martedì 6 settembre 2011

COMUNIONE LEGALE O SEPARAZIONE DEI BENI SCEGLI BENE PRIMA DI SPOSARTI!!!!

Prima di sposarsi è bene conoscere le conseguenza patrimoniali connesse al matrimonio.
Questo articolo è pertanto finalizzato a far conoscere ai futuri sposi il regime patrimoniale della famiglia.

LA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
Con la riforma del “diritto di famiglia” avvenuta con la legge n° 151 del 1975, si è stabilito che, in mancanza di una scelta precisa, il regime patrimoniale legale della famiglia che si applica è quello della comunione dei beni. Ciò significa che è possibile dichiarare all’ufficiale dello stato civile o al sacerdote, a seconda che si tratti di un rito civile o religioso, per quale regime patrimoniale si opta. Se non si dichiara nulla, si applica automaticamente il regime della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale della famiglia scelto è sempre derogabile dai coniugi in un qualsiasi momento nelle forme di cui all’art 162 c.c.

Il regime LEGALE della comunione dei beni:

Con il regime di comunione legale tutti i beni acquistati dopo la data delle nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura, anche se sono stati acquistati separatamente. Non vi è possibilità di definire quote diverse di proprietà per specifici beni.
In regime di comunione  cadono anche i debiti i quali sono condivisi in solido dai coniugi.

E’ bene precisare che i beni che sono di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, sono e rimangono beni di proprietà esclusiva di quella persona anche dopo il matrimonio.

I beni che cadono in comunione legale sono indicati dagli articoli 177 e 178 del Codice Civile. Esempio: se dopo il matrimonio i coniugi acquistano (anche non congiuntamente) una casa, la casa sarà di proprietà di tutti e due nella stessa identica misura.

Anche nell’ipotesi in cui i coniugi scelgano il regime di comunione, ci sono dei beni che, per disposizione legislativa, non entrano nella comunione dei beni, rimanendo beni personali del coniuge pur se acquistati in costanza di matrimonio: ad esempio, i beni provenienti da successione o donazione, i beni che servono per l’esercizio della professione salvo che siano destinati alla conduzione dell’azienda comune, etc.

Un caso peculiare è quello dei beni acquistati con il ricavato della cessione di altri beni personali: se si acquistano, in particolare, beni immobili o beni mobili registrati (come le autovetture), perché questi non cadano in comunione è necessario che, oltre al coniuge acquirente, anche l’altro coniuge partecipi all’atto, nel quale dovrà essere contenuta una dichiarazione riguardante la provenienza del denaro (impiegato per l’acquisto) dall’alienazione di beni personali.


L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN COMUNIONE LEGALE:
Se si tratta di atti di amministrazione ordinaria, essa spetta disgiuntamente (ossia singolarmente) ad entrambi i coniugi.
Se si tratta di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia atti di straordinaria amministrazione) essa spetta congiuntamente ad entrambi.
Ciò significa che tali atti devono essere realizzati con la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi (e questo al fine di garantire le partecipazioni di entrambi in ordine ad atti importanti, evitando abusi da parte di uno dei due coniugi).
Se vi è un contrasto insanabile tra i coniugi è ammessa la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento di tali atti.

LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE:
La comunione si scioglie in determinati casi previsti dall’articolo 191 del Codice civile: ad es. quando i coniugi si separano o il matrimonio si scioglie, oppure quando decidono essi stessi di modificare il regime patrimoniale (ad es. se i coniugi vogliono passare dalla comunione alla separazione dei beni, come detto, dovranno farlo con atto pubblico davanti ad un pubblico ufficiale, quale il notaio), oppure quando uno dei coniugi fallisce, etc. In tali casi, lo scioglimento trasforma la comunione legale in comunione ordinaria (di cui poi ogni coniuge potrà chiedere la divisione).

Il regime della separazione dei beni:

Con il regime di Separazione dei beni ciascun coniuge sarà titolare esclusivo del bene da lui acquisito, pur se acquistato durante il matrimonio. Esempio: se dopo il matrimonio il marito acquista una casa, la casa sarà intestata solo a lui e viceversa.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI NEL REGIME DELLA SEPARAZIONE LEGALE:
Il coniuge che è proprietario esclusivo del bene è anche colui che ne ha il godimento e l’amministrazione esclusiva.


LA MODIFICA DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
La scelta di modificare il regime patrimoniale della famiglia passando dalla comunione legale alla separazione dei beni e viceversa, può essere effettuata in ogni momento ma tale regime deve essere costituito mediante atto pubblico.


CONCLUSIONI:
E’ opportuno che prima del matrimonio ciascun coniuge si informi bene in ordine alla scelta del regime patrimoniale più opportuno per la propria famiglia.
A seconda della situazione patrimoniale di ciascun soggetto la scelta è tale da incidere notevolmente in ordine al proprio patrimonio.
Per qualsiasi necessità in ordine alla scelta del regime patrimoniale non esitare a contattare il nostro studio.

11 commenti:

  1. Sto leggendo vari siti che parlano di questo argomento,ma ancora non ho trovato risposta.
    Io e mia moglie ci siamo sposati 11 anni fa in regime di separazione dei beni,ma ora ne sono pentito e vorrei passare alla comunione dei beni.Cosa devo fare?
    Lorenzo

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    1. devi andare da un notaio con tua moglie e stipulare Una convenzione matrimoniale che verra' annotata nell' atto di matrimonio.

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  2. Mi sono di recente separata consensualmente dopo 32 anni di matrimonio. Nell'omologa dell'atto di separazione mio marito ha fatto scrivere: "... Il Dr.G.A è inoltre proprietario esclusivo di un posto barca e box a Piombino..." . Mio marito ha anche una barca che tiene ormeggiata in tale località.
    Chiedo: come può essere sua proprietà esclusiva se il tutto è stato acquistato pochi anni fa mentre eravamo sposati? Il fatto che l'abbia fatto scrivere sull'atto comporta che io non possa in alcun caso rivendicare la comproprietà del tutto? Qualcuno può consigliarmi? Annalisa

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  3. Gentile Annalisa,
    il posto barca è in concessione demaniale e non può essere in proprietà.
    La proprietà della barca da quanto dici dovrebbe pertanto essere rimasta ad entrambi visto che nell'omologa si fa riferimento solo al posto barca.
    In ogni modo sarebbe meglio prendere visione dell'omologa e della documentazione relativa sia alla barca che al posto di ormeggio.
    La prego di contattarmi via mail per ogni necessità o consiglio.
    chiara.consani@virgilio.it

    Cordiali saluti.

    Avv Chiara Consani

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    1. Gent.Avv. Consani, la ringrazio per la celere risposta... purtroppo, mentre l'omologa è in mio possesso, tutti i documenti riguardanti posto barca, box cabina e posto macchina sono in possesso di mio marito e se glieli chiedo in questo momento sarebbe assolutamente contro producente. E' già qualcosa sapere, che non avendo menzionato la barca, almeno posso rivendicarne la comproprietà.
      Inoltre le chiedo se posso ancora approfittare della sua preziosa consulenza. Grazie Annalisa

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  4. Certamente, a sua disposizione per ogni chiarimento o necessità.
    Cordiali saluti.

    Avv Chiara Consani

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  5. Buongiorno Avv.to
    mi sto per sposare, non abbiamo figli ancora, mi trovo davanti alla scelta del regime patrimoniale.. la casa è intestata solo a lui... qual'è è il regime che mi darebbe più sicurezze riguardo il diritto di godimento e gestione della casa? La ringrazio, Silvia

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  6. Gentile Silvia, scrivi via mail chiara.consani@virgilio.it così posso spiegarti meglio la natura dei due tipi di regime patrimoniale.
    Grazie
    Avv Chiara Consani

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  7. Buongiorno Avv.to,
    tra qualche mese ci sposeremo, quindi dovremo decidere tra comunione o separazione dei beni. Ci è chiara la differenza tra i due regimi, ma quale conviene scegliere anche in vista di eventuali tassazioni da parte dello Stato? Per esempio se dovessimo avere doppia busta paga ecc.
    Grazie anticipatamente

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  8. Salve io e mia moglie siamo sposati da 23 anni con la comunione dei beni ,ora abbiamo deciso di acquistare una casa ,io dipendente e mia moglie casalinga ,ora la mia banca mi ha consigliato di fare la separazione dei beni per tutelare la moglie nel caso venissi a mancare grazie

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