martedì 19 luglio 2011

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LE CONCESSIONI DEMANIALI:

Nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

La Direttiva in esame è stata scritta e proposta dall'ex Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno della UE, Frits Bolkestein, La proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Europea, presieduta all'epoca da Romano Prodi.

L’OBBIETTIVO DELLA BOLKESTEIN:
La direttiva comunitaria 2006/123/CE, si pone l'obiettivo di “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato.”

Il legislatore comunitario vuole abbattere le barriere economiche e strutturali che, di fatto, ancor oggi non consentono la piena libertà di circolazione e la completa e garantita libertà di stabilimento.

LE INFRAZIONI CONTESTATE:
In particolare si contesta all’Italia in ordine alle concessioni demaniali delle spiagge:
-       la compatibilità del diritto preferenziale di insistenza di cui all’art. 37 cod. nav. con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE;
-       la compatibilità  del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all’art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall’art. 10 L. 88/2001.

A parere della Commissione Europea detti due aspetti contrastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

AMBITO APPLICATIVO:
Tra i settori che coinvolgono detta direttiva si parla di “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento”, ricomprendendosi fra i destinatari della normativa anche le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio.

IL SISTEMA NORMATIVO DELLE CONCESSIONI BALNEARI IN ITALIA:
E’ opportuno esporre il sistema vigente della normativa di settore.

Il demanio marittimo, nel nostro Paese, è regolato oltre che dall’art 822 c.c. in ordine al demanio pubblico, da alcune leggi speciali ed in particolare:

- Art. 36 del codice della navigazione dispone al primo comma che:
“L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”


- Art. 37 del medesimo codice dispone che:
Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”

- L’articolo 1 del d.l. n. 400/1993 ha stabilito che “la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione” e che (comma 2) tali concessioni avrebbero avuto, sic et simpliciter, durata quadriennale ovvero altra durata concessa e autorizzata a partire da motivata richiesta degli interessati”;

- la legge n.88/2001 (“Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”) all'articolo 10 (“Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi”), ha introdotto il meccanismo del rinnovo automatico della durata delle concessioni demaniali marittime, posto che “le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”, quest'ultimo inciso facendo salvo il potere di “revoca delle concessioni” previsto nel Codice anzidetto.

- La legge n. 296/2006 ha modificato l'articolo 3 del d.l. n. 400/1993 prevedendo la possibilità di essere titolari di concessioni demaniali marittime per una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 20 anni “in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”;

IL CANONE DELLA CONCESSIONE:
La nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 modifica il precedente impianto normativo, prevedendo per la prima volta un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni. Accanto al canone tabellare, che continua ad applicarsi per alcune tipologie di beni demaniali oggetto di concessione, viene introdotto un canone commisurato al valore di mercato, sia pure mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti.


L’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA:
L’articolo 12 della direttiva prevede che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”. In tali casi “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”.


L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA SUL SISTEMA NORMATIVO ITALIANO:

Per effetto della “direttiva servizi”, le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma anzi dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione.

Le nostre imprese balneari sono tipicità nazionali a tutti gli effetti e offrono un monitoraggio costante del territorio sia da un punto di vista ambientale che della pubblica sicurezza della balneazione.  

Gran parte degli attuali concessionari, che rappresentato da piccoli imprenditori, sono preoccupati di veder vanificati gli sforzi compiuti in lunghi anni di lavoro nella creazione del valore economico degli stabilimenti balneari.

Il quadro normativo italiano, prima della direttiva servizi,  era più certo tanto che ha dato la possibilità ai concessionari balneari di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari che, grazie al rinnovo automatico, hanno permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui di durata anche ventennale.

LE COSTRUZIONI REALIZZATE DAI CONCESSIONARI:
Il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare opere rimuovibili , è titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 cod. civ. avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione.  

L’INDENNIZZO IN FAVORE DEI CONCESSIONARI:
L’art. 49 del codice della navigazione dispone che"…quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato", richiama in pratica l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 cod. civ. - con deroga al principio dell'indennizzo, di cui al successivo art. 936 - va interpretato nel senso che l'accessione si verifica "ipso iure", al termine del periodo di concessione.
A norma dell'art. 49 del codice della navigazione, sono soggette ad accessione, al termine del rapporto concessorio, solo le opere "non amovibili", nel presupposto che per tali opere, destinate a restare sul territorio o ad essere distrutte, debba assicurarsi la piena disponibilità per l'ente proprietario del suolo, a fini di corretta gestione delle medesime nell'interesse pubblico.

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (26.05.2010) ha dichiarato che “può giustificare l’inapplicabilità del principio dell’accessione gratuita, fortemente penalizzante per i superficiari, quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da figurare il rinnovo stesso, al di là del nomen juris, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità”.

Questa sentenza potrebbe aprire le porte ad un eventuale indennizzo che lo Stato od il “nuovo” concessionario dovrebbe corrispondere al “vecchio” per caso di mancato rinnovo della concessione a seguito di miopia del legislatore, in quanto quest’ultimo, altrimenti, avrebbe diritto di demolire tutti i manufatti dal medesimo costruiti, rendendo assolutamente inappetibile l’acquisizione degli stabilimenti balneari da parte dell’Agenzia del Territorio, in quanto l’Agenzia di fatto non acquisirebbe che “rena”.


I PROVVEDIMENTI DELLO STATO ITALIANO:

IL DECRETO MILLEPROROGHE:
Con l’approvazione della Legge n 25 del 26/2/2010 con il quale è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe è stato abrogato il secondo periodo dell’art. 37 del Codice della navigazione, sopprimendo il diritto di insistenza per il rinnovo della concessione ed è stata prorogata al 31 dicembre 2015 la proroga delle concessioni demaniali e conferma il disposto dell'art. 3 comma 4 bis della legge 494/93 attinente alla possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione.

IL FEDERALISMO DEMANIALE:
Con il Decreto Legislativo n. 85 del 28 Maggio 2010 sul c.d “federalismo demaniale”, è stata attribuita la titolarità di gran parte dei beni del demanio dello Stato alle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.
Detto decreto, in effetti non cambia nulla della disciplina delle concessioni demaniali marittime e dei canoni che vengono pagati per esse.
Il 1° comma dell’art. 4 stabilisce, che i beni del demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni (restando, quindi, nel patrimonio indisponibile di esse), a differenza della maggioranza dei beni demaniali trasferiti, e che essi restano assoggettati al regime stabilito dal Codice Civile, dal Codice della Navigazione, dalle leggi statali e regionali (comprese, quindi, la Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007, che prevede gli attuali canoni di concessione e tutte le Leggi Regionali che disciplinano il rilascio delle concessioni demaniali marittime) e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza (Direttiva CE 123/2006, la c.d. Direttiva “Bolkestein” sulla concorrenza nel settore dei servizi). Su questi beni non possono, quindi, essere costituiti diritti di superficie. Inoltre preme evidenziare, come le Regioni non abbiano in ogni caso  la competenza legislativa per determinare la misura dei canoni delle concessioni demaniali marittime, dato che tale facoltà è attribuita allo Stato, ai sensi del 3° comma dell’art. 117 della Costituzione.


IL TENTATIVO DEL DECRETO SVILUPPO “IL DIRITTO DI SUPERFICIE” RISCHIO SCONGIURATO:

Inizialmente il Decreto Sviluppo proponeva che “Fermo restando il diritto di passaggio sulle spiagge che è inviolabile, tutto ciò che è terreno su cui insistono gli insediamenti turistici (chioschi, stabilimenti balneari, strutture ricettive) sarà oggetto di diritto di superficie che dura 90 anni (poi ridotto a 20 anni).”

Il Governo nell’attuazione del Decreto Sviluppo è stato costretto a fare marcia. Il diritto di superficie ventennale sulle spiagge oltre ad essere una minaccia per l’ambiente e per le coste italiane, di fatto rappresentava un rischio anche per le migliaia di imprese del settore balneare. Allo scadere del diritto di superficie infatti la titolarità delle costruzioni realizzate veniva acquisita automaticamente al demanio.


LE POSSIBILI SOLUZIONI:

1) Si deve sollecitare il legislatore comunitario a interpretare la direttiva in questione, escludendo dall'applicazione della direttiva servizi il settore turistico-balneare e ricreativo.
La Direttiva Servizi Bolkestein è rivolta ai "servizi pubblici", a quelle attività che gli Stati o gli Enti territoriali delegano a loro "partecipate" o a imprese private, affinchè svolgano "servizi diretti"a favore della collettività, che essi Stati o Enti non possono o scelgono di non svolgere (ferrovie, poste, ospedali....etc..).
Essa, quindi, non è idonea a disciplinare le "imprese balneari", che utilizzano una pubblica superficie quale "strumento" aziendale offrendo un servizio privato e non pubblico.

Gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti come imprese turistiche dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 133 la quale ha dissolto ogni incertezza in tal senso.

2) Si deve altresì far leva sulla esistenza di un “rilevante settore di mercato delle concessioni di demanio marittimo” rispetto al quale opera un impianto normativo domestico, derogatorio a quello comunitario ma rispettoso dei principi generali di quest'ultimo. Si rileva l’opportunità del rilascio di titoli autorizzativi più lunghi con la previsione di una indennizzo d'ingresso o il rilascio di una concessione demaniale non frazionata affidata a consorzi di balneatori.

3) Altra soluzione potrebbe essere la “sdemanializzazione” degli arenili, conseguente a una operazione di ridimensionamento della fascia di spiaggia (che resterebbe bene demaniale), successivamente perimetrata e differenziata dall'arenile (il quale ultimo verrebbe, invece, ceduto in proprietà agli odierni concessionari).

4) Ulteriore soluzione potrebbe essere quella di assecondare la direttiva europea. Con un meccanismo, che preveda le aste concedendo al proponente la possibilità di commisurare la durata della concessione all’entità degli investimenti previsti, il tutto con la massima trasparenza per selezionare la migliore proposta sia da un punto di vista economico (il canone-prezzo di concessione che sarà poi incassato dall’Amministrazione locale) sia sulla qualità e la varietà dell’attività su criteri come “salute pubblica, politiche sociali, ambientali e della salvaguardia del patrimonio culturale” e di altri ancora collegati all’interesse generale.

5) Sono allo studio, da parte dell'Esecutivo, l'istituzione dei distretti "turistico-balneari" con i quali tentare di tenere fuori dall'applicazione della Bolkestein le nuove realtà (stabilimenti, alberghi, centri congressi) che verranno nelle località turistiche di mare o di lago, con le agevolazioni previste per i distretti o per i contratti di rete di imprese.

CONCLUSIONE:
Questo studio legale sta affrontando l’approfondimento della problematica inerente alla applicazione della Direttiva Comunitaria in esame ai Balneari.

Nella speranza che il nostro legislatore risolva al più presto la questione dei Balneari tutelando i diritti di una categoria così importante per l’impresa dei servizi privati italiana, siamo a disposizione dei Balneari per ogni consulenza.






20 commenti:

  1. Molto interessante e ben scritto, senza divagazioni inutili e tono discorsivo ma autorevole.
    L'unica cosa che non mi e' chiara e' come la istituzione dei distretti turistici o delle reti permetterebbe di limitare l'applicazione della direttiva servizi.

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  2. Ciao,
    grazie per aver visitato il mio Blog!!!!

    L'idea del Governo sembrerebbe che sia quella di seguire l'esempio della Germania che è riuscita a tenere fuori i suoi distretti mercantili da Bolkestein.

    In particolare i distretti turistici/balneari consistono nell'applicazione delle agevolazioni previste per i distretti o per il contratto di rete di impresa alle nuove realtà (stabilimenti, alberghi, centri congressi) che verranno nelle località turistiche di mare o di lago.
    Gli incentivi dovrebbero essere sia di tipo finanziario, sia fiscale, ad esempio l'esonero dal reddito di impresa di una quota di utili destinati al fondo patrimoniale.

    Non mi sono molto chiare ancora le modalità di deroga di questo strumento.
    Speriamo presto di avere maggiori chiarimenti!!!

    Avv. Chiara Consani

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  3. Le vorrei porre un legittimo dubbio:
    mentre si sta discutendo su l'applicabilità del "pacchetto" Bolkestein, nel comune di mia appartenenza ad Agosto verrà approvato definitivamente il nuovo piano spiaggia demaniale.
    Per le nuove aree da assegnare in concessione come ci si comporterà?
    Nel piano è previsto un bando di gara, con vari requisiti corrispondenti a vari punteggi ottenibili per poter avere in concessione l'area; tra le tante cose che trovo assurde, una è l'assegnazione di punteggi a favore di chi è già operatore turistico.
    Ciò non renderebbe più un bando di gara pubblico, ma riservato esclusivamente a chi già opera nel settore... (vorrei poter approfondire questa cosa con Lei se possibile, poichè mi riguarda molto da vicino)
    Grazie anticipatamente per la disponibilità

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  4. Sono a disposizione per ogni approfondimento.
    La prego di contattarmi via e-mail!
    A presto.

    Avv. Chiara Consani

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  5. Si sottolinea come recentemente con la sentenza n 231 del 18 luglio 2011 la Corte costituzionale abbia bocciato la legge regionale della Campania n 11 del 25 ottobre 2010 che puntava a escludere le concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva europea.
    Con tale legge, la Campania intendeva definire gli stabilimenti balneari «imprese di rilevanza turistica, elioterapici». Introducendo la questione delle concessioni demaniali idriche, e associandole alle attività sanitarie. Detta legge cercava di sottratte i balneari alla disciplina comunitaria sui servizi (la Bolkestein,), facendoli così rientrare nel campo delle attività sanitarie. Argomentazioni però contestate dalla presidenza del Consiglio, che ha fatto ricorso. E la Consulta ha dato ragione a Palazzo Chigi.

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  6. Sono stato titolare per oltre 40 anni di una concessione di una arcata presente sotto le mura antiche di una città costiera. Tale concessione era utilizzata per il ricovero della barca. Nel 2009 mi arriva una ordinanza di sgombero dell'arcata poichè il Comune aveva deciso di ristrutturare le mura e di rendere pubbliche e visibili (prima c'era una porta) le arcate. Lo sgombero è avvenuto coattivamente. Ho presentato ricorso al Presidente della Repubblica (ancora non si conosce l'esito). Ieri, con i lavori ancora in corso è stata conferita la concessione di una di queste arcate (di fianco a quella mia) come da delibera consiliare che ho visionato, ma incredibilmente è stata occupata quella mia. Cosa posso fare per far valere il mio precedente diritto, oltre a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica? Claudio

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  7. Buongiorno a tutti
    L'applicazione delle direttiva servizi così come sta per subentrare nelle consecessione demaniali ad uso turistico quando queste andranno a scadenza crea non pochi problemi per coloro i quali nella propria attività faranno degli investimenti, sembra infatti che la cosa non garantisca un privilegio in procedura d'asta. In secondo luogo se la cosa rappresentasse un vantaggio, esistono strutture (edicole in suolo demaniale) che richiedono degli investimenti quasi nulli per poter operare anche 50 anni.
    Saluti

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  8. Buongiorno,
    in conseguenza dell' applicazione della direttiva europea mi è sorto un dubbio. Detta direttiva si applica anche alle marine private nelle quali l' utilizzazione del posto barca deriva dal possesso di titoli azionari della socièta concessionaria che ha assunto la gestione del porto? In tale caso non esiste a mio avviso una società - che sarebbe soggetta alla direttiva bolkenstein in sede di rinnonvo o proroga della concessione - di servizi ma, una società di gestione.Il titolo in forza del quale il socio fruisce del posto barca assegnatogli, non è un contratto di scambio, bensì è lo stesso contratto di società. Quindi, in conclusione, il punto:in sede di rinnovo o proroga dela concessione, le marine private che prevedono l' utilizzazione del posto barca collegate al possesso di titoli azionari emessi da società concessionaria che ha assunto la gestione del porto turistico, sono soggeti alla bolkenstein?

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  9. Risposta ad un post dei balneari su facebook:
    Essere a scadenza non è un handicap. La direttiva Bolkestein vi offre (ai balneari n.d.r.) l'opportunità di liberarvi, una volta per tutte, di quelle "guarentige" che ingessano il mercato del servizi rendendolo inefficiente e costoso per la collettività. In questo nostro paese siamo stufi delle caste, degli ordini professionali e di tutte quelle riserve di legge che assegnano a qualcuno l'esclusiva su qualcosaltro. E' tempo di liberalizzazioni, e tempo di mettersi in gioco per far ripartire l'economi di questo Paese. Questa è una delle poche cose in cui l'Europa non sbaglia. Se posso darvi un consiglio concentrate la vostra battaglia sui bandi, evitando scontri i retroguardia sulla durata delle concessioni e sulla garanzia dei rinnovi automatici. Se non siete conviti leggete quello che dice Bankitalia sulla necessità di liberalizzare il mercato per far ripartire la crescita:
    http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td11/td830_11/td830/sintesi_830.pdf

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    1. Guarentigie non guarentige.
      Qualunquismo ed un cumulo di sciocchezze.....
      Dovrebbero rigraziare perché dopo aver speso centinaia di migliaia, se non milioni di euro pianificando l'aspettativa, legittima, di una durata della concessione; ora, avrebbero l'opportunità di liberarsi da quanto hanno faticosamente costruito ( le Guarentige????) e partecipare ad una asta per poter spendere, eventualmente, altre ingenti somme per, eventualmente, riottenere quanto attualmente in concessione.
      Fantastico! e si permette pure di elargire consigli.........

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    2. Risposta ineccepibile!

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  10. salve,
    ho letto quello che lei ,avvocato, ha scritto sul suo blog . Mi è stato molto utile e la ringrazio.
    Avrei una domanda da porle: ma questa legge Bolkestein comprende anche i bar?
    Per farle capire meglio , stamattina sono andata nel mio comune , all'ufficio commerciale e ho chiesto informazioni circa l apertura di un bar nel mio comune e ho chiesto se ci sono dei parametri da seguire per sapermi regolare nella scelta del locale . Mi è stato risposto che bisogna vedere la legge Bolkestein , che il comune deve fare un nuovo piano commerciale e che anche quello vecchio non è piu valido. Io ora mi chiedo : ma se hanno liberalizzato le licenze di bar come può un comune di 30000 abitanti aver ancora un piano commerciale? è un controsenso secondo me , e mi chiedo , ora che ho letto il suo blog , cosa c'entra la legge bolkestein con questo?
    grazie mille anticipatamente
    Lucia G.

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  11. Salve avvocato Consani, io avrei un quesito importante da porle, sento dire "in giro" che nel 2015 verrano messe in asta tutte le concessioni demaniali, io stò partecipando ad un bando pubblico messo in essere dal comune della mia città riguardo a uno stabilimento balneare con concessione di anni 15.
    E' possibile che la comunità europea non tuteli almeno chi ha fatto investimenti dal 2010 al 2015 ?? E' possible che io prenda un mutuo di anni 10 per realizzare il progetto di questo stabilimento balenare e fra 3 anni rischio di vederlo messo all'asta?? Spero di sbagliarmi e che la direttiva preveda solamente il "non rinnovo" per concessioni già esistenti superiori ai 15 anni, se una persona giuridica ha presso la concessione quest'anno o la prenderà fra due anni rischia di perdere da subito (dal 2015) la concessione o solo al termine della durata della stessa? (nella fattispecie 15 ann?).SE così fosse sarebbe una cosa veramente assurda, dovrebbero vietare a tutte le amministrazioni pubbliche di fare bandi pubblici su concessioni demaniali.
    Grazie per l'attenzione.

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  12. Grazie per i commenti fatti.
    Per ogni consulenza prego di contattarmi via mail:
    chiara.consani@virgilio.it

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    Risposte
    1. E che dire di tutti gli operatori industriali (cantieristica, officine navali) che possono, di fatto, investire un euro in un clima di precarietà così creato? Pensiamo all'installazione di pannelli fotovoltaici in area soggetta a concessione: il "Conto energia" è un contratto col GSE che dura venti anni, quindi inapplicabile. Grazie per l'eventuale gradita risposta. Carlo Marzani - Genova

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  13. sono andato alla ricerca di concessionari demanio marittimo e la direttiva Bolkestein.
    Ma non si spiega se gli appalti che i concessionari affidano a terzi (esempio raccolta rifiuti) si considerino liberi e discrezionali.

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  14. Salve sono titolare di un chiosco sulla passeggiata di Alassio e quindi non sull'arenile. Rientro io nella durettiva Bolkestein, grazie
    Vittorelli

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  15. La direttiva Bolkestein comprende le concessioni minerarie e nello specifico quelle delle Acque Termali?
    Grazie

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  16. b sera nella direttiva Bolkestein erano anche le antenne televisive e anche la società delle autostrade , con una legge si sono tutelati, per salvare sia berlusconi sia beneton noi poveri concessioari demaniali non contiamo ninente , quando si dice la legge è uguale per tutti

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  17. b sera nella direttiva Bolkestein erano anche le antenne televisive e anche la società delle autostrade , con una legge si sono tutelati, per salvare sia berlusconi sia beneton noi poveri concessioari demaniali non contiamo ninente , quando si dice la legge è uguale per tutti

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