolare il regime patrimoniale, optando per la comunione dei beni o la separazione. Inoltre potranno stabilire quanto dello stipendio va nella cassa comune o quali spese sostiene l’uno o l’altro dei conviventi. Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza e possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto, evitando discussioni e rivendicazioni al momento della rottura.

I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento).

Inoltre:

se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente ha diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza muore o dovesse recedere dal contratto di locazione dalla casa di comune residenza, il convivente di fatto può succedere nel contratto;

se il convivente di fatto presta abitualmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. Questo diritto non è valido invece se tra i conviventi vi sia un rapporto di società o di lavoro subordinato. In caso di morte di uno dei conviventi causato da un fatto illecito di un terzo, il superstite viene equiparato al coniuge nell’individuazione del danno risarcibile.

se la convivenza finisce ed uno dei coniugi si trova in uno stato di difficoltà economica, il giudice può inoltre stabilire che l’ex partner lo sostenga economicamente per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Il contratto di convivenza si risolve per:
accordo delle parti;

recesso unilaterale;

matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

morte di uno dei contraenti;

La risoluzione del contratto di convivenza può avvenire pertanto anche per volontà di uno solo dei due partner, volontà a cui l’altro non può opporsi.

Nel caso di rottura della convivenza non c’è l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, ma solo quello degli alimenti nel caso di stretta necessità economica del compagno e comunque per un periodo di tempo proporzionale alla durata della convivenza.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso a pena di nullità deve contenere il termine non inferiore a novanta giorni concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

****

Se il presente disegno legge dovesse venire confermato alla Camera le fattispecie “del vivere insieme” saranno varie e variopinte e qui riassunte:

il matrimonio: è la tradizionale unione tra un uomo e una donna, regolata dal codice civile e dalle leggi speciali sul diritto di famiglia.

le unioni civili: sono le unioni tra omosessuali. L’insieme dei diritti e dei doveri è molto simile alla tutela prevista per le coppie sposate se non per alcune differenze (come l’obbligo della fedeltà);

i contratti di convivenza: sono le unioni tra soggetti maggiorenni sia etero che omosessuali, ma che hanno preferito di non passare per il matrimonio tradizionale o per le unioni civili, predisponendo un contratto di convivenza che ha tutele inferiori rispetto al matrimonio o alle unioni civili ma che garantisce alcuni diritti e tutele.

Resta fermo che i soggetti conviventi sono liberi di scegliere se siglare o meno un contratto di convivenza, che quindi non costituisce un obbligo.

Aspettando Godot ……………………………

Per consulenze o chiarimenti scrivere al seguente indirizzo mail chiara.consani@virgilio.it

 

8 commenti:

  1. I am extremely impressed along with your writing abilities, Thanks for this great share.

    RispondiElimina
  2. http://avvocatochiaraconsani.blogspot.it/2016/06/le-convivenze-di-fatto-alla-luce-della.html

    RispondiElimina
  3. Very informative, keep posting such good articles, it really helps to know about things.

    RispondiElimina
  4. Hi, Really great effort. Everyone should read this article. Thanks for sharing.

    RispondiElimina
  5. Awesome work.Just wanted to drop a comment and say I am new to your blog and really like what I am reading.Thanks for the share

    RispondiElimina
  6. Amazing blog and very interesting stuff you got here! I definitely learned a lot from reading through some of your earlier posts as well and decided to drop a comment on this one!

    RispondiElimina
  7. Very informative, keep posting such good articles, it really helps to know about things.

    RispondiElimina